CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché risulta meramente reiterativo di profili di doglianza già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, tali censure sono manifestamente infondate perché non risultano sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto o che avrebbe erroneamente valutato, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che nel caso di specie la Corte di merito che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda pagina 3 della sentenza impugnata ove, in conformità con i principi di diritto ivi richiamati, si rileva come, trattandosi di contratto ad esecuzione differita, risultasse configurabile il reato di truffa giacché la condotta decettiva, posta in essere dall'imputato durante la fase di esecuzione del contratto, risultava finalizzata ad ingannare la controparte, procurandole un danno economico - corrispondente 2all'importo versato in fase di stipula del contratto - con correlativo profitto ingiusto del prevenuto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.Mortntkietair. 01445 iNffQ OON