CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 40393/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], cha ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano che il 30/1/2023 ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. presentata in relazione alla sentenza della stessa Corte di Appello in data 24/1/2022, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Con il provvedimento impugnato la Corte territoriale ha evidenziato che dal verbale di identificazione del 29/4/2019 era emerso che il Mahamoud era stato informato della pendenza del processo ed aveva eletto domicilio presso la propria abitazione; conseguentemente, si era proceduto in sua assenza, considerando che la notifica nel domicilio eletto non era andata a buon fine per impossibilità ed il difensore aveva rinunciato ad eccepire il vizio della notifica presso di sé per l'imputato. 3. A sostegno del ricorso per rescissione del giudicato, con unico motivo di impugnazione, il Mahmoud ha dedotto la violazione degli artt. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 420 bis c.p.p., la violazione dell'art. 24 Cost., e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per non essere stato portato il ricorrente a conoscenza della "vocatio in iudicium", non potendosi rimettere a presunzioni gli indici di conoscenza del processo, e potendosi procedere in assenza solo ove sia raggiunta la certezza della conoscenza dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza. 4. Con requisitoria scritta del 12/4/2023 il Procuratore Generale, in persona del sotto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio de provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come questa Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 (art. 11 comma 6), deve ritenersi determinante nel processo in absentia, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell"imputato, ex art. 420-bis cod,. proc. pen., sia nel caso di rescissione del giudicato, la valutazione della colpevole o incolpevole mancata conoscenza del procedimento o del processo da parte dell'imputato. In particolare, quanto ai presupposti per l'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, deve rilevarsi che D'art. 629-bis cod. proc. pen. (che la legge 23 giugno 2017, n. 203 ha introdotto in luogo dell'art. 625-ter cod. proc. pen.) richiede che il condannato, nei cui confronti si è proceduto in assenza, "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo", e le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato lo stretto legame esistente tra l'art. 629-bis cod. proc. pen. (all'epoca della pronuncia art. 625-ter) e l'art. 420-bis cit., osservando come sia necessario ricavare dal coordinamento tra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all'istituto della rescissione del giudicato le coordinate per ricostruire il significato della predetta formula (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, in motivazione, richiamata anche da Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Rv. 281101). 2. Tanto premesso, deve rilevarsi che nel procedimentc di cui si tratta il Giudice dell'udienza preliminare disponeva la sospensione del procedimento con ricerche dell'imputato ex art. 420 quinques cod. proc. pen. e queste avevano buon fine, tanto che il Mahmoud veniva rintracciato dalla polizia giudiziaria e riceveva la notifica di un atto intitolato "informativa ai fini della conoscenza del procedimento e verbale di identificazione e dichiarazione di domicilio". [OSCURATO:PERSONA] veniva, così, informato della pendenza del procedimento penale ed eleggeva domicilio presso la sua abitazione in Milano. Alla successiva udienza preliminare, però, il GUP dava atto che non era stato possibile effettuare la notifica di fissazione dell'udienza nel domicilio eletto, e che la stessa non si era perfezionata per il difetto di consegna dell'atto al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. Il difensore di ufficio, tuttavia, rinunciava ad eccepire il vizio di notifica, avendo già ricevuto personalmente comunicazione dell'udienza. Da ciò emerge il difetto di prova della effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, nel difetto di notifica allo stesso dell'avviso dell'udienza preliminare, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la notifica di un atto nel quale veniva indicato il numero della notizia di reato, il titolo dei reati, il giorno ed il luogo di commissione degli stessi, con conseguente elezione di domicilio da parte dal Mahmoud. 3. Questa Corte di legittimità ha precisato, in tema di rescissione del giudicato, che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorchè a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (Sez, 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680; in motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica o della "vocatio in iudicium", effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, ed a maggior ragione difetta tale sicura conoscenza nel caso in esame, nel quale la notifica della "vocatio in iudicium" non è stata nemmeno effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., essendosi soltanto limitato il difensore a rinunciare alla relativa eccezione; cfr. anche Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210). Peraltro, nel provvedimento impugnato non risultano indicate circostanze che depongano per un difetto di diligenza dell'imputato nell'acquisizione della conoscenza del procedimento, non emergendo né l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore di ufficio del Mahmoud e quest'ultimo, né le ragioni per cui non era andato a buon fine la notifica dell'atto di vocatio in ius nel domicilio eletto, sicché difettano elementi idonei a far ritenere con certezza che il ricorrente abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U., Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420). 4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, e vanno revocate le sentenze di merito pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mohamed4h primo grado dal Tribunale di Milano in data 04/02/2020 ed in sede di gravame dalla Corte di Appello di Milano in data 24/01/2022, con trasmissione degli atti al primo giudice per il giudizio e scarcerazione dell'imputato ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. se non detenuto per atra causa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, revoca le ' sentenze pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MohannWPKIkair Tribunale di T Milano in data 04/02/2020 e quella pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 24/01/2022. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per il giudizio. Visto l'art. 626 cod. proc. pen. ordina la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per a