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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10503/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25110-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controticorrente - avverso la sentenza n. 44/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la contribuente soc. [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della C I P di Verona, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di notifica cartella; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 87 d.P.R. n. 917/1986, nonché art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per non aver ritenuto che la contribuente abbia dimostrato la prevalenza del ramo d'azienda "matrimoni ed eventi" rispetto al ramo "agricolo", affermando che la sola circostanza che il ramo "agricolo" fosse stato dato in affitto di ramo d'azienda escludesse il carattere ‘`commerciale" ai fini dell'applicazione del regime PEX, ritenendo marginale il ramo "matrimoni ed eventi"; che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. per motivazione contraddittoria e perplessa in violazione art. 36 d.lgs. n. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza rilevando che la CTR abbia accertato esservi due rami d'azienda nella società partecipata, ritenendo necessario guardarne la prevalenza, ma abbia poi immotivatamente ritenuto marginale quello "matrimoni ed Ric. 2020 n. 25110 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- eventi" che, secondo i conteggi prodotti e ritrascritti ai fini dell'autosufficienza del ricorso, risulta aver sviluppato i maggiori ricavi; che dev'essere esaminato prioritariamente il secondo motivo, in quanto involge profili pregiudiziali di rito; che per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass.

V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass.

V. n. 14756/2020); che, quanto al profilo sub art. 360 n. 4 c.p.c., è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è Ric. 2020 n. 25110 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la raiz.° decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018); che nel caso in esame la CTR ha dato contezza del filo logico con cui ha raggiunto le proprie conclusioni, con vaglio critico non scrutinabile da questa Corte suprema di legittimità, donde il profilo del motivo è infondato; che, con riguardo al profilo sub art. 360 n. 5 c.p.c., Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Ric. 2020 n. 25110 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -4- Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053); che, pertanto, il secondo profilo die primo motivo è inammissibile; che, con riguardo al primo motivo, non viene sollecitata una nuova valutazione di merito, contrapposta a quella della CTR, bensì viene censurata una valutazione degli elementi costitutivi al di fuori dello stretto binario cognitivo fissato dalla legge, con presunzioni che non ammettono prova contraria; che, pertanto, si controverte di ipotesi di sussunzione normativa, ove la fattispecie concreta è stata inquadrata al di fuori del paradigma normativo archetipico; Ric. 2020 n. 25110 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -5- che, nel particolare, l'art. 87 del d.P.R. n. 917 del 1986 dispone che l'esenzione prevista dal regime cd.

PEX ("[OSCURATO:PERSONA]") sia applicata alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che siano state oggetto di ininterrotto possesso per un anno, siano state classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, concernano una società partecipata con residenza fiscale in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato e si ricolleghino all'esercizio, da parte della medesima società partecipata, di un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'art. 55 T.U.I.R.

In particolare, si presume, senza che possa essere fornita prova contraria, che non sussista il requisito della natura commerciale dell'attività imprenditoriale svolta qualora le partecipazioni in esame attengano a società di gestione immobiliare, ovvero a società il valore del patrimonio delle quali è costituito, da immobili (cd. immobili patrimoniali) diversi da quelli alla cui produzione e scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa (cd. immobili merce), nonché dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (cd. immobili strumentali), essendo finalità dell'esenzione quella di favorire la circolazione, sotto forma di partecipazioni, di complessi immobiliari aventi natura di aziende dotate di capacità, anche potenziale, al concreto svolgimento di un'attività produttiva; tale prevalenza deve essere accertata tenendo conto dei valori correnti e non di quelli contabili di detti immobili e del totale dell'attivo patrimoniale (cfr. Cass.

V, n. 12138/2019); che, nella fattispecie, la CTR ha guardato -senza motivare- al fatturato e all'attività del ramo "agricolo" (pag. 5, secondo capoverso), mentre avrebbe dovuto guardare al valore degli immobili impiegati nel suddetto ramo "agricolo", in rapporto al valore complessivo del Ric. 2020 n. 25110 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -6- patrimonio immobiliare della partecipata, per ponderarne la prevalenza o meno. che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni attinte dal primo motivo; PQM La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata -nei limiti di cui in motivazione- e rinvia alla CTR pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25110-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controticorrente - avverso la sentenza n. 44/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la contribuente soc. [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della C I P di Verona, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di notifica cartella; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 87 d.P.R. n. 917/1986, nonché art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per non aver ritenuto che la contribuente abbia dimostrato la prevalenza del ramo d'azienda "matrimoni ed eventi" rispetto al ramo "agricolo", affermando che la sola circostanza che il ramo "agricolo" fosse stato dato in affitto di ramo d'azienda escludesse il carattere ‘`commerciale" ai fini dell'applicazione del regime PEX, ritenendo marginale il ramo "matrimoni ed eventi"; che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. per motivazione contraddittoria e perplessa in violazione art. 36 d.lgs. n. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza rilevando che la CTR abbia accertato esservi due rami d'azienda nella società partecipata, ritenendo necessario guardarne la prevalenza, ma abbia poi immotivatamente ritenuto marginale quello "matrimoni ed Ric. 2020 n. 25110 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- eventi" che, secondo i conteggi prodotti e ritrascritti ai fini dell'autosufficienza del ricorso, risulta aver sviluppato i maggiori ricavi; che dev'essere esaminato prioritariamente il secondo motivo, in quanto involge profili pregiudiziali di rito; che per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020); che, quanto al profilo sub art. 360 n. 4 c.p.c., è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è Ric. 2020 n. 25110 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la raiz.° decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018); che nel caso in esame la CTR ha dato contezza del filo logico con cui ha raggiunto le proprie conclusioni, con vaglio critico non scrutinabile da questa Corte suprema di legittimità, donde il profilo del motivo è infondato; che, con riguardo al profilo sub art. 360 n. 5 c.p.c., Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Ric. 2020 n. 25110 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053); che, pertanto, il secondo profilo die primo motivo è inammissibile; che, con riguardo al primo motivo, non viene sollecitata una nuova valutazione di merito, contrapposta a quella della CTR, bensì viene censurata una valutazione degli elementi costitutivi al di fuori dello stretto binario cognitivo fissato dalla legge, con presunzioni che non ammettono prova contraria; che, pertanto, si controverte di ipotesi di sussunzione normativa, ove la fattispecie concreta è stata inquadrata al di fuori del paradigma normativo archetipico; Ric. 2020 n. 25110 sez. MT - ud. 09-03-2022 -5- che, nel particolare, l'art. 87 del d.P.R. n. 917 del 1986 dispone che l'esenzione prevista dal regime cd. PEX ("[OSCURATO:PERSONA]") sia applicata alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che siano state oggetto di ininterrotto possesso per un anno, siano state classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, concernano una società partecipata con residenza fiscale in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato e si ricolleghino all'esercizio, da parte della medesima società partecipata, di un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'art. 55 T.U.I.R. In particolare, si presume, senza che possa essere fornita prova contraria, che non sussista il requisito della natura commerciale dell'attività imprenditoriale svolta qualora le partecipazioni in esame attengano a società di gestione immobiliare, ovvero a società il valore del patrimonio delle quali è costituito, da immobili (cd. immobili patrimoniali) diversi da quelli alla cui produzione e scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa (cd. immobili merce), nonché dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (cd. immobili strumentali), essendo finalità dell'esenzione quella di favorire la circolazione, sotto forma di partecipazioni, di complessi immobiliari aventi natura di aziende dotate di capacità, anche potenziale, al concreto svolgimento di un'attività produttiva; tale prevalenza deve essere accertata tenendo conto dei valori correnti e non di quelli contabili di detti immobili e del totale dell'attivo patrimoniale (cfr. Cass. V, n. 12138/2019); che, nella fattispecie, la CTR ha guardato -senza motivare- al fatturato e all'attività del ramo "agricolo" (pag. 5, secondo capoverso), mentre avrebbe dovuto guardare al valore degli immobili impiegati nel suddetto ramo "agricolo", in rapporto al valore complessivo del Ric. 2020 n. 25110 sez. MT - ud. 09-03-2022 -6- patrimonio immobiliare della partecipata, per ponderarne la prevalenza o meno. che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni attinte dal primo motivo; PQM La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata -nei limiti di cui in motivazione- e rinvia alla CTR pe
Sentenza Cassazione n. 10503/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris