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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 659/2019

ECLI:EU:T:2019:885
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014TJ0812_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 – BPC Lux 2 e a. / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑812/14 RENV) «Aiuti di Stato – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’istituto finanziario [OSCURATO:PERSONA] – Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso proposto da creditori di una banca soggetta a una procedura di risoluzione – Qualità di interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Criteri – Effetti indiretti della decisione impugnata sul valore delle obbligazioni – Irricevibilità [Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, h)] (v. punti 56‑67)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso proposto da creditori di una banca soggetta a una procedura di risoluzione – Aiuto consistente in un apporto di capitale ad una banca-ponte creata nell’ambito della procedura di risoluzione – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 68‑71) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 5682 final della [OSCURATO:PERSONA], del 3 agosto 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.39250 (2014/N) – Portogallo – Risoluzione del [OSCURATO:PERSONA], SA.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La BPC Lux 2 Sàrl e le altre parti ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nell’ambito del procedimento sommario, di primo grado e di rinvio. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese sostenute nell’ambito del procedimento di impugnazione. 4) La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TJ0812_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 – BPC Lux 2 e a. / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑812/14 RENV) «Aiuti di Stato – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’istituto finanziario [OSCURATO:PERSONA] – Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso proposto da creditori di una banca soggetta a una procedura di risoluzione – Qualità di interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Criteri – Effetti indiretti della decisione impugnata sul valore delle obbligazioni – Irricevibilità [Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, h)] (v. punti 56‑67) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso proposto da creditori di una banca soggetta a una procedura di risoluzione – Aiuto consistente in un apporto di capitale ad una banca-ponte creata nell’ambito della procedura di risoluzione – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 68‑71) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 5682 final della [OSCURATO:PERSONA], del 3 agosto 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.39250 (2014/N) – Portogallo – Risoluzione del [OSCURATO:PERSONA], SA. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La BPC Lux 2 Sàrl e le altre parti ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nell’ambito del procedimento sommario, di primo grado e di rinvio. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese sostenute nell’ambito del procedimento di impugnazione. 4) La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.