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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27843/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 629, 393 e 610 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione nonché con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o di violenza privata, è aspecifico e manifestamente infondato; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. nonché carenza di motivazione con riguardo alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa con i motivi aggiunti di appello, è manifestamente infondato.

Deve essere ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; negli stessi termini Sez. 2, n. 1248 del 07/11/2024, Iossa, non massimata e Sez. 1, n. 6598 del 13/11/2024, Martino, non massimata).

Ne consegue che la motivazione, come è avvenuto nel caso di specie, potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità (vedi tra le molte Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv. 275114 - 01; Sez. 5, n. 23580 del 219/02/2018, Campion, Rv. 273326-01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 629, 393 e 610 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione nonché con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o di violenza privata, è aspecifico e manifestamente infondato; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. nonché carenza di motivazione con riguardo alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa con i motivi aggiunti di appello, è manifestamente infondato. Deve essere ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; negli stessi termini Sez. 2, n. 1248 del 07/11/2024, Iossa, non massimata e Sez. 1, n. 6598 del 13/11/2024, Martino, non massimata). Ne consegue che la motivazione, come è avvenuto nel caso di specie, potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità (vedi tra le molte Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv. 275114 - 01; Sez. 5, n. 23580 del 219/02/2018, Campion, Rv. 273326-01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
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