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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 35347/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27109-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 78/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 20 aprile 2020, la Corte d'Appello di Ancona, chiamata a pronunziarsi sull'appello avverso la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Marche avente ad oggetto il riconoscimento delle differenze retributive maturate in relazione all'intero periodo di adibizione a mansioni riconducibili al superiore inquadramento in categoria D nonché del risarcimento del danno da perdita di chance in conseguenza dell'annullamento del concorso per il passaggio all'area superiore D, all'esito del quale era risultata vincitrice nonché del danno morale, in parziale riforma della predetta decisione estendeva, rispetto alla pronunzia di prime cure, il periodo di spettanza delle differenze retributive muovendo dalla decorrenza iniziale del 15.3.2011 e condannava l'Azienda sanitaria al risarcimento del danno retributivo riveniente dalla procedura concorsuale annullata in ragione del 25% del differenziale retributivo tra le categorie C e D fino al conseguimento effettivo da parte della lavoratrice della progressione in categoria D; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al danno da perdita di chance per la dedotta tardiva indizione ed esecuzione delle operazioni del concorso in rinnovazione di quello annullato ed invece devoluta al giudice ordinario, per non aver l'Azienda sanitaria riproposto in sede di gravame la relativa eccezione, la questione relativa al danno retributivo e professionale conseguente alla retrocessione al precedente inquadramento a seguito dell'annullamento del concorso vinto e fondata ricorrendo, in relazione alla chance di vittoria del nuovo concorso valutabile nel 50% ma da dimezzarsi tuttavia in relazione alla mancata partecipazione a quello, il danno futuro prevedibile nella misura del 25% del differenziale retributivo tra categorie C e D, infondata per carenza di prova la pretesa risarcitoria relativa al danno morale, fondata invece nei limiti della prescrizione e così a muovere dal 15.3.2011 la pretesa alle differenze retributive rivendicate stante l'effettivo svolgimento di mansioni superiori; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Virgili, affidando l'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale, l'[OSCURATO:PERSONA] Marche, non ha svolto alcuna attività difensiva; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che la ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di atti prodotti in giudizio aventi efficacia interruttiva della prescrizione antecedenti alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado tenuto presente ai fini del decorso della prescrizione; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento della circostanza, quella della mancata partecipazione al concorso indetto a seguito dell'annullamento del primo vinto dalla ricorrente, risultante dagli atti non corrispondente al vero, in base alla quale ha ritenuto di motivare il dimezzamento della percentuale di quantificazione del danno da perdita di chance per l'annullamento del concorso vinto; - che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto di quanto statuito dalla Corte territoriale circa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del danno da perdita d chance connessa alla tardiva rinnovazione del concorso annullato; - che con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2043, 2059, 2056, 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c., la ricorrente lamenta l'incongruità dell'iter logico-giuridico in base al quale la Corte territoriale è approdata al convincimento circa la carenza di prova del danno morale; - che la controversia, in quanto, in particolare, involge un profilo attinente alla giurisdizione, esula dalla competenza di questa sezione, così da imporre la rimessione della causa alla sezione semplice; P.Q.M.

La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27109-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 78/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 20 aprile 2020, la Corte d'Appello di Ancona, chiamata a pronunziarsi sull'appello avverso la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Marche avente ad oggetto il riconoscimento delle differenze retributive maturate in relazione all'intero periodo di adibizione a mansioni riconducibili al superiore inquadramento in categoria D nonché del risarcimento del danno da perdita di chance in conseguenza dell'annullamento del concorso per il passaggio all'area superiore D, all'esito del quale era risultata vincitrice nonché del danno morale, in parziale riforma della predetta decisione estendeva, rispetto alla pronunzia di prime cure, il periodo di spettanza delle differenze retributive muovendo dalla decorrenza iniziale del 15.3.2011 e condannava l'Azienda sanitaria al risarcimento del danno retributivo riveniente dalla procedura concorsuale annullata in ragione del 25% del differenziale retributivo tra le categorie C e D fino al conseguimento effettivo da parte della lavoratrice della progressione in categoria D; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al danno da perdita di chance per la dedotta tardiva indizione ed esecuzione delle operazioni del concorso in rinnovazione di quello annullato ed invece devoluta al giudice ordinario, per non aver l'Azienda sanitaria riproposto in sede di gravame la relativa eccezione, la questione relativa al danno retributivo e professionale conseguente alla retrocessione al precedente inquadramento a seguito dell'annullamento del concorso vinto e fondata ricorrendo, in relazione alla chance di vittoria del nuovo concorso valutabile nel 50% ma da dimezzarsi tuttavia in relazione alla mancata partecipazione a quello, il danno futuro prevedibile nella misura del 25% del differenziale retributivo tra categorie C e D, infondata per carenza di prova la pretesa risarcitoria relativa al danno morale, fondata invece nei limiti della prescrizione e così a muovere dal 15.3.2011 la pretesa alle differenze retributive rivendicate stante l'effettivo svolgimento di mansioni superiori; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Virgili, affidando l'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale, l'[OSCURATO:PERSONA] Marche, non ha svolto alcuna attività difensiva; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che la ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di atti prodotti in giudizio aventi efficacia interruttiva della prescrizione antecedenti alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado tenuto presente ai fini del decorso della prescrizione; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento della circostanza, quella della mancata partecipazione al concorso indetto a seguito dell'annullamento del primo vinto dalla ricorrente, risultante dagli atti non corrispondente al vero, in base alla quale ha ritenuto di motivare il dimezzamento della percentuale di quantificazione del danno da perdita di chance per l'annullamento del concorso vinto; - che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto di quanto statuito dalla Corte territoriale circa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del danno da perdita d chance connessa alla tardiva rinnovazione del concorso annullato; - che con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2043, 2059, 2056, 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c., la ricorrente lamenta l'incongruità dell'iter logico-giuridico in base al quale la Corte territoriale è approdata al convincimento circa la carenza di prova del danno morale; - che la controversia, in quanto, in particolare, involge un profilo attinente alla giurisdizione, esula dalla competenza di questa sezione, così da imporre la rimessione della causa alla sezione semplice; P.Q.M. La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla
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