Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28377/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:APOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto avverso la sentenza d'i condanna in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio previsto dal primo giudice, in considerazione delle modalità complessive della condotta - tra l'altro protrattasi per un lasso di tempo non esiguo - che si sono rivelate idonee a porre in pericolo la pubblica incolumità e quella degli agenti operanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:APOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto avverso la sentenza d'i condanna in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio previsto dal primo giudice, in considerazione delle modalità complessive della condotta - tra l'altro protrattasi per un lasso di tempo non esiguo - che si sono rivelate idonee a porre in pericolo la pubblica incolumità e quella degli agenti operanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28377/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris