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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2021

Cassazione n. 11147/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n RG. 33364/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato continuato, deducendo i seguenti motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta identificazione tramite filmato del ricorrente quale autore del reato; b. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità dell' imputato in difetto di un adeguato quadro indiziario; c. violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello omesso di esaminare il motivo di appello circa l'assenza di un qualsiasi accertamento tecnico avente ad oggetto il pneumatico asseritamente danneggiato dall' imputato; d. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla censura afferente la mancata verbalizzazione della proiezione del filmato con la descrizione della persona ivi raffigurata.

2. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva il collegio che le censure proposte con tutti e quattro i motivi vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha, correttamente, ritenuto che fosse stata raggiunta la prova del contestato danneggiamento sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa confermate dal maresciallo Gueli e valutate anche in relazione alla scarsa o nulla plausibilità della versione fornita dall' imputato.

Orbene il ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo.

Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso quadro indiziario, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argonnentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati.

Deve, del resto, ritenersi irrilevante la circostanza che un elemento difensivo non sia stato specificamente valutato, quando lo stesso non risulti potenzialmente incidente sul ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando possa dirsi che lo stesso sia stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti (sul punto Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, rv. 260841, secondo cui "l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e); cfr. anche Cass. Sez. 5 del 14/11/2013, dep. nel 2014, Maravalli, rv. 258679; Cass. Sez. 5, n. 2459 del 17/4/2000, Garasto, rv. 216367).

In tale contesto, del tutto privi di fondamento si presentano le deduzioni di cui ai singoli motivi di ricorso con i quali l'imputato tenta di sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n RG. 33364/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato continuato, deducendo i seguenti motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta identificazione tramite filmato del ricorrente quale autore del reato; b. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità dell' imputato in difetto di un adeguato quadro indiziario; c. violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello omesso di esaminare il motivo di appello circa l'assenza di un qualsiasi accertamento tecnico avente ad oggetto il pneumatico asseritamente danneggiato dall' imputato; d. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla censura afferente la mancata verbalizzazione della proiezione del filmato con la descrizione della persona ivi raffigurata. 2. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il collegio che le censure proposte con tutti e quattro i motivi vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha, correttamente, ritenuto che fosse stata raggiunta la prova del contestato danneggiamento sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa confermate dal maresciallo Gueli e valutate anche in relazione alla scarsa o nulla plausibilità della versione fornita dall' imputato. Orbene il ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso quadro indiziario, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argonnentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. Deve, del resto, ritenersi irrilevante la circostanza che un elemento difensivo non sia stato specificamente valutato, quando lo stesso non risulti potenzialmente incidente sul ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando possa dirsi che lo stesso sia stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti (sul punto Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, rv. 260841, secondo cui "l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e); cfr. anche Cass. Sez. 5 del 14/11/2013, dep. nel 2014, Maravalli, rv. 258679; Cass. Sez. 5, n. 2459 del 17/4/2000, Garasto, rv. 216367). In tale contesto, del tutto privi di fondamento si presentano le deduzioni di cui ai singoli motivi di ricorso con i quali l'imputato tenta di sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2021
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