CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2025
Cassazione n. 17425/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'B' 2608 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19133-2022 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato – avverso la sentenza n. 21/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 95/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19133/2022 Cron. Rep. Ud 21/05/2025 Numero registro generale 19133/2022 Numero sezionale 2608/2025 Numero di raccolta generale 17425/2025 Data pubblicazione 28/06/2025 - Con sentenza del 24 gennaio 2022, la Corte d’Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Fermo, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, docente in possesso di laurea in ingegneria elettronica e 24 [OSCURATO:PERSONA] (CFU) in settori formativi psico- antropo-pedagogici, ad ottenere l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Fermo, stante il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 CFU da riconoscersi ai sensi dell’art. 1, comma 110, l. n. 107/2015 e degli artt. 25 e 17 d.lgs. n. 59/2017. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in base al disposto degli artt. 5 e 6 del D.M. 13.6.2007 n. 131, aver diritto ad essere inseriti nella II fascia gli aspiranti ad incarichi di supplenza temporanea i quali, oltre al diploma di laurea, possiedano tutti gli altri titoli per l’utile partecipazione ai concorsi, titoli che, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 59/2017, comprendono il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche, da ritenersi dunque pienamente equivalente al possesso dell’abilitazione specifica. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell’Istruzione, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Veroli, pur intimato, non ha svolto difesa alcuna. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 59/2017, della l. n. 124/1999 del D.M. 249/2010 e del D.M. n. 384/2017, imputa alla Corte territoriale l’aver erroneamente ritenuto che Numero registro generale 19133/2022 Numero sezionale 2608/2025 Numero di raccolta generale 17425/2025 Data pubblicazione 28/06/2025 la laurea il possesso dei CFU o altri titoli formativi e l’esperienza professionale costituiscano elementi sufficienti a far ritenere sussistente l’abilitazione all’insegnamento che viceversa si consegue, per costante disposizione normativa, al termine della frequenza con esito positivo dei vari percorsi selettivi non potendo, pertanto, ritenersi il carattere abilitante insito nel possesso dei requisiti di accesso al percorso formativo - Il motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 7084/2024 alla cui motivazione qui espressamente ci si richiama) secondo cui “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all’art. 5, comma 3, del D.M. 13.6.2007 n. 131, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto di laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 59/2017, nel testo vigente al 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36/2022 conv. con modif. nella l. n. 79/2022, i quali, invece devono essere collocati nella III fascia delle menzionate graduatorie - Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti, decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo e la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo. P.Q.M - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo e compensa tra le parti le spese dell’intero processo - Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.5.2025 La Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Numero registro generale 19133/2022 Numero sezionale 2608/2025 Numero di raccolta generale 17425/2025 Data pubblicazione 28/06/2025 Numero registro generale 19133/2022 Numero sezionale 2608/2025 Numero di raccolta generale 17425/2025 Data pubblicazione 28/06/2025 Numero registro generale 19133/2022 Numero sezionale 2608/2025 Numero di raccolta generale 17425/2025 Data pubblicazione 28/06/2025