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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 14182/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27172/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 465/2021,depositata il 08/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro convennero innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile da quest’ultimo occupato sine titulo, oltre al risarcimento dei danni.

A sostegno della loro pretesa, esposerogli attori di aver acquistato con atto pubblico del 27.05.2005 l'intero complesso immobiliare dalla Curatela fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA] srl, del quale faceva parte anche l'appartamento sito al secondo piano occupato dal convenuto in virtùdi un contratto preliminare stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] srl in data 27.04.1989, società che non risultava essere proprietaria dell'appartamento, avendo essa venduto un immobile di proprietà altrui (della [OSCURATO:PERSONA] srl), exart 1478 e 1479 cod. civ.

Il Tribunale di Matera - ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse stipulato un contratto preliminare di compravendita con la [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione ad un immobile di proprietà di un altro soggetto giuridico - acco lse la domanda e condann ò il convenuto al rilascio dell’appartamento, oltre al pagamento in favore degli attori di €. 4.680,00 a titolo di risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione.

La Corte d'Appello di Potenza, in accoglimento del gravame proposto dal convenuto, ha ribaltato l’esito della lite e riget tato la domanda degli attori dichiarando la nullità del contratto del 27.05.2005.

Per giungere a tale conclusione, la Corte di merito ha osservato: - che la domanda degli attori andava qualificata come di rivendicazione, con la conseguenza che spettava ad essi fornire la prova della proprietà,dimostrando un acquisto a titolo originario; - che il contratto stipulato da l convenuto [OSCURATO:PERSONA] il 24.04.1989 doveva essere qualificato come vendita di cosa futura, posto che varie ragioni inducevano a considerare che l’immobile venduto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl non fosse «cosa altrui»(cioè proprietà della società Magna grecia [OSCURATO:SOCIETA].), in quanto venduto da un unico titolare sostanziale, stante il collegamento tra le due società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl; - che di conseguenza, doveva essere dichiarato nullo l’atto di compravendita concluso tra i due appellati e la Curatela della [OSCURATO:PERSONA] srl per mancanza dell’oggetto, poiché si trattava di un immobile già venduto al Calandriello.

Avverso la suddetta pronuncia propongono ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, contre motivi. [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso.

A séguito della proposta ex art. 380 bis cpc del Consigliere [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti hanno chiesto la decisione.

Sono pervenute memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivosi deduce violazione o falsa applicazione “di norme di diritto” e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (art. 360, comma 1, nn. 3)e 5) cod. proc. civ. ).

I ricorrenti rilevano che alla base della decisione della Corte territoriale vi sia la convinzione dell'esistenza di una «super società di fatto»occulta e/o di un centro unico di imputazione composto da [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl e altre società facenti capo ad un unico titolare sostanziale.

A loro dire,perché possa parlarsi di super società di fatto o di centro unico di imputazione si deve ravvisare, tra l’altro, la simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico, purché ciò venga accertato in modo adeguato.

A giudizio dei ricorrenti, l'accertamento richiesto non può limitarsi a dimostrare l'esistenza di un collegamento economico funzionale, o tantomeno azionario, tra le varie società del gruppo, come invece si legge nella motivazione della Corte d’Appello, che non ha neanche condotto apposita attività istruttoria né in ordine all’esistenza di un frazionamento di impresa, né in ordine all’abusività dello stesso, né riguardo all’esistenza o meno dell’appartamento oggetto del preliminare alla data della sottoscrizione.

Deve esserci la prova dell'esistenza di alcuni elementi essenziali nei rapporti interni tra le parti: l'accordo avente ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, il fondo comune, l'affectio societatis, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, nonché l’esteriorizzazione del vincolo sociale.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, erroneo inquadramento della fattispecie de quain quella prevista dall’art. 1472 cod.. civ.(vendita di cose future).

I ricorrenti osservano che il contratto di cui si discute non sia un contratto definitivo, come affermato dalla Corte territoriale, bensì un preliminare di vendita improprio, ossia ad effetti anticipati (consegna dell’immobile, pagamento del prezzo), e privo di effetti immediatamente traslativi del diritto di proprietà.

Tanto si desumerebbe dal tenore letterale della scrittura (avente peraltro data incerta, in quanto non registrata e non trascritta), da cui emerge che la società promittente venditrice ha assunto su di sé la responsabilità della venuta ad esistenza del bene in vista del contratto definitivo.

3. Con il terzo motivosi deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (art. 360, comma 1 , n. 5 ) cod.. proc. civ. ) – Mancata trascrizione del contratto – Non opponibilità al terzo acquirente.

I ricorrenti lamentano che, anche qualora la scrittura privata del 24.04.1989 venisse considerata come un contratto di vendita di cosa futura, essa non è mai stata oggetto di trascrizione nei registri immobiliari (ex art. 2645 bis cod. civ.) e, pertanto, non risulterebbe opponibile ai terzi acquirenti in buona fede, difettando del requisito di cui agli artt. 2643, 2644 e 2645 cod. civ.

I primi due motivi sono inammissibili.

Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità,ove la sentenza sia sorretta da una pluralità diragioni, distinte edautonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di inte resse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonomamotivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (tra le vari e, v.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017).

Nel caso in esame, laCorte territoriale, ha utilizzato anche un’altra ratio decidendi del tutto autonoma, fondata sulla qualificazione della domanda quale rivendicazione e sul mancato assolvimento della cd. probatio diabolicada parte degli attori (v. sentenza p ag . 4 ).

Ebbene, come eccepito anche in controricorso a pag. 9, detta autonoma ratio non risulta censurata ( ed è sintomatico che nulla replicano i ricorrenti in memoria).

Sulla scorta del citato principio di diritto , va quindi dichiarata l’inammissibilità per difetto di interesse delle censure contro l’altra ratio (sollevate con i primi due motivi di ricorso) e resta logicamente assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese.

Non applicanole disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ., atteso che il giudizio non è stato definito in conformità alla proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorsoinammissibile; condanna in solido i ricorrential pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.800,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27172/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 465/2021,depositata il 08/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro convennero innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile da quest’ultimo occupato sine titulo, oltre al risarcimento dei danni. A sostegno della loro pretesa, esposerogli attori di aver acquistato con atto pubblico del 27.05.2005 l'intero complesso immobiliare dalla Curatela fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA] srl, del quale faceva parte anche l'appartamento sito al secondo piano occupato dal convenuto in virtùdi un contratto preliminare stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] srl in data 27.04.1989, società che non risultava essere proprietaria dell'appartamento, avendo essa venduto un immobile di proprietà altrui (della [OSCURATO:PERSONA] srl), exart 1478 e 1479 cod. civ. Il Tribunale di Matera - ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse stipulato un contratto preliminare di compravendita con la [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione ad un immobile di proprietà di un altro soggetto giuridico - acco lse la domanda e condann ò il convenuto al rilascio dell’appartamento, oltre al pagamento in favore degli attori di €. 4.680,00 a titolo di risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione. La Corte d'Appello di Potenza, in accoglimento del gravame proposto dal convenuto, ha ribaltato l’esito della lite e riget tato la domanda degli attori dichiarando la nullità del contratto del 27.05.2005. Per giungere a tale conclusione, la Corte di merito ha osservato: - che la domanda degli attori andava qualificata come di rivendicazione, con la conseguenza che spettava ad essi fornire la prova della proprietà,dimostrando un acquisto a titolo originario; - che il contratto stipulato da l convenuto [OSCURATO:PERSONA] il 24.04.1989 doveva essere qualificato come vendita di cosa futura, posto che varie ragioni inducevano a considerare che l’immobile venduto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl non fosse «cosa altrui»(cioè proprietà della società Magna grecia [OSCURATO:SOCIETA].), in quanto venduto da un unico titolare sostanziale, stante il collegamento tra le due società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl; - che di conseguenza, doveva essere dichiarato nullo l’atto di compravendita concluso tra i due appellati e la Curatela della [OSCURATO:PERSONA] srl per mancanza dell’oggetto, poiché si trattava di un immobile già venduto al Calandriello. Avverso la suddetta pronuncia propongono ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, contre motivi. [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso. A séguito della proposta ex art. 380 bis cpc del Consigliere [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti hanno chiesto la decisione. Sono pervenute memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivosi deduce violazione o falsa applicazione “di norme di diritto” e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (art. 360, comma 1, nn. 3)e 5) cod. proc. civ. ). I ricorrenti rilevano che alla base della decisione della Corte territoriale vi sia la convinzione dell'esistenza di una «super società di fatto»occulta e/o di un centro unico di imputazione composto da [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl e altre società facenti capo ad un unico titolare sostanziale. A loro dire,perché possa parlarsi di super società di fatto o di centro unico di imputazione si deve ravvisare, tra l’altro, la simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico, purché ciò venga accertato in modo adeguato. A giudizio dei ricorrenti, l'accertamento richiesto non può limitarsi a dimostrare l'esistenza di un collegamento economico funzionale, o tantomeno azionario, tra le varie società del gruppo, come invece si legge nella motivazione della Corte d’Appello, che non ha neanche condotto apposita attività istruttoria né in ordine all’esistenza di un frazionamento di impresa, né in ordine all’abusività dello stesso, né riguardo all’esistenza o meno dell’appartamento oggetto del preliminare alla data della sottoscrizione. Deve esserci la prova dell'esistenza di alcuni elementi essenziali nei rapporti interni tra le parti: l'accordo avente ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, il fondo comune, l'affectio societatis, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, nonché l’esteriorizzazione del vincolo sociale. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, erroneo inquadramento della fattispecie de quain quella prevista dall’art. 1472 cod.. civ.(vendita di cose future). I ricorrenti osservano che il contratto di cui si discute non sia un contratto definitivo, come affermato dalla Corte territoriale, bensì un preliminare di vendita improprio, ossia ad effetti anticipati (consegna dell’immobile, pagamento del prezzo), e privo di effetti immediatamente traslativi del diritto di proprietà. Tanto si desumerebbe dal tenore letterale della scrittura (avente peraltro data incerta, in quanto non registrata e non trascritta), da cui emerge che la società promittente venditrice ha assunto su di sé la responsabilità della venuta ad esistenza del bene in vista del contratto definitivo. 3. Con il terzo motivosi deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (art. 360, comma 1 , n. 5 ) cod.. proc. civ. ) – Mancata trascrizione del contratto – Non opponibilità al terzo acquirente. I ricorrenti lamentano che, anche qualora la scrittura privata del 24.04.1989 venisse considerata come un contratto di vendita di cosa futura, essa non è mai stata oggetto di trascrizione nei registri immobiliari (ex art. 2645 bis cod. civ.) e, pertanto, non risulterebbe opponibile ai terzi acquirenti in buona fede, difettando del requisito di cui agli artt. 2643, 2644 e 2645 cod. civ. I primi due motivi sono inammissibili. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità,ove la sentenza sia sorretta da una pluralità diragioni, distinte edautonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di inte resse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonomamotivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (tra le vari e, v. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017). Nel caso in esame, laCorte territoriale, ha utilizzato anche un’altra ratio decidendi del tutto autonoma, fondata sulla qualificazione della domanda quale rivendicazione e sul mancato assolvimento della cd. probatio diabolicada parte degli attori (v. sentenza p ag . 4 ). Ebbene, come eccepito anche in controricorso a pag. 9, detta autonoma ratio non risulta censurata ( ed è sintomatico che nulla replicano i ricorrenti in memoria). Sulla scorta del citato principio di diritto , va quindi dichiarata l’inammissibilità per difetto di interesse delle censure contro l’altra ratio (sollevate con i primi due motivi di ricorso) e resta logicamente assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese. Non applicanole disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ., atteso che il giudizio non è stato definito in conformità alla proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorsoinammissibile; condanna in solido i ricorrential pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.800,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific
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