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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 23243/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi Santa M aria C apua V etere Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 27 dicembre 20 24 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il sequestro preventivo di denaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) perché ritenuto profitto del reato di truffa; il Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 31 gennaio 2025, rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo.

2. A vverso l’ordinan z a propone ricorso per cassazione il difensore di CaiazzaAnna, qualeintestataria del conto corrente su cui erano depositate somme sottoposte a sequestro,eccependo: 2.1.mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito del periculum in mora, per cui si imponeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;

2.2. mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni concernenti la mancata individuazione del profitto netto sequestrabile; 2.3.inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 322-ter cod. proc. pen., 240 cod. pen.e 321 cod. proc. pen.: nel provvedimento di sequestro si sosteneva che il rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ex se sufficiente ad inferire un rapporto di disposizione delle somme presenti sul conto corrente sequestrato alla Caiazza; come però precisato da Sez.1, n. 19801/2021, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all’imputato, anche se non caratterizzata da limitazioni, non era sufficiente ex se a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest’ultimo delle somme depositate, per cui il provvedimento impugnato avrebbe dovuto contenere precise argomentazioni sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità del conto corrente sequestrato alla Caiazza, a prescindere dalla mera delega ad operare sul conto dello stesso; peraltro, la delega ad operare su conto corrente poteva giustificare un provvedimento ablatorio soltanto nel caso di sequestro finalizzato a confisca per equivalente. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1.Si deve infatti rilevare che i motivi di ricorso non si confrontano in alcun modo con l’osservazione del Tribunale secondo la quale il terzo che si ritiene titolare di quanto in sequestro non può sindacare i presupposti della misura; sul punto, si deve ribadire che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,“in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del benesequestrato non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che, se si ritenesse ilterzo legittimato a co ntestare i presupposti della misura, il ricorso dallo stesso azionato risulterebbe in ogni caso inammissibile per aspecificità dei motivi, atteso che il predetto, in quanto soggetto estraneo al reato, non sarebbe in grado di contestare il "fumus commissi delicti" o il "periculum in mora").(Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo,Rv. 287165-01). 3.2.Quanto alla quantificazione del profitto, anche in questo caso non vi è alcun confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa evidenzia che parte ricorrente, terza rispetto all’indagato, è carente di interesse in quanto non avrebbe diritto alla restituzione della somma, potendo il terzo soltanto eccepire la riconducibilità del bene a sé stesso e l’assenza di collegamenti con l’indagato (punto sul quale vi è motivazione da parte dell’ordinanza impugnata). 3.3.Quanto al terzo motivo di ricorso, è stata correttamente richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “La titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente” (Sez.3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377 - 02): l’ordinanza impugnata ha evidenziato che il rapporto di coniugio tra la Caiazza e l’indagato [OSCURATO:PERSONA] lasciava inferire un potere di disposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di esercitare autonomamente il possesso sulle somme in giacenza sul conto corrente, con motivazione perfettamente logica e, pertanto, immune da censure denunciabili in questa sede. 4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/06/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi Santa M aria C apua V etere Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 27 dicembre 20 24 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il sequestro preventivo di denaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) perché ritenuto profitto del reato di truffa; il Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 31 gennaio 2025, rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo. 2. A vverso l’ordinan z a propone ricorso per cassazione il difensore di CaiazzaAnna, qualeintestataria del conto corrente su cui erano depositate somme sottoposte a sequestro,eccependo: 2.1.mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito del periculum in mora, per cui si imponeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; 2.2. mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni concernenti la mancata individuazione del profitto netto sequestrabile; 2.3.inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 322-ter cod. proc. pen., 240 cod. pen.e 321 cod. proc. pen.: nel provvedimento di sequestro si sosteneva che il rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ex se sufficiente ad inferire un rapporto di disposizione delle somme presenti sul conto corrente sequestrato alla Caiazza; come però precisato da Sez.1, n. 19801/2021, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all’imputato, anche se non caratterizzata da limitazioni, non era sufficiente ex se a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest’ultimo delle somme depositate, per cui il provvedimento impugnato avrebbe dovuto contenere precise argomentazioni sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità del conto corrente sequestrato alla Caiazza, a prescindere dalla mera delega ad operare sul conto dello stesso; peraltro, la delega ad operare su conto corrente poteva giustificare un provvedimento ablatorio soltanto nel caso di sequestro finalizzato a confisca per equivalente. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1.Si deve infatti rilevare che i motivi di ricorso non si confrontano in alcun modo con l’osservazione del Tribunale secondo la quale il terzo che si ritiene titolare di quanto in sequestro non può sindacare i presupposti della misura; sul punto, si deve ribadire che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,“in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del benesequestrato non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che, se si ritenesse ilterzo legittimato a co ntestare i presupposti della misura, il ricorso dallo stesso azionato risulterebbe in ogni caso inammissibile per aspecificità dei motivi, atteso che il predetto, in quanto soggetto estraneo al reato, non sarebbe in grado di contestare il "fumus commissi delicti" o il "periculum in mora").(Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo,Rv. 287165-01). 3.2.Quanto alla quantificazione del profitto, anche in questo caso non vi è alcun confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa evidenzia che parte ricorrente, terza rispetto all’indagato, è carente di interesse in quanto non avrebbe diritto alla restituzione della somma, potendo il terzo soltanto eccepire la riconducibilità del bene a sé stesso e l’assenza di collegamenti con l’indagato (punto sul quale vi è motivazione da parte dell’ordinanza impugnata). 3.3.Quanto al terzo motivo di ricorso, è stata correttamente richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “La titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente” (Sez.3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377 - 02): l’ordinanza impugnata ha evidenziato che il rapporto di coniugio tra la Caiazza e l’indagato [OSCURATO:PERSONA] lasciava inferire un potere di disposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di esercitare autonomamente il possesso sulle somme in giacenza sul conto corrente, con motivazione perfettamente logica e, pertanto, immune da censure denunciabili in questa sede. 4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2025 Il
Decreto Cassazione n. 23243/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris