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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 24072/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10453/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 236/2017 depositata il02/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Montepulciano, [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l'insussistenza di una servitù di passaggio su un fondo di loro proprietà e per sentirla condannare alla demolizione di una tettoia in cemento e amianto, realizzata in violazione delle distanze da una veduta (balcone). [OSCURATO:PERSONA] si costituì contestando la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, che venisse riconosciuto l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio per averla esercitata sin dal 1982, e che venisse accertata la illiceità della veduta esercitata dagli attori dal balcone di loro proprietà, perché aperta a distanza legale. [OSCURATO:PERSONA] propose altresì un secondo giudizio nel quale formulò le medesime domande proposte in via riconvenzionale e i n tale giudizio spiegò intervento [OSCURATO:PERSONA], figlio della Feri, dichiarandosi compossessore della servitù di passaggio, della quale la madreaveva chiesto venisse accertato l'acquisto per usucapione.

Le due cause vennero riunite e il Tribunale di Montepulciano , dichiarate inammissibili le domande articolate dal Fregosi, in quanto carente di legittimazione attiva, accolse invece le domande degli Ascione-Nunziata, dichiarando che la proprietà degli attori non risultava gravata da alcuna servitù di passaggio, sosta o transito a favore della proprietà della Feri, e ordinando a quest'ultima la rimozione della tettoia.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1303 del 2009, rigettò il gravame della Feri e del Fregosi.

Su ricorso dei soccombenti, con sentenza n. 17468/2012 questa Corte di Cassazione accolse il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo, dichiarando assorbiti il terzoed il sesto, e rinviando, per un nuovo giudizio, avanti a diversa sezione della Corte d’appello di Firenze.

Riassunto il processo a seguito dell’iniziativa della Feri e del Fregosi, e ritualmente costituitisi l’Ascione e la Sannino, con sentenza n. 236 del 2 febbraio 2017, il giudice del rinvio respingeva l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano e condannava la Feri ed il Fregosi alla rifusione delle spese di lite.

La Corte di rinvio, preso atto del principio per il quale, nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 comma 3° c.p.c., vigente ratione temporis, ne consentiva l’ammissione ove “indispensabili ai fini di decisione della causa”, ammetteva la documentazione prodotta in sede di appello (dichiarazione di successione di [OSCURATO:PERSONA] ed accettazione con beneficio d’inventario da parte di [OSCURATO:PERSONA]).

Riteneva altresì indispensabile la produzione allegata nella stessa sede dagli Ascione-Sannino, perché tendente a dimostrare che il Fregosi aveva alienato alla madre i suoi diritti di comproprietà, sicché, al momento dell’intervento, egli non era piùcomproprietario del preteso fondo dominante.

Quanto alla Feri, affermava il giudice del rinvio – per quanto ancora interessa - che le risultanze della prova orale esperita in primo grado non avevano consentito di ritenere dimostrato un possesso ventennale, ai fini dell’acquisto per usucapione.

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorrono la Feri e il Fregosi, sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria, ex art. 380 bis1 c.p.c.

Resistono con controricorso gli Ascione - Sannino, depositando anch’essi memoria, ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 384 comma 2°, 394, 101 c.p.c. e 111 Cost.

La Corte d’appello avrebbe – secondo i ricorr enti - errato nel ritenere ammissibili e decisivi i nuovi documenti prodotti dalla difesa avversaria, unitamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, nonostante l’opposizione della Feri e del Fregosi, ed in assenza di decisività, di cause di forza maggiore, di fatti sopravvenuti, di esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento, che ne giustificassero la tardiva produzione.

La doglianza è infondata. 1.1) Con riguardo all’ammissione della nota di trascrizione, da cui risultava che il Fregosi ave va alienato alla madre i diritti di comproprietà pari ad 1/4, la sentenza impugnata ha testualmente affermato: “nonostante il giudizio di rinvio conseguente a pronunzia di annullamento da parte della Corte di Cassazione si atteggicome un giudizio “chiuso”, nel quale, a norma dell’art. 394 c.p.c. non è ammessa la produzione di nuovi documenti, tuttavia, tale produzione è possibile qualora essi abbiano – come è da dirsi nella fattispecie che ne occupa – una speciale efficacia dimost rativa e siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto dotati di un grado di decisività e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia”.

In altri termini, la Corte di rinvio, una volta ritenuta l’indispensabilità dei documenti a suo tempo allegati dal Fregosi per dimostrare la sua legittimazione processuale, ha reputato altresì indispensabile la nota di trascrizione prodotta dagli avversari in quantovolta ad annullare l’efficacia dei predetti documenti, perché contenente la prova che, all’atto dell’intervento in giudizio, il Fregosi aveva alienato la sua comproprietà alla madre, come, del resto ammette lo stesso ricorrente (pag. 8) “l’atto fu redatto nel 1996, nel mentre l’atto diintervento in giudizio del Fregosi è stato depositato il 26.1.2004”.

Il ragionamento appare giuridicamente corretto. 1.2) Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, nel giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., non sono ammesse nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio; tuttavia, nel caso in cui la sentenza d'appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visualei termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (Sez. 2, n. 16180 del 26 giugno 2013; Sez. 1, n. 11178 del 23 aprile 2019; Sez. 6-5, n. 9768 del18 aprile 2019). 1.3) Nel caso di specie, l’annullamento era appunto stato determinato dalla violazione dell’art. 345 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis , sicché l’obbligo della delibazione dei documenti riguardanti la legittimazione del Fregosi – in relazione alla loro eventuale indispensabilità - implicava l'accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non discussi dalle parti e non scrutinati dal giudice del merito: tanto imponeva, affinché si potesse dispiegare effettivamente il diritto di difesa, anche la possibilità di consentire un’allegazione resa a sua volta necessaria dalla documentazione avversaria, esaminata funditus solo in sede di rinvio.

D’altronde, applicandosi il rito precedente alla novella del 2012, non poteva reputarsi preclusa alla Corte territoriale la possibilità di valutare l’indispensabilità anche di quei documenti necessari a provare il fatto controverso – sotto il profilo della legittimazione attiva - allegati a seguito dell’attività di cognizione istruttoria, divenuta imprescindibile per effetto della sentenza di annullamento della Suprema Corte. 2) La seconda censura si appunta sulla violazione degli artt. 99, 101, 112 e 183 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

La Corte toscana, in fase di rinvio, avrebbe rilevato d’ufficio l’eccezione di costituzione di servitù per destinazione di padre di famiglia (pur essendo quest’ultima un’eccezione in senso stretto), al fine di rigettare le domande di ripristino della distanza legale tra il balcone avversario ed il locale della Feri, nonché per ritenere illegittima la tettoia edificata da quest’ultima.

In tal modo, sarebbe stato violato il principio tantum devolutum quantum appellatum.

Il motivoè fondato. 2.1) La lettura del passaggio censurato (“Orbene, l’applicazione delle norme sulle distanze legali trova un limite per l’ipotesi di opere eseguite allorquando l’intero complesso, formando oggetto di un unico diritto dominicale, poteva essere nel suo assetto liberamente conformato con la costituzione, anche in deroga (o in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù avantaggio ed a carico delle unità immobiliari in seguito divenute di proprietà esclusiva, in base ad uno schema assimilabile a quello dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia (così con riguardo ad edifici in condominio, Cass, 7-4-2015 n. 6923)”) rende ragione del fatto che la Corte di rinvio , pur utilizzando una perifrasi, si è in realtà valsa proprio del riferimento alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) per giustificare il rigetto della domanda.

Tale richiamo è fatto come conclusione alla deposizione del teste che aveva riferito in ordine alla realizzazione del balcone “contestualmente all’edificio” e con le caratteristiche di progetto, il che significa, ovviamente, edificazione da parte dell’originario costruttore proprietario del tutto.

Le limitazioni all'applicazione delle norme sulle distanze negli edifici in regime in condominio, anche nei rapporti tra le proprietà individuali, hanno origine nella esistenza di una serie di servitù reciproche tra gli appartamenti componenti il condominio, le quali servitù sono costituite perdestinazione del padre di famiglia nel caso delcostruttore dell'edificio, che successivamente proceda alla sua vendita frazionata.

Del resto nella sentenza non è dato riscontrare il richiamo ad altri titoli di acquisto della servitù di tenere la veduta a distanza in tesi inferiore a quella legale.

In tal modo, la sentenza impugnata è incorsa in un vizio di ultrapetizione, giacché il suddetto modo di costituzione della servitù non risulta essere stato dedotto nei gradi di merito (Sez. 2, n. 11930 dell’11 settembre 2000).

Quanto ai rilievi contenuti nella memoria dei controricorrenti, è appena il caso di osservare che la sentenza di questa Corte n. 17468/2012 aveva dichiarato assorbito il motivo (sesto) sulla legittimità della tettoia, rispetto a quello relativo alla veduta (balcone), che dunque era il vero antecedente logico e non viceversa(come invece oggi si assume in memoria).

Errato è infine il richiamo al principio della prevenzione (che non riguarda le distanze da osservare nell’apertura di vedute, ma solo la materia delle distanze tra costruzioni).

In definitiva, va rigettato il primo motivo ed accolto il secondo, con la conseguenza che il giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10453/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 236/2017 depositata il02/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Montepulciano, [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l'insussistenza di una servitù di passaggio su un fondo di loro proprietà e per sentirla condannare alla demolizione di una tettoia in cemento e amianto, realizzata in violazione delle distanze da una veduta (balcone). [OSCURATO:PERSONA] si costituì contestando la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, che venisse riconosciuto l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio per averla esercitata sin dal 1982, e che venisse accertata la illiceità della veduta esercitata dagli attori dal balcone di loro proprietà, perché aperta a distanza legale. [OSCURATO:PERSONA] propose altresì un secondo giudizio nel quale formulò le medesime domande proposte in via riconvenzionale e i n tale giudizio spiegò intervento [OSCURATO:PERSONA], figlio della Feri, dichiarandosi compossessore della servitù di passaggio, della quale la madreaveva chiesto venisse accertato l'acquisto per usucapione. Le due cause vennero riunite e il Tribunale di Montepulciano , dichiarate inammissibili le domande articolate dal Fregosi, in quanto carente di legittimazione attiva, accolse invece le domande degli Ascione-Nunziata, dichiarando che la proprietà degli attori non risultava gravata da alcuna servitù di passaggio, sosta o transito a favore della proprietà della Feri, e ordinando a quest'ultima la rimozione della tettoia. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1303 del 2009, rigettò il gravame della Feri e del Fregosi. Su ricorso dei soccombenti, con sentenza n. 17468/2012 questa Corte di Cassazione accolse il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo, dichiarando assorbiti il terzoed il sesto, e rinviando, per un nuovo giudizio, avanti a diversa sezione della Corte d’appello di Firenze. Riassunto il processo a seguito dell’iniziativa della Feri e del Fregosi, e ritualmente costituitisi l’Ascione e la Sannino, con sentenza n. 236 del 2 febbraio 2017, il giudice del rinvio respingeva l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano e condannava la Feri ed il Fregosi alla rifusione delle spese di lite. La Corte di rinvio, preso atto del principio per il quale, nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 comma 3° c.p.c., vigente ratione temporis, ne consentiva l’ammissione ove “indispensabili ai fini di decisione della causa”, ammetteva la documentazione prodotta in sede di appello (dichiarazione di successione di [OSCURATO:PERSONA] ed accettazione con beneficio d’inventario da parte di [OSCURATO:PERSONA]). Riteneva altresì indispensabile la produzione allegata nella stessa sede dagli Ascione-Sannino, perché tendente a dimostrare che il Fregosi aveva alienato alla madre i suoi diritti di comproprietà, sicché, al momento dell’intervento, egli non era piùcomproprietario del preteso fondo dominante. Quanto alla Feri, affermava il giudice del rinvio – per quanto ancora interessa - che le risultanze della prova orale esperita in primo grado non avevano consentito di ritenere dimostrato un possesso ventennale, ai fini dell’acquisto per usucapione. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorrono la Feri e il Fregosi, sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria, ex art. 380 bis1 c.p.c. Resistono con controricorso gli Ascione - Sannino, depositando anch’essi memoria, ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 384 comma 2°, 394, 101 c.p.c. e 111 Cost. La Corte d’appello avrebbe – secondo i ricorr enti - errato nel ritenere ammissibili e decisivi i nuovi documenti prodotti dalla difesa avversaria, unitamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, nonostante l’opposizione della Feri e del Fregosi, ed in assenza di decisività, di cause di forza maggiore, di fatti sopravvenuti, di esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento, che ne giustificassero la tardiva produzione. La doglianza è infondata. 1.1) Con riguardo all’ammissione della nota di trascrizione, da cui risultava che il Fregosi ave va alienato alla madre i diritti di comproprietà pari ad 1/4, la sentenza impugnata ha testualmente affermato: “nonostante il giudizio di rinvio conseguente a pronunzia di annullamento da parte della Corte di Cassazione si atteggicome un giudizio “chiuso”, nel quale, a norma dell’art. 394 c.p.c. non è ammessa la produzione di nuovi documenti, tuttavia, tale produzione è possibile qualora essi abbiano – come è da dirsi nella fattispecie che ne occupa – una speciale efficacia dimost rativa e siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto dotati di un grado di decisività e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia”. In altri termini, la Corte di rinvio, una volta ritenuta l’indispensabilità dei documenti a suo tempo allegati dal Fregosi per dimostrare la sua legittimazione processuale, ha reputato altresì indispensabile la nota di trascrizione prodotta dagli avversari in quantovolta ad annullare l’efficacia dei predetti documenti, perché contenente la prova che, all’atto dell’intervento in giudizio, il Fregosi aveva alienato la sua comproprietà alla madre, come, del resto ammette lo stesso ricorrente (pag. 8) “l’atto fu redatto nel 1996, nel mentre l’atto diintervento in giudizio del Fregosi è stato depositato il 26.1.2004”. Il ragionamento appare giuridicamente corretto. 1.2) Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, nel giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., non sono ammesse nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio; tuttavia, nel caso in cui la sentenza d'appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visualei termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (Sez. 2, n. 16180 del 26 giugno 2013; Sez. 1, n. 11178 del 23 aprile 2019; Sez. 6-5, n. 9768 del18 aprile 2019). 1.3) Nel caso di specie, l’annullamento era appunto stato determinato dalla violazione dell’art. 345 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis , sicché l’obbligo della delibazione dei documenti riguardanti la legittimazione del Fregosi – in relazione alla loro eventuale indispensabilità - implicava l'accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non discussi dalle parti e non scrutinati dal giudice del merito: tanto imponeva, affinché si potesse dispiegare effettivamente il diritto di difesa, anche la possibilità di consentire un’allegazione resa a sua volta necessaria dalla documentazione avversaria, esaminata funditus solo in sede di rinvio. D’altronde, applicandosi il rito precedente alla novella del 2012, non poteva reputarsi preclusa alla Corte territoriale la possibilità di valutare l’indispensabilità anche di quei documenti necessari a provare il fatto controverso – sotto il profilo della legittimazione attiva - allegati a seguito dell’attività di cognizione istruttoria, divenuta imprescindibile per effetto della sentenza di annullamento della Suprema Corte. 2) La seconda censura si appunta sulla violazione degli artt. 99, 101, 112 e 183 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La Corte toscana, in fase di rinvio, avrebbe rilevato d’ufficio l’eccezione di costituzione di servitù per destinazione di padre di famiglia (pur essendo quest’ultima un’eccezione in senso stretto), al fine di rigettare le domande di ripristino della distanza legale tra il balcone avversario ed il locale della Feri, nonché per ritenere illegittima la tettoia edificata da quest’ultima. In tal modo, sarebbe stato violato il principio tantum devolutum quantum appellatum. Il motivoè fondato. 2.1) La lettura del passaggio censurato (“Orbene, l’applicazione delle norme sulle distanze legali trova un limite per l’ipotesi di opere eseguite allorquando l’intero complesso, formando oggetto di un unico diritto dominicale, poteva essere nel suo assetto liberamente conformato con la costituzione, anche in deroga (o in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù avantaggio ed a carico delle unità immobiliari in seguito divenute di proprietà esclusiva, in base ad uno schema assimilabile a quello dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia (così con riguardo ad edifici in condominio, Cass, 7-4-2015 n. 6923)”) rende ragione del fatto che la Corte di rinvio , pur utilizzando una perifrasi, si è in realtà valsa proprio del riferimento alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) per giustificare il rigetto della domanda. Tale richiamo è fatto come conclusione alla deposizione del teste che aveva riferito in ordine alla realizzazione del balcone “contestualmente all’edificio” e con le caratteristiche di progetto, il che significa, ovviamente, edificazione da parte dell’originario costruttore proprietario del tutto. Le limitazioni all'applicazione delle norme sulle distanze negli edifici in regime in condominio, anche nei rapporti tra le proprietà individuali, hanno origine nella esistenza di una serie di servitù reciproche tra gli appartamenti componenti il condominio, le quali servitù sono costituite perdestinazione del padre di famiglia nel caso delcostruttore dell'edificio, che successivamente proceda alla sua vendita frazionata. Del resto nella sentenza non è dato riscontrare il richiamo ad altri titoli di acquisto della servitù di tenere la veduta a distanza in tesi inferiore a quella legale. In tal modo, la sentenza impugnata è incorsa in un vizio di ultrapetizione, giacché il suddetto modo di costituzione della servitù non risulta essere stato dedotto nei gradi di merito (Sez. 2, n. 11930 dell’11 settembre 2000). Quanto ai rilievi contenuti nella memoria dei controricorrenti, è appena il caso di osservare che la sentenza di questa Corte n. 17468/2012 aveva dichiarato assorbito il motivo (sesto) sulla legittimità della tettoia, rispetto a quello relativo alla veduta (balcone), che dunque era il vero antecedente logico e non viceversa(come invece oggi si assume in memoria). Errato è infine il richiamo al principio della prevenzione (che non riguarda le distanze da osservare nell’apertura di vedute, ma solo la materia delle distanze tra costruzioni). In definitiva, va rigettato il primo motivo ed accolto il secondo, con la conseguenza che il giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata
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