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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 08912/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 006QD14 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina aggravata, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9); Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali adeguatamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 7 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche alla luce dei numerosi elementi di riscontro); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. i Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 006QD14 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina aggravata, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9); Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali adeguatamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 7 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche alla luce dei numerosi elementi di riscontro); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. i Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere
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