CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal mese di agosto 2016 e perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data dell' arresto di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), e in ordine la reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n.309/1990, in relazione alla compravendita di sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data antecedente e prossima al 12 luglio 2019 (capo 25). Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA] (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in [OSCURATO:PERSONA] che fuori dal territorio lametino. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico (come nel caso del sottogruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA]). Secondo i giudici i [OSCURATO:PERSONA], il padre Giorgio e i figli Antonio e Angelo, rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uomini di fiducia dei capi e fornitori, [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Lupparelli. Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i quali, [OSCURATO:PERSONA] (detto [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (detto Pupello), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, appunto [OSCURATO:PERSONA]. Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei [OSCURATO:PERSONA], come già detto, sita in [OSCURATO:PERSONA]) e di una cassa comune, anche per il sostentamento , Q.7 dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano anche gli introiti del sottogruppo diretto dalla Butruce. In tale contesto era emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo l'accusa, spacciava droga per conto del sodalizio: nel corso delle indagini si era accertato che costui non aveva ottemperato nei tempi previsti alla restituzione agli associati delle somme, provento dello spaccio da lui gestito, tanto che era stato costretto a vendere l'auto appena acquistata, per ripianare i suoi debiti. [OSCURATO:PERSONA] in data 19 giugno 2019 era stato trovato in possesso di 1,3, grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a lui ceduta da [OSCURATO:PERSONA] (il quale in ordine a tale episodio era stato giudicato separatamente nell'ambito di altro procedimento, n. 2278/2018 RGNR, denominato Scacco della Regina). 2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Sotto il profilo della contestazione del reato di cui al capo 1), il difensore osserva che il Tribunale, nella parte in cui aveva elencato i nominativi dei componenti il sodalizio e indicato i ruoli di detti componenti, non aveva menzionato [OSCURATO:PERSONA]. Invero secondo il difensore le indagini avevano solo documentato che [OSCURATO:PERSONA] era debitore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], tanto che era stato costretto a vendere la sua auto: tale circostanza valeva semmai a provare un atteggiamento di rivalsa dei capi dell'associazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] incompatibile con la sua qualità di associato, sicché il quadro emerso dalle intercettazione avrebbe dovuto suggerire la sua estraneità al contesto associativo. Il Tribunale non aveva, inoltre, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] conosceva la famiglia [OSCURATO:PERSONA] solo perché sua sorella era fidanzata con [OSCURATO:PERSONA] c1.89, cugino di [OSCURATO:PERSONA]. Sotto il profilo della contestazione del reato di cui al capo 25), il difensore osserva che le intercettazioni valevano a dimostrate solo rapporti economici fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che il mancato sequestro dello stupefacente impediva di ravvisare i gravi indizi di colpevolezza. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il difensore osserva che le indagini avevano documentato contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo fra il mese di giugno e il mese di settembre 2019 e che con l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] l'operatività dell'associazione era cessata, sicché a distanza di anni rispetto ai fatti non poteva ravvisarsi un concreto e attuale pericolo di recidiva.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). 3. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità nella materia delle misure cautelari personali, il motivo in tutte le sue articolazioni deve ritenersi manifestamente infondato.3.1. Il Tribunale, dopo aver dato della sussistenza della associazione capeggiata dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (non contestata, peraltro, dal ricorrente), ha delineato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto come quello di colui che spacciava droga per conto del sodalizio. La condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] e la condotta di reato di cui al capo 25 sono stata desunte dalle intercettazioni (relative al periodo giugno-luglio 2019 e debitamente riportate), attraverso cui si era accertato che il ricorrente era debitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di importanti somme di danaro per precedenti forniture di droga e che per tale ragione, dopo un solo mese dall'acquisito, era stato costretto a cedere la sua autovettura a [OSCURATO:PERSONA], il quale l'aveva poi venduta a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 12.000 euro. Il collegamento dei debiti con pregresse forniture di droga era reso evidente dal fatto che il 19 giugno 2019 [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 1,3 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina appena consegnatagli da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale gli acquisti effettuati da [OSCURATO:PERSONA], oltre a configurare un'autonoma ipotesi di reato, valevano a renderlo partecipe dell'associazione: da un lato, si trattava di acquisti stabili nel tempo e effettuati nei confronti di vari associati e, dall'altro, il denaro ricavato dalle cessioni andava a vantaggio del gruppo, come dimostrato dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dei suoi crediti, ma anche di quelli di Cappellano e Onorato e si era attivato anche per conto di questi ultimi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Dalle intercettazioni era, inoltre, emerso che il ricorrente era in contatto anche con altri esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare con [OSCURATO:PERSONA] cl. 89, con cui aveva in passato noleggiato un'auto per effettuare in trasporto di droga su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.Tanto premesso quanto alla ricostruzione dei fatti e del ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata risulta immune da censure e conforme al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagnnatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764). Di contro le censure del ricorrente appaiono generiche e non si confrontano con gli argomenti supra indicati. In primo luogo nessun rilievo rispetto alla analitica ricostruzione del compendio indiziario può assumere il fatto che [OSCURATO:PERSONA], nella parte generale dell'ordinanza riguardante il reato associativo, non fosse stato indicato, evidentemente per mera dimenticanza, come partecipe: invero nella parte della motivazione in cui viene presa in esame la sua posizione, il Tribunale in maniera sufficientemente esaustiva ha preso in esame tutti gli elementi indicativi della sua partecipazione al contesto associativo. Irrilevante è anche il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse cognato di [OSCURATO:PERSONA] cl. 89, posto che il Tribunale ha citato una conversazione nella quale i due avevano richiamato i loro precedenti comuni trascorsi legati al traffico di droga. Non coglie neppure nel segno la doglianza per cui l'appartenenza alla associazione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe smentita dall'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti. In proposito, occorre ribadire che il reato associativo in esame non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti, essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento e che non è, dunque, ostativa alla configurabilità del reato la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo esso sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione, per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale, che poi reimmettono la sostanza al consumo (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719; Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646). In ragione di tale consolidato orientamento, momenti di frizione fra i partecipi allo stesso contesto associativo devono essere ritenuti "fisiologici", in quanto espressione del possibile perseguimento di scopi autonomi. Da ultimo non risponde al vero che l'interpretazione offerta del Tribunale al contenuto delle intercettazioni sia arbitraria, in quanto il contesto complessivo dell'indagine e il sequestro del quantitativo di cocaina ceduta a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] rendono tale interpretazione non manifestamente illogica. 4. Il motivo deve ritenersi manifestamente infondato anche nella censura relativa al trattamento cautelare. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale, ha dato atto dell'esistenza della presunzione e dell'assenza di elementi atti à vincerla, ma ha anche indicato in positivo gli elementi da cui trarre il pericolo di recidivanza, ovvero il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in un sodalizio dedito al traffico di importanti quantitativi di sostanze stupefacenti di varie tipologie, il legame con i vertici dell'associazione, l'avere [OSCURATO:PERSONA] continuato nella sua attività delittuosa, pur dopo l'arresto di alcuni sodali. Le doglianze del ricorrente, ancora una volta sono del tutto generiche e si limitano a richiamare la risalenza nel tempo delle contestazioni, in contrasto con i principi sora richiamati. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell