CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 47905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del'11 ottobre 2021 il Tribunale di Crotone ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 90, comma 9, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, con il primo motivo di censura, è impugnata, congiuntamente alla sentenza, l'ordinanza pronunciata in data 11 ottobre 2021, deducendo la asserita violazione di legge in relazione agli artt. 107 e 108 cod. proc. pen., per non avere il giudice di merito rispettato il termine di legge, non inferiore a sette giorni, da concedere al difensore nominato nel corso del procedimento al fine di prendere contezza dei fatti oggetto del procedimento; che la censura è manifestamente infondata, poiché deduce una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti (cfr. verbale di udienza, da cui emerge che la richiesta di termine a difesa non fu formulata) e, in ogni caso, l'eccezione in questione è stata per la prima volta eccepita con il ricorso per cassazione, mentre il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., possono dare luogo ad una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall'art. 178, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., in quanto incidenti sull'assistenza dell'imputato, sempreché non si versi in ipotesi di "abuso delle facoltà processuali" e l'eccezione sia stata tempestivamente formulata (ex multis, Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019, Rv. 275523); che, con il secondo motivo di ricorso, si censurano la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato - che non sarebbe corroborata da adeguata istruttoria - sostanzialmente affermando che l'imputato non aveva cognizione né dell'inizio dei lavori né dell'inidoneità dell'impresa esecutrice; che la censura appare formulata in modo intrinsecamente contraddittorio, perché la stessa difesa non contesta che l'imputato, sostanzialmente ammettendo la sua colpa, si fosse giustificato affermando che non aveva effettuato alcun controllo su tali due essenziali aspetti, mentre del tutto irrilevante appare il generico richiamo ad una pretesa assoluzione del soggetto gestore dell'impresa incaricata, da altra non meglio precisata imputazione, per avvenuto pagamento della sanzione amministrativa; che, con il terzo motivo di ricorso, viene censurata, per la prima volta con il ricorso per cassazione, la violazione di legge quanto al diniego della causa di esclusione di punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la cui applicazione non era stata richiesta in primo grado, come emerge dalle conclusioni delle parti riportate in sentenza e non contestate dalla difesa; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,