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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 26482/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 dicembre 2021, il Tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Tivoli con cui - al fine di evitare che fossero portati ad ulteriore prosecuzione i reati di violazione edilizia relativa all'ampliamento dell'area e di discarica abusiva di materiali pericolosi e non - era stato disposto il sequestro: A) di un'area adibita a discarica abusiva di materiali di vario genere; B) di un capannone, sede di una società, ed adibito ad esposizione e vendita di beni usati; C) di svariati mezzi, quali escavatori ed autocarri, meglio indicati nel verbale di sequestro.2.

Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'atto impugnato.

Secondo quanto prospettato dalla difesa, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata in quanto risulterebbe emessa nei confronti di due indagati che hanno proposto impugnazione separatamente e per i cui ricorsi non era stata disposta alcuna riunione dei procedimenti, con due provvedimenti distinti, ma uno stesso testo per entrambi i soggetti.

Inoltre, si afferma che l'impugnazione dell'odierno ricorrente avverso il decreto di sequestro non risultava essere proposta "in proprio", bensì nel suo ruolo di amministratore unico.

Pertanto, ad avviso della difesa, appare scorretto l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale nel riferirsi a "qualità di indagato" e non già ad "amministratore unico", nonostante sia il sequestro che il capo d'imputazione provvisorio riportassero l'odierno ricorrente quale amministratore unico della società.

Infine la difesa evidenzia la discrasia tra il nome riportato sul sequestro e tutti gli atti consequenziali "Nechifor" e quello riportato dal Tribunale del Riesame "Nechisor". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 3, n. 39168 del 7/09/2021; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Inoltre, in tema di misure cautelari reali, è inammissibile la reiterazione di impugnazioni già proposte avverso il medesimo provvedimento, sussistendo al riguardo una preclusione processuale (Sez. 2, n. 29668 del 04/04/2019, Rv. 276736).

Nel caso di specie, l'odierno ricorrente non ha dedotto alcuna violazione di legge, ma ha esclusivamente lamentato, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lettera e) cod. proc. pen, vizi della motivazione.

Inoltre, sebbene la violazione di legge ricorra anche nei casi in cui la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente (cfr. da ultimo Cass. sez. 3 n. 28241 del 2015; Cass. sez. 4 n. 43480 del 2015), è evidente che nel caso di specie tale ipotesi non sussiste, essendo il provvedimento sufficientemente motivato in relazione a tutti gli aspetti essenziali.

Ciò nonostante, anche volendo superare questa argomentazione, occorre rilevare l'estrema genericità con cui è stata formulata l'unica doglianza mossa avverso il provvedimento impugnato, non essendo stati in alcun modo specificati i vizi da cui si ritiene affetta l'ordinanza de qua, ed essendosi la difesa limitata ad evidenziare questioni delle quali non emerge la rilevanza neanche in via di mera prospettazione, quali: l'analogia fra il testo dell'ordinanza e il testo di altra ordinanza, la veste nella quale l'imputato è stato attinto dal sequestro, il nome dell'imputato.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 dicembre 2021, il Tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Tivoli con cui - al fine di evitare che fossero portati ad ulteriore prosecuzione i reati di violazione edilizia relativa all'ampliamento dell'area e di discarica abusiva di materiali pericolosi e non - era stato disposto il sequestro: A) di un'area adibita a discarica abusiva di materiali di vario genere; B) di un capannone, sede di una società, ed adibito ad esposizione e vendita di beni usati; C) di svariati mezzi, quali escavatori ed autocarri, meglio indicati nel verbale di sequestro.2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'atto impugnato. Secondo quanto prospettato dalla difesa, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata in quanto risulterebbe emessa nei confronti di due indagati che hanno proposto impugnazione separatamente e per i cui ricorsi non era stata disposta alcuna riunione dei procedimenti, con due provvedimenti distinti, ma uno stesso testo per entrambi i soggetti. Inoltre, si afferma che l'impugnazione dell'odierno ricorrente avverso il decreto di sequestro non risultava essere proposta "in proprio", bensì nel suo ruolo di amministratore unico. Pertanto, ad avviso della difesa, appare scorretto l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale nel riferirsi a "qualità di indagato" e non già ad "amministratore unico", nonostante sia il sequestro che il capo d'imputazione provvisorio riportassero l'odierno ricorrente quale amministratore unico della società. Infine la difesa evidenzia la discrasia tra il nome riportato sul sequestro e tutti gli atti consequenziali "Nechifor" e quello riportato dal Tribunale del Riesame "Nechisor". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 3, n. 39168 del 7/09/2021; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Inoltre, in tema di misure cautelari reali, è inammissibile la reiterazione di impugnazioni già proposte avverso il medesimo provvedimento, sussistendo al riguardo una preclusione processuale (Sez. 2, n. 29668 del 04/04/2019, Rv. 276736). Nel caso di specie, l'odierno ricorrente non ha dedotto alcuna violazione di legge, ma ha esclusivamente lamentato, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lettera e) cod. proc. pen, vizi della motivazione. Inoltre, sebbene la violazione di legge ricorra anche nei casi in cui la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente (cfr. da ultimo Cass. sez. 3 n. 28241 del 2015; Cass. sez. 4 n. 43480 del 2015), è evidente che nel caso di specie tale ipotesi non sussiste, essendo il provvedimento sufficientemente motivato in relazione a tutti gli aspetti essenziali. Ciò nonostante, anche volendo superare questa argomentazione, occorre rilevare l'estrema genericità con cui è stata formulata l'unica doglianza mossa avverso il provvedimento impugnato, non essendo stati in alcun modo specificati i vizi da cui si ritiene affetta l'ordinanza de qua, ed essendosi la difesa limitata ad evidenziare questioni delle quali non emerge la rilevanza neanche in via di mera prospettazione, quali: l'analogia fra il testo dell'ordinanza e il testo di altra ordinanza, la veste nella quale l'imputato è stato attinto dal sequestro, il nome dell'imputato. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
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