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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 agosto 1967

Cassazione n. 16713/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/08/1967 a COSENZA avverso l'ordinanza del 29/04/2022 del G.I.P. del TRIBUNALE DI MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione per il reato di cui all'ad 355 c.p.; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 29/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Macerata, che ha disposto -nei suoi confronti- l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 640, comma secondo, cod.pen. (due ipotesi) e per quello di cui all'art. 355 cod.pen..

1.1. Con un unico motivo deduce l'abnormità del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha disposto l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 355 cod.pen., diverso da quelli ipotizzati nella fase delle indagini preliminari, visto che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato era limitata al reato previsto dall'art. 640 cod.pen.A. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va preliminarmente ricordato che i tratti caratterizzanti l'abnormità - così come enucleati da questa Corte- possono riguardare il c.d. profilo strutturale (genetico), allorquando si rinvenga una stranezza o una singolarità del contenuto del provvedimento, tali da renderlo avulso dall'intero ordinamento processuale; ovvero il c.d. profilo funzionale, che si verifica quando il giudice, pur investito della potestà decisionale e, quindi, astrattamente titolare del legittimo potere, esercita le sue prerogative al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge, eterminando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (se non, addirittura, la sua regressione).

Mentre nel primo caso (c.d. abnormità strutturale) l'atto, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, nel secondo caso (c.d. abnormità funzionale), il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero la sua regressione.

1.2. Il caso in esame coinvolge il tema dei contenuti del potere di controllo dei giudici sull'attività del pubblico ministero nel procedimento di archiviazione.

A tale proposito è già stato evidenziato che i confini tracciati dal legislatore sui poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali dell'obbligatorietà dell'azione penale e della sua titolarità in capo all'organo requirente (art. 112 Cost.), riservando al giudice delle indagini la funzione di controllo e di impulso (v.

Corte cost. n. 88 del 1991, n. 478 del 1993, n. 263 del 1991, n. 417 del 1991, n. 34 del 1994, n. 176 del 1999, n. 349 del 2002).

Il dato saliente attiene alla sfera di valutazione del giudice per le indagini preliminari, non limitata ad un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma estesa al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall'organo requirente, nel rispetto, però, sempre delle prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.

Il travalicamento di questo limite determina l'abnormità della decisione, nel senso ora precisato.

In tal senso, le Sezioni Unite (Sentenza n. 4319 del 28/11/2013 Cc., dep. il 2014, L., Rv. 257786 - 01)) hanno affermato un principio di diritto oramai assolutamente consolidato, secondo il quale, in materia di procedimento di archiviazione, sono affetti da abnormità, in quanto esorbitano dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione, dovendo, in queste ipotesi, il giudice per le indagini preliminari limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.. (conformi: Sez. 4 - , N., Sentenza n. 1217 del 10/10/2018 Cc., dep. il 2019, Manna, Rv. 274907 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 53181 del 29/11/2016, Faiola, Rv. 268490 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 37658 del 10/06/2014, Sirago, Rv. 261645 - 01).

2. Tale evenienza si è verificata nel caso in esame, al cui riguardo deve rilevarsi come il Pubblico ministero avesse avanzato richiesta di archiviazione per i reati di cui all'art. 640 cod.pen. per i quali il nominativo di Perrotta era stato iscritto nel registro delle notizie di reato e in relazione ai quali aveva assunto la veste di indagato.

Il G.i.p., quindi, ha pronunciato un atto abnorme là dove ha disposto l'imputazione coatta in relazione al reato di cui all'art. 355 cod.pen., per il quale Perrotta non era stato iscritto nel registro delle notizie di reato e non aveva -perciò- assunto la veste di indagato.

3. Va ulteriormente precisato che sussiste la legittimazione dell'indagato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento oggi impugnato, avendo chiarito le Sezioni Unite che «costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta», (Sez.

U, Sentenza n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581 - 01).

4. Il provvedimento impugnato, dunque, va annullato senza rinvio in relazione all'art. 355 cod.pen., con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Macerata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di imputazione relativo all'art. 355 c.p. e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tribunale di Macerata.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/08/1967 a COSENZA avverso l'ordinanza del 29/04/2022 del G.I.P. del TRIBUNALE DI MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione per il reato di cui all'ad 355 c.p.; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 29/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Macerata, che ha disposto -nei suoi confronti- l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 640, comma secondo, cod.pen. (due ipotesi) e per quello di cui all'art. 355 cod.pen.. 1.1. Con un unico motivo deduce l'abnormità del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha disposto l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 355 cod.pen., diverso da quelli ipotizzati nella fase delle indagini preliminari, visto che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato era limitata al reato previsto dall'art. 640 cod.pen.A. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va preliminarmente ricordato che i tratti caratterizzanti l'abnormità - così come enucleati da questa Corte- possono riguardare il c.d. profilo strutturale (genetico), allorquando si rinvenga una stranezza o una singolarità del contenuto del provvedimento, tali da renderlo avulso dall'intero ordinamento processuale; ovvero il c.d. profilo funzionale, che si verifica quando il giudice, pur investito della potestà decisionale e, quindi, astrattamente titolare del legittimo potere, esercita le sue prerogative al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge, eterminando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (se non, addirittura, la sua regressione). Mentre nel primo caso (c.d. abnormità strutturale) l'atto, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, nel secondo caso (c.d. abnormità funzionale), il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero la sua regressione. 1.2. Il caso in esame coinvolge il tema dei contenuti del potere di controllo dei giudici sull'attività del pubblico ministero nel procedimento di archiviazione. A tale proposito è già stato evidenziato che i confini tracciati dal legislatore sui poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali dell'obbligatorietà dell'azione penale e della sua titolarità in capo all'organo requirente (art. 112 Cost.), riservando al giudice delle indagini la funzione di controllo e di impulso (v. Corte cost. n. 88 del 1991, n. 478 del 1993, n. 263 del 1991, n. 417 del 1991, n. 34 del 1994, n. 176 del 1999, n. 349 del 2002). Il dato saliente attiene alla sfera di valutazione del giudice per le indagini preliminari, non limitata ad un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma estesa al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall'organo requirente, nel rispetto, però, sempre delle prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. Il travalicamento di questo limite determina l'abnormità della decisione, nel senso ora precisato. In tal senso, le Sezioni Unite (Sentenza n. 4319 del 28/11/2013 Cc., dep. il 2014, L., Rv. 257786 - 01)) hanno affermato un principio di diritto oramai assolutamente consolidato, secondo il quale, in materia di procedimento di archiviazione, sono affetti da abnormità, in quanto esorbitano dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione, dovendo, in queste ipotesi, il giudice per le indagini preliminari limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.. (conformi: Sez. 4 - , N., Sentenza n. 1217 del 10/10/2018 Cc., dep. il 2019, Manna, Rv. 274907 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 53181 del 29/11/2016, Faiola, Rv. 268490 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 37658 del 10/06/2014, Sirago, Rv. 261645 - 01). 2. Tale evenienza si è verificata nel caso in esame, al cui riguardo deve rilevarsi come il Pubblico ministero avesse avanzato richiesta di archiviazione per i reati di cui all'art. 640 cod.pen. per i quali il nominativo di Perrotta era stato iscritto nel registro delle notizie di reato e in relazione ai quali aveva assunto la veste di indagato. Il G.i.p., quindi, ha pronunciato un atto abnorme là dove ha disposto l'imputazione coatta in relazione al reato di cui all'art. 355 cod.pen., per il quale Perrotta non era stato iscritto nel registro delle notizie di reato e non aveva -perciò- assunto la veste di indagato. 3. Va ulteriormente precisato che sussiste la legittimazione dell'indagato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento oggi impugnato, avendo chiarito le Sezioni Unite che «costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta», (Sez. U, Sentenza n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581 - 01). 4. Il provvedimento impugnato, dunque, va annullato senza rinvio in relazione all'art. 355 cod.pen., con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Macerata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di imputazione relativo all'art. 355 c.p. e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tribunale di Macerata. C
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