CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20479/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/64 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/35 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende, giusta procura apposta in calce al ricorso, unitamente e/o disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: TRLGNI59II61H501E); - ricorrenti - contro Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 70, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso in cui F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20479/2020 Numero sezionale 584/2022 Numero di raccolta generale 12876/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 ufficio, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 762/19 emessa dalla Corte d’appello di Perugia in data 10/12/2019 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Il Ministero della Giustizia proponeva revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. avverso il decreto n. 3106/2018 emesso dalla Corte di Appello di Perugia in data 10.12.2018, con il quale, riconosciuta la non ragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Roma e successivamente dinanzi al Tribunale di Roma in grado di appello e dinanzi alla Corte di Cassazione, aveva condannato il Ministero, ex l. 89/2001, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'indennizzo nella misura di euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, da suddividersi pro quota, parametrato su anni 3 di ritardo rispetto alla ragionevole durata del processo. In particolare, il Ministero della Giustizia, premesso che in data 20.6.2008 era intervenuto il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e che la sentenza della Corte di Cassazione era interveniva in data 24.10.2013, evidenziava che la Corte di Appello, nel riconoscere la non ragionevole durata del processo, aveva preso in considerazione il lasso temporale fino alla pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione, anziché fino al decesso del [OSCURATO:PERSONA], come avrebbe dovuto fare tenuto conto che da questo momento era venuto meno qualsiasi patema d’animo da indennizzare. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della revocazione, con vittoria di spese. Nessuno si costituiva per [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Perugia accoglieva la revocazione e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta ex l. n. 89/2001 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20479/2020 Numero sezionale 584/2022 Numero di raccolta generale 12876/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 sulla base delle seguenti considerazioni: - era evidente che la Corte di Appello, per una svista materiale, aveva assunto la sua decisione sul presupposto dell’inesistenza di un fatto positivamente accertato dai documenti in atti, ovverossia aveva deciso sul presupposto dell’inesistenza dell’evento morte di [OSCURATO:PERSONA], conteggiando, quindi, la durata del processo, al fine di individuare il tempo nell'arco del quale si era protratto il patema d’animo di quest’ultimo, fino all’emissione della sentenza della Corte di Cassazione, anziché fino alla sua morte; - la circostanza che vi era stata effettivamente una svista materiale da parte della Corte di Appello derivava dal fatto che nel decreto oggetto di revocazione non si faceva assolutamente menzione né della qualità di eredi dei ricorrenti né dell’indicazione del soggetto effettivamente parte del giudizio presupposto, né tanto meno dell’evento morte; - ne derivava, pertanto, che, tenuto conto, invece, del momento del decesso, il giudizio presupposto aveva avuto una durata complessiva di anni 4 e mesi 1 e, quindi, una durata inferiore ai 6 anni che per i tre gradi di giudizio doveva considerarsi quale durata ragionevole; - nessuna rilevanza poteva, infine, avere la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano agito nel procedimento ex l. 89/2001 non solo come eredi ma anche in proprio, in quanto la sentenza della Corte di Cassazione era stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e mai gli eredi erano intervenuti nel relativo giudizio dopo il suo decesso, per cui nessun patema d’animo poteva configurarsi nei loro riguardi. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 l. n. 89/2001, 110, 300 e 302 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omessa valutazione di una F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20479/2020 Numero sezionale 584/2022 Numero di raccolta generale 12876/2022 circostanza determinante, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., Data pubblicazione 22/04/2022 per non aver la corte d’appello considerato che, per il principio di ultrattività della procura, il procedimento era proseguito sino alla sua definizione con la sentenza n. 24105/2013, senza alcuna interruzione dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dopo l’introduzione del giudizio di legittimità. 1.1. Il motivo è infondato. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, qualora la parte sia deceduta prima della conclusione del processo presupposto, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio soltanto per il periodo successivo alla sua costituzione in giudizio: infatti, non è possibile equiparare la posizione dello stesso al contumace, atteso che l’ineliminabile presupposto per la legittimazione all’indennizzo è la durata irragionevole del giudizio, incidente soltanto su chi è chiamato ad assumere, al suo interno, la qualità di parte (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 3001 del 03/02/2017). E così, qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, pro quota e iure successionis, l'indennizzo maturato dal de cuius per l'eccessiva protrazione del giudizio, nonché, iure proprio, l'indennizzo dovuto per l'ulteriore durata della medesima procedura, con decorrenza dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, giacché, deceduta quella originaria, fin quando gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi ovvero non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo, difetta la parte che dalla sua irragionevole durata possa ricevere nocumento (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17685 del 21/06/2021). Del resto, così come l'erede della parte deceduta nel corso del giudizio presupposto ha diritto all'indennizzo iure proprio solo dopo la notifica, nei propri confronti, dell’atto di riassunzione o la costituzione volontaria in giudizio, in quanto, prima di tale momento, potrebbe essere del tutto all'oscuro della stessa esistenza del giudizio oppure, in ipotesi, avere rinunziato all'eredità ovvero, ancora, trovarsi nella posizione di mero chiamato, mentre, a seguito della riassunzione o della costituzione, l’erede viene F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20479/2020 Numero sezionale 584/2022 Numero di raccolta generale 12876/2022 formalmente coinvolto nel giudizio e ne subisce tutte le conseguenze, Data pubblicazione 22/04/2022 anche in termini di patema d’animo per la sua durata (non ostando alla liquidazione dell'indennizzo, analogamente a quanto avviene per il contumace, l'eventuale scelta di non costituirsi; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 183 del 05/01/2017), alla stessa stregua la parte deceduta in corso di causa non si trova nelle condizioni di patire e, quindi, di far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo. 1.2. Deve ritenersi superato, e non più condivisibile, il precedente orientamento, invocato dagli odierni ricorrenti, secondo cui, in tema di equa riparazione, l'art. 2 della legge n. 89 del 2001 dispone che ha diritto all'equo indennizzo "chi" ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale e, quindi, data la genericità della sua formulazione, non limita la legittimazione attiva a colui che abbia avuto la veste tanto di parte in senso sostanziale che di parte in senso formale, essendovi situazioni in cui le due qualità sono scisse, appartenendo a soggetti diversi. Ciò che rilevava, secondo questo indirizzo, ripetesi ormai superato, era che un determinato soggetto avesse subito un danno in conseguenza dell'eccessiva durata di un processo e che costui fosse il destinatario degli effetti della sentenza; il fatto di essere parte soltanto in senso processuale rilevava, invece, ai fini dell'accertamento in concreto della sussistenza della violazione. Pertanto, l'erede della parte del processo affetto da ritardo, in ogni caso effettivo destinatario della sentenza che concludeva il processo proposto da o contro il de cuius, quand'anche dopo la morte del dante causa non si fosse costituito nel processo civile presupposto, non interrotto ma proseguito nei confronti delle parti originarie, era legittimato iure proprio a fare valere in giudizio il diritto all'equa riparazione anche per il periodo successivo alla morte del predetto (Sez. 1, Sentenza n. 26931 del 15/12/2006; conf. Sez. 1, Sentenza n. 22405 del 05/09/2008). E’ consolidato, infatti, lasciandosi preferire per le considerazioni che verranno sviluppate, l’orientamento (Sez. 1, Sentenza n. 23416 del 04/11/2009, conf. Sez. 1, Ordinanza n. 1309 del 20/01/2011, Sez. 1, F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20479/2020 Numero sezionale 584/2022 Numero di raccolta generale 12876/2022 Sentenza n. 13803 del 23/06/2011, Sez. 2, Sentenza n. 4003 del Data pubblicazione 22/04/2022 19/02/2014) a tenore del quale, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo, iure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione. Del resto, come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013, "Fazio ed altri c. Italia", la costituzione è condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo. Ed ancora questa Corte ha affermato che, qualora la parte costituita sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio dovuto al superamento del predetto termine soltanto a decorrere dalla sua costituzione in giudizio; ne consegue che, qualora l'erede agisca sia iure haereditatis che iure proprio, non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, senza, tuttavia, escludere la possibilità di un cumulo tra il danno morale sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nel frattempo intervenuti nel F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20479/2020 Numero sezionale 584/2022 Numero di raccolta generale 12876/2022 processo, non ravvisandosi incompatibilità tra il pregiudizio patito Data pubblicazione 22/04/2022iure proprio e quello che lo stesso soggetto può far valere pro quota e iure successionis, ove già entrato a far parte del patrimonio del proprio dante causa (Sez. 1, Sentenza n. 21646 del 19/10/2011; conf. Sez. 2, Sentenza n. 4003 del 19/02/2014, cit.). Orbene, alla luce dei rilievi che precedono, va evidenziato che, mentre con riferimento alla domanda fatta valere iure hereditatis, la dante causa dei ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]) non aveva maturato alcun diritto alla liquidazione dell’indennizzo, atteso che il giudizio presupposto aveva avuto complessivamente (ed al netto dei periodi intercorsi tra una sentenza e la sua impugnazione) una durata inferiore ai sei anni previsti dalla legge (essendosi protratto dal settembre del 2001 – data della sua instaurazione – al 20.6.2008 – data del decesso del detto [OSCURATO:PERSONA] -), quanto alla pretesa fatta valere iure proprio, i ricorrenti non si sono costituiti nel giudizio svoltosi in sede di legittimità (all’esito del decesso del loro dante causa), sicchè va escluso il loro diritto ad ottenere l’indennizzo per l’eccessiva durata del grado di legittimità. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale respinto la loro eccezione di inammissibilità dell’avversa azione revocatoria, nonostante l’accertamento della morte del loro dante causa involgesse un’indagine censurabile come errore di giudizio. 2.1. Il motivo è all’evidenza infondato, se solo si considera che il decreto impugnato si era basato su un chiaro errore di fatto (l’inesistenza della morte di [OSCURATO:PERSONA]), e non già su un errore di giudizio, ed il predetto fatto non aveva incontestabilmente costituito un punto controverso sul quale il decreto ebbe a pronunciare. A conferma di ciò depone la circostanza che il decreto poi revocato non faceva alcun riferimento alla qualità di eredi degli odierni ricorrenti, all’evento morte e, a maggior ragione e per l’effetto, alle rispettive quote ereditarie. 3. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20479/2020 Numero sezionale 584/2022 Numero di raccolta generale 12876/2022 presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da Data pubblicazione 22/04/2022 dispositivo. Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass. SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #