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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 07257/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 20 luglio 2023 il GUP del Tribunale di Ravenna ha condannato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., alla pena di mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro cento di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in continuazione con la sentenza del 27 novembre 2014 emessa dalla Corte di Appello di Bologna.

Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. e deducendo violazione di legge con riguardo agli artt. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., 132, 23 e 24 cod. pen.

Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

La questione di legittimità costituzionale è irrilevante.

Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., l'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta per le sole ipotesi espressamente previste dalla norma (cfr. Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182).

Si osserva, inoltre, che il ricorrente si duole della legittimità costituzionale di una norma (quale la riduzione di pena in sede esecutiva nell'ipotesi di rinuncia preventiva a proporre impugnazione) prevista all'esito del giudizio abbreviato e comunque deducibile avanti al Giudice dell'esecuzione, e non nell'ambito di giudizio di cognizione conclusosi con l'applicazione di pena concordata.

Né risulta in ogni caso censurata la sentenza impugnata che, di detta pretesa rinuncia preventiva, non ha fornito alcuna traccia motivazionale.

Né, per vero, parte ricorrente ha espressamente sostenuto di avere intrapreso siffatta iniziativa processuale.

Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza della doglianza, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 20 luglio 2023 il GUP del Tribunale di Ravenna ha condannato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., alla pena di mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro cento di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in continuazione con la sentenza del 27 novembre 2014 emessa dalla Corte di Appello di Bologna. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. e deducendo violazione di legge con riguardo agli artt. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., 132, 23 e 24 cod. pen. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. La questione di legittimità costituzionale è irrilevante. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., l'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta per le sole ipotesi espressamente previste dalla norma (cfr. Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182). Si osserva, inoltre, che il ricorrente si duole della legittimità costituzionale di una norma (quale la riduzione di pena in sede esecutiva nell'ipotesi di rinuncia preventiva a proporre impugnazione) prevista all'esito del giudizio abbreviato e comunque deducibile avanti al Giudice dell'esecuzione, e non nell'ambito di giudizio di cognizione conclusosi con l'applicazione di pena concordata. Né risulta in ogni caso censurata la sentenza impugnata che, di detta pretesa rinuncia preventiva, non ha fornito alcuna traccia motivazionale. Né, per vero, parte ricorrente ha espressamente sostenuto di avere intrapreso siffatta iniziativa processuale. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza della doglianza, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 07257/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris