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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1215/2025

ECLI:EU:C:2025:936
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0034_RES

Causa C‑34/24 [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] e

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA].

e

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 dicembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Determinazione della competenza territoriale di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Luogo di concretizzazione del danno – Azione rappresentativa volta al risarcimento dei danni causati da condotte anticoncorrenziali consistenti nella fatturazione da parte del gestore di una piattaforma online, destinata all’insieme degli utenti di uno Stato membro, di una commissione eccessiva sul prezzo delle applicazioni e dei prodotti digitali messi in vendita su tale piattaforma – Azione proposta da un’entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Disposizioni di tale regolamento considerate equivalenti a quelle del regolamento n. 44/2001 e della convenzione di Bruxelles – Interpretazione di dette disposizioni conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 44/2001 e alla convenzione di Bruxelles – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Nozione – Interpretazione autonoma – Interpretazione restrittiva (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2) (v. punti 43, 44) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Abuso di posizione dominante – Evento generatore del danno – Atti compiuti dall’impresa dominante per mettere in pratica lo sfruttamento abusivo della sua posizione – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Luogo del mercato interessato dalle condotte anticoncorrenziali (Art. 102 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2) (v. punti 48, 49) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Nozione – Luogo del mercato interessato dalle conseguenze immediate di condotte anticoncorrenziali e dal danno diretto – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2) (v. punti 54‑56) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Piattaforma online destinata all’insieme degli utenti di uno Stato membro – Fatturazione di una commissione eccessiva sul prezzo delle applicazioni e dei prodotti digitali messi in vendita su tale piattaforma – Condotta anticoncorrenziale – Azione rappresentativa – Entità legittimata a rappresentare e difendere gli interessi collettivi di un gruppo di persone non identificate, ma identificabili – Autorità giurisdizionale competente per materia a conoscere dell’azione – Competenza internazionale e territoriale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2) (v. punti 60‑66, 68, 70‑76 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte, riunita in Grande Sezione, interpreta l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ( 1 ) al fine di individuare, all’interno di un mercato di uno Stato membro asseritamente interessato da condotte anticoncorrenziali, l’autorità giurisdizionale territorialmente competente a conoscere di un’azione rappresentativa di risarcimento dei danni causati in occasione di acquisti effettuati online, proposta da un ente per la difesa di interessi collettivi.

Le attrici nei procedimenti principali, due fondazioni di diritto dei [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto azioni rappresentative nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. e di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA]»), dirette all’accertamento di condotte anticoncorrenziali adottate da [OSCURATO:PERSONA] e alla condanna di quest’ultima al risarcimento del danno asseritamente causato da tali condotte agli utenti dell’applicazione [OSCURATO:PERSONA], una piattaforma di vendita online sviluppata e gestita da [OSCURATO:PERSONA].

Tale piattaforma propone applicazioni gratuite e a pagamento, sviluppate da [OSCURATO:PERSONA] o da terzi.

Gli sviluppatori terzi delle applicazioni sono remunerati dopo che [OSCURATO:PERSONA] ha detratto una commissione pari al 15 o al 30% del prezzo di vendita dell’applicazione.

Per accedere all’[OSCURATO:PERSONA], gli utenti di dispositivi [OSCURATO:PERSONA] devono creare un profilo utente indicando un paese o una regione.

Quando vengono indicati i [OSCURATO:PERSONA], l’utente è diretto automaticamente verso il negozio online specificamente concepito per tale paese (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA] NL»).

Le azioni proposte dalle fondazioni riguardano il danno che consisterebbe, in sostanza, nei costi supplementari sostenuti dagli utenti dei dispositivi [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’acquisto di un’applicazione nell’[OSCURATO:PERSONA] NL, a causa della ripercussione sul prezzo di acquisto di una commissione eccessiva imposta da [OSCURATO:PERSONA] agli sviluppatori di applicazioni.

Il giudice del rinvio constata che, nella misura in cui le azioni sono dirette contro [OSCURATO:PERSONA], stabilita in Irlanda, i procedimenti principali rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

Ebbene, l’articolo 7, punto 2, di detto regolamento offre all’attore la scelta se citare il convenuto dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo dell’evento generatore del danno asserito oppure dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui tale danno si è concretizzato.

A questo proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, la sua competenza internazionale, il giudice del rinvio, da un lato, fa riferimento alla giurisprudenza della Corte e constata che l’evento generatore del danno asserito nel caso di specie si colloca nei [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ).

Esso si ritiene internazionalmente competente in ragione, in particolare, del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] NL concerne specificamente il mercato dei [OSCURATO:PERSONA] e utilizza la lingua neerlandese.

Per quanto riguarda, dall’altro lato, il luogo in cui si è concretizzato il danno, il giudice del rinvio rileva che il danno asserito è stato subito nei [OSCURATO:PERSONA], dato che la maggior parte degli utenti che ha effettuato acquisti nell’[OSCURATO:PERSONA] NL risiede o è stabilita nei [OSCURATO:PERSONA] e ha pagato i suoi acquisti tramite conti bancari olandesi.

Fondandosi sulla medesima giurisprudenza della Corte, esso ritiene quindi di essere competente a livello internazionale anche sulla base del luogo in cui si è concretizzato il danno.

Per quanto concerne, in secondo luogo, la sua competenza territoriale, tuttavia, il giudice del rinvio si chiede, nella fattispecie, dove si trovi, nei [OSCURATO:PERSONA], il luogo in cui si è concretizzato il danno asserito.

Trattandosi di acquisti effettuati attraverso una piattaforma online relativa ad applicazioni che possono essere scaricate in tutto il mondo, sarebbe difficile stabilire un luogo di acquisto.

Infatti, occorrerebbe determinare l’autorità giurisdizionale territorialmente competente facendo riferimento alla sede dell’acquirente/utente.

Un simile criterio di collegamento potrebbe tuttavia condurre a ripartire la competenza tra una pluralità di autorità giurisdizionali dei [OSCURATO:PERSONA], ognuna delle quali sarebbe competente solo per gli acquirenti/utenti che risiedono o sono stabiliti nel suo ambito territoriale.

Infine, il giudice del rinvio si interroga anche sui criteri di collegamento da prendere in considerazione nel caso di un’azione rappresentativa proposta da una persona giuridica che difende interessi collettivi e non agisce in qualità di cessionario o di mandatario, ma gode di un diritto proprio ad agire per un insieme indeterminato di persone.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell’evento generatore di tale danno.

Questi due luoghi possono costituire un significativo collegamento dal punto di vista della competenza giurisdizionale speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi.

La Corte precisa che, in caso di danni patrimoniali causati da uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, l’evento generatore del danno risiede nell’attuazione di tale sfruttamento, ossia negli atti compiuti dall’impresa dominante per metterlo in pratica.

Per quanto riguarda il luogo in cui si è concretizzato un tale danno, qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale di cui trattasi si trovi nello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il danno, detto luogo si trova in tale Stato membro.

In tale contesto, la Corte precisa, in primo luogo, che occorre operare una distinzione tra, da un lato, il danno iniziale, derivante direttamente dall’evento causalmente determinante, il cui luogo di insorgenza potrebbe giustificare la competenza del giudice di tale luogo, e, dall’altro, le conseguenze pregiudizievoli successive che non sono atte a fondare un’attribuzione di competenza sulla base dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

In secondo luogo, per quanto riguarda il luogo in cui si è concretizzato il danno, la Corte osserva che il giudice del rinvio ritiene che le autorità giurisdizionali dei [OSCURATO:PERSONA] siano competenti a livello internazionale, ma si chiede quale o quali autorità giurisdizionali dei [OSCURATO:PERSONA] siano territorialmente competenti a conoscere dei procedimenti principali.

A questo proposito, la Corte ricorda che, per quanto riguarda un’azione di risarcimento del danno causato da accordi anticoncorrenziali relativi ai prezzi di beni materiali, l’autorità giurisdizionale competente può essere quella nel cui ambito di competenza territoriale la persona giuridica che si ritiene lesa ha acquistato i beni interessati da detti accordi oppure, nel caso di acquisti effettuati da tale persona in più luoghi, l’autorità giurisdizionale nel cui ambito di competenza territoriale si trova la sede sociale di detta persona.

Sotto un primo profilo, la Corte precisa che, nel caso di specie, al fine di preservare l’effetto utile dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, occorre adeguare i criteri di collegamento in ragione delle difficoltà connesse alla loro attuazione nel caso dell’acquisto di prodotti digitali su una piattaforma online da parte di un numero indefinito di persone fisiche e/o giuridiche non identificate al momento della proposizione dell’azione.

Essa osserva che il danno subito in occasione degli acquisti effettuati nello spazio virtuale dell’[OSCURATO:PERSONA] NL può concretizzarsi nell’intero territorio dei [OSCURATO:PERSONA], e ciò indipendentemente dal luogo in cui si trovano gli utenti al momento dell’acquisto di cui trattasi.

Sotto un secondo profilo, la Corte evidenzia che le fondazioni attrici nei procedimenti principali non deducono una pluralità di crediti risarcitori che sarebbero stati loro ceduti dalle vittime identificate di una condotta anticoncorrenziale, ma agiscono in qualità di promotrici indipendenti degli interessi di persone aventi interessi analoghi.

Ai sensi del diritto dei [OSCURATO:PERSONA], tali fondazioni esercitano un diritto proprio, vale a dire quello di rappresentare e di difendere gli interessi collettivi di un gruppo strettamente definito che riunisce persone non identificate, ma identificabili.

In simili circostanze, non si può esigere che un’autorità giurisdizionale identifichi, per ciascuna presunta vittima di una condotta anticoncorrenziale, il luogo preciso di concretizzazione del danno potenzialmente subito, né che proceda all’identificazione di tali vittime.

Sotto un terzo profilo, l’impossibilità di determinare il luogo in cui si è concretizzato il danno per ciascuna presunta vittima non esclude l’applicazione della competenza speciale prevista all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, poiché tale luogo corrisponde a uno spazio geografico ben definito, vale a dire l’intero territorio su cui si estende il mercato interessato dalle condotte anticoncorrenziali di cui trattasi.

Pertanto, la Corte ritiene che, in situazioni come quelle oggetto dei procedimenti principali, ogni autorità giurisdizionale competente per materia a conoscere di un’azione rappresentativa proposta da un’entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili, sarà internazionalmente e territorialmente competente, in base al luogo in cui si è concretizzato il danno e per l’integralità di tale azione.

La Corte sottolinea che una simile conclusione è conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1215/2012, vale a dire la prossimità e la prevedibilità delle regole di competenza nonché la buona amministrazione della giustizia.

Anzitutto, tenuto conto delle specificità delle azioni oggetto dei procedimenti principali, ogni autorità giurisdizionale competente per materia a esaminare una simile azione ha lo stesso rapporto di prossimità con l’oggetto di tale azione.

Nella misura in cui, poi, l’[OSCURATO:PERSONA] NL si rivolge specificamente al mercato dei [OSCURATO:PERSONA], è prevedibile che un’azione rappresentativa per responsabilità relativa agli acquisti realizzati su tale piattaforma sia proposta davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale dei [OSCURATO:PERSONA] competente per materia.

Infine, la soluzione adottata è in linea con l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, poiché consente, al contempo, un’efficace gestione procedurale della controversia, la produzione e la valutazione delle prove da parte di una sola autorità giurisdizionale e la prevenzione del rischio di decisioni divergenti.

La Corte aggiunge che, nelle cause in materia di diritto della concorrenza che richiedono una complessa analisi fattuale ed economica, il raggruppamento delle pretese individuali è idoneo a facilitare sia l’esercizio del diritto al risarcimento da parte dei soggetti danneggiati sia il compito che incombe all’autorità giurisdizionale adita, in particolare nel caso di pratiche di operatori che gestiscono piattaforme digitali.

L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non osta quindi all’applicazione di norme nazionali dirette a garantire una concentrazione di competenze nell’ipotesi in cui più autorità giurisdizionali nazionali siano investite di azioni rappresentative proposte da entità legittimate. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 2 ) Si tratta, più specificamente, della censura delle fondazioni vertente sulla violazione dell’articolo 102 TFUE, in quanto il giudice ha ritenuto di non poter accertare la propria competenza a conoscere della parte delle azioni riguardante la violazione dell’articolo 101 TFUE, stante la mancata individuazione di un evento concreto che avrebbe avuto luogo nei [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0034_RES Causa C‑34/24 [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 dicembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Determinazione della competenza territoriale di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Luogo di concretizzazione del danno – Azione rappresentativa volta al risarcimento dei danni causati da condotte anticoncorrenziali consistenti nella fatturazione da parte del gestore di una piattaforma online, destinata all’insieme degli utenti di uno Stato membro, di una commissione eccessiva sul prezzo delle applicazioni e dei prodotti digitali messi in vendita su tale piattaforma – Azione proposta da un’entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Disposizioni di tale regolamento considerate equivalenti a quelle del regolamento n. 44/2001 e della convenzione di Bruxelles – Interpretazione di dette disposizioni conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 44/2001 e alla convenzione di Bruxelles – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Nozione – Interpretazione autonoma – Interpretazione restrittiva (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2) (v. punti 43, 44) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Abuso di posizione dominante – Evento generatore del danno – Atti compiuti dall’impresa dominante per mettere in pratica lo sfruttamento abusivo della sua posizione – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Luogo del mercato interessato dalle condotte anticoncorrenziali (Art. 102 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2) (v. punti 48, 49) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Nozione – Luogo del mercato interessato dalle conseguenze immediate di condotte anticoncorrenziali e dal danno diretto – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2) (v. punti 54‑56) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Piattaforma online destinata all’insieme degli utenti di uno Stato membro – Fatturazione di una commissione eccessiva sul prezzo delle applicazioni e dei prodotti digitali messi in vendita su tale piattaforma – Condotta anticoncorrenziale – Azione rappresentativa – Entità legittimata a rappresentare e difendere gli interessi collettivi di un gruppo di persone non identificate, ma identificabili – Autorità giurisdizionale competente per materia a conoscere dell’azione – Competenza internazionale e territoriale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2) (v. punti 60‑66, 68, 70‑76 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte, riunita in Grande Sezione, interpreta l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ( 1 ) al fine di individuare, all’interno di un mercato di uno Stato membro asseritamente interessato da condotte anticoncorrenziali, l’autorità giurisdizionale territorialmente competente a conoscere di un’azione rappresentativa di risarcimento dei danni causati in occasione di acquisti effettuati online, proposta da un ente per la difesa di interessi collettivi. Le attrici nei procedimenti principali, due fondazioni di diritto dei [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto azioni rappresentative nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. e di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA]»), dirette all’accertamento di condotte anticoncorrenziali adottate da [OSCURATO:PERSONA] e alla condanna di quest’ultima al risarcimento del danno asseritamente causato da tali condotte agli utenti dell’applicazione [OSCURATO:PERSONA], una piattaforma di vendita online sviluppata e gestita da [OSCURATO:PERSONA]. Tale piattaforma propone applicazioni gratuite e a pagamento, sviluppate da [OSCURATO:PERSONA] o da terzi. Gli sviluppatori terzi delle applicazioni sono remunerati dopo che [OSCURATO:PERSONA] ha detratto una commissione pari al 15 o al 30% del prezzo di vendita dell’applicazione. Per accedere all’[OSCURATO:PERSONA], gli utenti di dispositivi [OSCURATO:PERSONA] devono creare un profilo utente indicando un paese o una regione. Quando vengono indicati i [OSCURATO:PERSONA], l’utente è diretto automaticamente verso il negozio online specificamente concepito per tale paese (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA] NL»). Le azioni proposte dalle fondazioni riguardano il danno che consisterebbe, in sostanza, nei costi supplementari sostenuti dagli utenti dei dispositivi [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’acquisto di un’applicazione nell’[OSCURATO:PERSONA] NL, a causa della ripercussione sul prezzo di acquisto di una commissione eccessiva imposta da [OSCURATO:PERSONA] agli sviluppatori di applicazioni. Il giudice del rinvio constata che, nella misura in cui le azioni sono dirette contro [OSCURATO:PERSONA], stabilita in Irlanda, i procedimenti principali rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. Ebbene, l’articolo 7, punto 2, di detto regolamento offre all’attore la scelta se citare il convenuto dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo dell’evento generatore del danno asserito oppure dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui tale danno si è concretizzato. A questo proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, la sua competenza internazionale, il giudice del rinvio, da un lato, fa riferimento alla giurisprudenza della Corte e constata che l’evento generatore del danno asserito nel caso di specie si colloca nei [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ). Esso si ritiene internazionalmente competente in ragione, in particolare, del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] NL concerne specificamente il mercato dei [OSCURATO:PERSONA] e utilizza la lingua neerlandese. Per quanto riguarda, dall’altro lato, il luogo in cui si è concretizzato il danno, il giudice del rinvio rileva che il danno asserito è stato subito nei [OSCURATO:PERSONA], dato che la maggior parte degli utenti che ha effettuato acquisti nell’[OSCURATO:PERSONA] NL risiede o è stabilita nei [OSCURATO:PERSONA] e ha pagato i suoi acquisti tramite conti bancari olandesi. Fondandosi sulla medesima giurisprudenza della Corte, esso ritiene quindi di essere competente a livello internazionale anche sulla base del luogo in cui si è concretizzato il danno. Per quanto concerne, in secondo luogo, la sua competenza territoriale, tuttavia, il giudice del rinvio si chiede, nella fattispecie, dove si trovi, nei [OSCURATO:PERSONA], il luogo in cui si è concretizzato il danno asserito. Trattandosi di acquisti effettuati attraverso una piattaforma online relativa ad applicazioni che possono essere scaricate in tutto il mondo, sarebbe difficile stabilire un luogo di acquisto. Infatti, occorrerebbe determinare l’autorità giurisdizionale territorialmente competente facendo riferimento alla sede dell’acquirente/utente. Un simile criterio di collegamento potrebbe tuttavia condurre a ripartire la competenza tra una pluralità di autorità giurisdizionali dei [OSCURATO:PERSONA], ognuna delle quali sarebbe competente solo per gli acquirenti/utenti che risiedono o sono stabiliti nel suo ambito territoriale. Infine, il giudice del rinvio si interroga anche sui criteri di collegamento da prendere in considerazione nel caso di un’azione rappresentativa proposta da una persona giuridica che difende interessi collettivi e non agisce in qualità di cessionario o di mandatario, ma gode di un diritto proprio ad agire per un insieme indeterminato di persone. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell’evento generatore di tale danno. Questi due luoghi possono costituire un significativo collegamento dal punto di vista della competenza giurisdizionale speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi. La Corte precisa che, in caso di danni patrimoniali causati da uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, l’evento generatore del danno risiede nell’attuazione di tale sfruttamento, ossia negli atti compiuti dall’impresa dominante per metterlo in pratica. Per quanto riguarda il luogo in cui si è concretizzato un tale danno, qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale di cui trattasi si trovi nello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il danno, detto luogo si trova in tale Stato membro. In tale contesto, la Corte precisa, in primo luogo, che occorre operare una distinzione tra, da un lato, il danno iniziale, derivante direttamente dall’evento causalmente determinante, il cui luogo di insorgenza potrebbe giustificare la competenza del giudice di tale luogo, e, dall’altro, le conseguenze pregiudizievoli successive che non sono atte a fondare un’attribuzione di competenza sulla base dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. In secondo luogo, per quanto riguarda il luogo in cui si è concretizzato il danno, la Corte osserva che il giudice del rinvio ritiene che le autorità giurisdizionali dei [OSCURATO:PERSONA] siano competenti a livello internazionale, ma si chiede quale o quali autorità giurisdizionali dei [OSCURATO:PERSONA] siano territorialmente competenti a conoscere dei procedimenti principali. A questo proposito, la Corte ricorda che, per quanto riguarda un’azione di risarcimento del danno causato da accordi anticoncorrenziali relativi ai prezzi di beni materiali, l’autorità giurisdizionale competente può essere quella nel cui ambito di competenza territoriale la persona giuridica che si ritiene lesa ha acquistato i beni interessati da detti accordi oppure, nel caso di acquisti effettuati da tale persona in più luoghi, l’autorità giurisdizionale nel cui ambito di competenza territoriale si trova la sede sociale di detta persona. Sotto un primo profilo, la Corte precisa che, nel caso di specie, al fine di preservare l’effetto utile dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, occorre adeguare i criteri di collegamento in ragione delle difficoltà connesse alla loro attuazione nel caso dell’acquisto di prodotti digitali su una piattaforma online da parte di un numero indefinito di persone fisiche e/o giuridiche non identificate al momento della proposizione dell’azione. Essa osserva che il danno subito in occasione degli acquisti effettuati nello spazio virtuale dell’[OSCURATO:PERSONA] NL può concretizzarsi nell’intero territorio dei [OSCURATO:PERSONA], e ciò indipendentemente dal luogo in cui si trovano gli utenti al momento dell’acquisto di cui trattasi. Sotto un secondo profilo, la Corte evidenzia che le fondazioni attrici nei procedimenti principali non deducono una pluralità di crediti risarcitori che sarebbero stati loro ceduti dalle vittime identificate di una condotta anticoncorrenziale, ma agiscono in qualità di promotrici indipendenti degli interessi di persone aventi interessi analoghi. Ai sensi del diritto dei [OSCURATO:PERSONA], tali fondazioni esercitano un diritto proprio, vale a dire quello di rappresentare e di difendere gli interessi collettivi di un gruppo strettamente definito che riunisce persone non identificate, ma identificabili. In simili circostanze, non si può esigere che un’autorità giurisdizionale identifichi, per ciascuna presunta vittima di una condotta anticoncorrenziale, il luogo preciso di concretizzazione del danno potenzialmente subito, né che proceda all’identificazione di tali vittime. Sotto un terzo profilo, l’impossibilità di determinare il luogo in cui si è concretizzato il danno per ciascuna presunta vittima non esclude l’applicazione della competenza speciale prevista all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, poiché tale luogo corrisponde a uno spazio geografico ben definito, vale a dire l’intero territorio su cui si estende il mercato interessato dalle condotte anticoncorrenziali di cui trattasi. Pertanto, la Corte ritiene che, in situazioni come quelle oggetto dei procedimenti principali, ogni autorità giurisdizionale competente per materia a conoscere di un’azione rappresentativa proposta da un’entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili, sarà internazionalmente e territorialmente competente, in base al luogo in cui si è concretizzato il danno e per l’integralità di tale azione. La Corte sottolinea che una simile conclusione è conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1215/2012, vale a dire la prossimità e la prevedibilità delle regole di competenza nonché la buona amministrazione della giustizia. Anzitutto, tenuto conto delle specificità delle azioni oggetto dei procedimenti principali, ogni autorità giurisdizionale competente per materia a esaminare una simile azione ha lo stesso rapporto di prossimità con l’oggetto di tale azione. Nella misura in cui, poi, l’[OSCURATO:PERSONA] NL si rivolge specificamente al mercato dei [OSCURATO:PERSONA], è prevedibile che un’azione rappresentativa per responsabilità relativa agli acquisti realizzati su tale piattaforma sia proposta davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale dei [OSCURATO:PERSONA] competente per materia. Infine, la soluzione adottata è in linea con l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, poiché consente, al contempo, un’efficace gestione procedurale della controversia, la produzione e la valutazione delle prove da parte di una sola autorità giurisdizionale e la prevenzione del rischio di decisioni divergenti. La Corte aggiunge che, nelle cause in materia di diritto della concorrenza che richiedono una complessa analisi fattuale ed economica, il raggruppamento delle pretese individuali è idoneo a facilitare sia l’esercizio del diritto al risarcimento da parte dei soggetti danneggiati sia il compito che incombe all’autorità giurisdizionale adita, in particolare nel caso di pratiche di operatori che gestiscono piattaforme digitali. L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non osta quindi all’applicazione di norme nazionali dirette a garantire una concentrazione di competenze nell’ipotesi in cui più autorità giurisdizionali nazionali siano investite di azioni rappresentative proposte da entità legittimate. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 2 ) Si tratta, più specificamente, della censura delle fondazioni vertente sulla violazione dell’articolo 102 TFUE, in quanto il giudice ha ritenuto di non poter accertare la propria competenza a conoscere della parte delle azioni riguardante la violazione dell’articolo 101 TFUE, stante la mancata individuazione di un evento concreto che avrebbe avuto luogo nei [OSCURATO:PERSONA].