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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 34558/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33439/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]- RINA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (SGT- PLA53L18C964Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1081/2019 depositata il 01/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia riguarda il pagamento del corrispettivo per la ven- dita di beni.

La venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. otteneva dal Tribunale di Modena contro la compratrice [OSCURATO:SOCIETA]. un decreto ingiuntivo di pagamento di € 194.364,10.

In sede di opposizione, [OSCURATO:SOCIETA] sollevava in via pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdi- zione del giudice italiano, in base a una clausola contrattuale che designava come foro competente il Tribunale Commerciale di Parigi. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, eccepiva la nullità della procura alle liti di [OSCURATO:SOCIETA].

Il Tribunale, dopo aver assegnato termine per la rinnova- zione della procura alle liti, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano e revocava il decreto ingiuntivo.

In secondo grado, la Corte di appello ha esaminato preliminarmente l’appello inciden- tale di [OSCURATO:SOCIETA] e ritenuto già valida la procura alle litioriginariamente rilasciata.

Specifica che la documentazione depositata, con firma au- tenticata da notaio francese, è conforme ai requisiti di validità richie- sti.Peraltro, la Corte conferma la decisione del Tribunale di difetto di giurisdizione: ciò sulla base di una ratio principale (il contratto prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale Commerciale di Pa- rigi) e di una ratio sussidiaria: l’art. 5 n. 1 lett. b) del Regolamento (CE) n. 44/2001, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ove si stabilisce che il criterio per individuare il luogo di esecuzione del contratto di vendita di beni, ai fini della giu- risdizione, è il luogo effettivo della consegna materiale dei beni, che nel caso attuale èavvenuta in Francia .

Ricorre in cassazione la venditrice con sei motivi.

Resiste la com- pratrice con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Per il loro carattere potenzialmente dirimente, s i anticipa la cognizione del quinto e del sesto motivo di ricorso , poiché nel loro intreccio censurano (quanto meno indirettamente) la decisionedi di- fetto di giurisdizione(su tale specifica questione si sono già pronun- ciate le Sezioni Unite: cfr. Cass.

SU 11381/2016).

2.1. -Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., cen- surando la sentenza della Corte di appello che, senza impugnazione specifica da parte della [OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato che tra le parti esiste un unico contratto(del 20/4/2005) - cui s ono riconducibili le fatture n. 508 e 678 del 2007- il quale prevede la competenza del Tribunal de Commerce de Paris ai sensi dell’art. 24.2.

Si sostiene che tale affermazionemodifica illegittimamente la sentenza di primo grado, la quale aveva sostenuto che le prestazioni richieste in sede monito- ria dalla Manfredini e Schianchi erano estranee al contratto in que- stione, statuizione non impugnata e dunque passata in giudicato.

Taleaffermazione integra il vizio di ultra ed extrapetizione, in quanto il giudice di appello avrebbe alterato gli elementi obiettivi dell’azione, eccedendo i limiti del petitum e della causa petendi.

Il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., cen- surando l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla controversia.

La Corte di appello avrebbe erroneamente affermato l’esistenza di un unico contratto del 20/4/2005 anche in relazione alle fatture n. 508 e 678 del 2007, ignorando il bond de commandedel 29/8/2007 e le menzionatefatture, che sono temporalmente distanti oltre due anni dal contratto.

La Corte non ha esaminato l’indicazione presente sulle fatture, secondo cui la competenza per eventuali controversie è del foro di Modena, ignorando fatti decisivi discussi tra le parti e sta- tuendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla base dell’art. 24.2 del contratto del 20/4/2005 e delle norme del reg.

UE n. 44/2001.

2.2. – Il quinto e il sesto motivo sono da esaminare congiunta- mente in quanto interrelati.

Essi non sono fondati.

In primo luogo,è da rigettare la censura di violazione del giudicato interno formulata nel quinto motivo.

La sentenza di appello riporta all’inizio le conclusione dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]: «Previo accertamento e dichiarazione, in parziale riforma della appellata sentenza, della validità della procura alle liti rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA] in data 10/9/09 […] , rigettarsi l'appello proposto dalla appellante in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto.

Si ripropongono ex art. 346 c.p.c. tutte le domande ed ecce- zioni svolte in primo grado non esaminate e/o non accolte perché assorbite ed in particolare quelle illustrate al paragrafo 6 della com- parsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 5/10/12».

La ricorrente argomenta: «Il giudice di appello, motu proprio, senza alcuna impugnazione al riguardo da parte della [OSCURATO:SOCIETA], modifica il contenuto della sentenza di primo grado (peraltro passata in giudicato perché non specificamente impugnata) che, a pag. 6, affermava: “Le prestazioni delle quali la Manfredini e Schianchi ha domandato in sede monitoria erano completamente estranee al con- tratto di appalto del 20/4/05”.

Procedendo in tal modo, il giudice ha violato l'art. 112 c.p.c., incorrendo nel vizio di ultra ed extrapeti- zione».

A prescindere dalvizio di specificità ed autosufficienza , tale argo- mentazione è infondata, poiché l’appellata non aveva l'onere di pro- porre appello incidentalein relazione a ciò, essendo la riproposizione ex art. 346 c.p.c. lo strumento adeguato a realizzarel’interesse della [OSCURATO:SOCIETA] ad ottenere una pronuncia a sé favorevole.

Sgomberato il terreno da tale profilo, la parte della sentenza cen- surata dal quinto e dal sesto motivo di ricorso è la seguente: «In atti vi è un solo contratto tra le parti[…], con la conseguenza che quanto indicato nelle fatture 508 e 678/01 deve ricondursi allo stesso e, all’art. 24.2, è espressamente prevista la competenza "au Tribunal de Commerce de Paris" per le controversie inerenti la sua esecuzione.

Già detta clausola escluderebbe la necessità di dover esaminare ulteriori norme per declinare la giurisdizione italiana».

Alla luce di tale motivazione, pur stringata, il quinto e il sesto mo- tivo di ricorso (al netto dei difetti di specificità che affliggono anche il sesto motivo: la ricorrentenon specifica dove e quando si sarebbe discusso in giudizio delbond de comande ivi menzionato) si prospet- tano come il tentativo di sovrapporre l’apprezzamento di parte dei fatti rilevanti all’accertamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione esente da vizi di legittimità.

Nel caso attuale, la Corte di appello hainterpretato le clausole contrattuali e i documenti prodotti, giungendo a una conclusione ineccepibile in sededi giudizio di legittimità.

Il quinto ed il sesto motivo sono rigettati.

3. - C on il rigetto del quinto e del sesto motivo è confermata la statuizione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, determinan- dosi così l’inammissibilitàdei motivi dal primo al quarto .

Infatti, il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., contestando l’affermazione della sentenza di appello che l’ordine di rinnovazione della procura impartito dal giudice di primo grado è im- motivato.

Tenendo conto delle contestazioni sulla validità della pro- cura alle liti rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale ha rilasciato tale or- dine.

Di conseguenza, si ritiene che il giudice di primo grado abbia motivato adeguatamente e che la sentenza di appello abbia erronea- mente escluso tale motivazione.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., conte- stando la decisione della sentenza di appello che ha ritenuto l’esi- stenza di un altro atto procura datato 8/9/2009, basandosi sul tim- bro della traduttrice apposto sulla procura in lingua francese del 10/9/2009, identificato con il n. 469.

Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 2703 c.c. e dei criteri di rinvio del diritto internazionale privato e del principio di conformità alla lex fori italiana.

Si assume che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto valida la procura alle liti rilasciata all’estero, senza che questa contenesse i requisiti essenziali richiesti dall’ordi- namento italiano.

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, per omesso esame di fatti decisivi con- tenuti nella traduzione italiana della procura firmata da Lecat e au- tenticata dal notaio Salzes il 10/9/2009.

Si evidenzia l’assenza di un sigillo notarile e di riferimenti al timbro della traduttrice, che richiama un atto datato 8/9/2009, né vi è traduzione delle parole «signature de M. Lecat apposée ci-contre».

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili.

4. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €7.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33439/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]- RINA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (SGT- PLA53L18C964Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1081/2019 depositata il 01/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia riguarda il pagamento del corrispettivo per la ven- dita di beni. La venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. otteneva dal Tribunale di Modena contro la compratrice [OSCURATO:SOCIETA]. un decreto ingiuntivo di pagamento di € 194.364,10. In sede di opposizione, [OSCURATO:SOCIETA] sollevava in via pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdi- zione del giudice italiano, in base a una clausola contrattuale che designava come foro competente il Tribunale Commerciale di Parigi. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, eccepiva la nullità della procura alle liti di [OSCURATO:SOCIETA]. Il Tribunale, dopo aver assegnato termine per la rinnova- zione della procura alle liti, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano e revocava il decreto ingiuntivo. In secondo grado, la Corte di appello ha esaminato preliminarmente l’appello inciden- tale di [OSCURATO:SOCIETA] e ritenuto già valida la procura alle litioriginariamente rilasciata. Specifica che la documentazione depositata, con firma au- tenticata da notaio francese, è conforme ai requisiti di validità richie- sti.Peraltro, la Corte conferma la decisione del Tribunale di difetto di giurisdizione: ciò sulla base di una ratio principale (il contratto prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale Commerciale di Pa- rigi) e di una ratio sussidiaria: l’art. 5 n. 1 lett. b) del Regolamento (CE) n. 44/2001, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ove si stabilisce che il criterio per individuare il luogo di esecuzione del contratto di vendita di beni, ai fini della giu- risdizione, è il luogo effettivo della consegna materiale dei beni, che nel caso attuale èavvenuta in Francia . Ricorre in cassazione la venditrice con sei motivi. Resiste la com- pratrice con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Per il loro carattere potenzialmente dirimente, s i anticipa la cognizione del quinto e del sesto motivo di ricorso , poiché nel loro intreccio censurano (quanto meno indirettamente) la decisionedi di- fetto di giurisdizione(su tale specifica questione si sono già pronun- ciate le Sezioni Unite: cfr. Cass. SU 11381/2016). 2.1. -Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., cen- surando la sentenza della Corte di appello che, senza impugnazione specifica da parte della [OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato che tra le parti esiste un unico contratto(del 20/4/2005) - cui s ono riconducibili le fatture n. 508 e 678 del 2007- il quale prevede la competenza del Tribunal de Commerce de Paris ai sensi dell’art. 24.2. Si sostiene che tale affermazionemodifica illegittimamente la sentenza di primo grado, la quale aveva sostenuto che le prestazioni richieste in sede monito- ria dalla Manfredini e Schianchi erano estranee al contratto in que- stione, statuizione non impugnata e dunque passata in giudicato. Taleaffermazione integra il vizio di ultra ed extrapetizione, in quanto il giudice di appello avrebbe alterato gli elementi obiettivi dell’azione, eccedendo i limiti del petitum e della causa petendi. Il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., cen- surando l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla controversia. La Corte di appello avrebbe erroneamente affermato l’esistenza di un unico contratto del 20/4/2005 anche in relazione alle fatture n. 508 e 678 del 2007, ignorando il bond de commandedel 29/8/2007 e le menzionatefatture, che sono temporalmente distanti oltre due anni dal contratto. La Corte non ha esaminato l’indicazione presente sulle fatture, secondo cui la competenza per eventuali controversie è del foro di Modena, ignorando fatti decisivi discussi tra le parti e sta- tuendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla base dell’art. 24.2 del contratto del 20/4/2005 e delle norme del reg. UE n. 44/2001. 2.2. – Il quinto e il sesto motivo sono da esaminare congiunta- mente in quanto interrelati. Essi non sono fondati. In primo luogo,è da rigettare la censura di violazione del giudicato interno formulata nel quinto motivo. La sentenza di appello riporta all’inizio le conclusione dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]: «Previo accertamento e dichiarazione, in parziale riforma della appellata sentenza, della validità della procura alle liti rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA] in data 10/9/09 […] , rigettarsi l'appello proposto dalla appellante in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto. Si ripropongono ex art. 346 c.p.c. tutte le domande ed ecce- zioni svolte in primo grado non esaminate e/o non accolte perché assorbite ed in particolare quelle illustrate al paragrafo 6 della com- parsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 5/10/12». La ricorrente argomenta: «Il giudice di appello, motu proprio, senza alcuna impugnazione al riguardo da parte della [OSCURATO:SOCIETA], modifica il contenuto della sentenza di primo grado (peraltro passata in giudicato perché non specificamente impugnata) che, a pag. 6, affermava: “Le prestazioni delle quali la Manfredini e Schianchi ha domandato in sede monitoria erano completamente estranee al con- tratto di appalto del 20/4/05”. Procedendo in tal modo, il giudice ha violato l'art. 112 c.p.c., incorrendo nel vizio di ultra ed extrapeti- zione». A prescindere dalvizio di specificità ed autosufficienza , tale argo- mentazione è infondata, poiché l’appellata non aveva l'onere di pro- porre appello incidentalein relazione a ciò, essendo la riproposizione ex art. 346 c.p.c. lo strumento adeguato a realizzarel’interesse della [OSCURATO:SOCIETA] ad ottenere una pronuncia a sé favorevole. Sgomberato il terreno da tale profilo, la parte della sentenza cen- surata dal quinto e dal sesto motivo di ricorso è la seguente: «In atti vi è un solo contratto tra le parti[…], con la conseguenza che quanto indicato nelle fatture 508 e 678/01 deve ricondursi allo stesso e, all’art. 24.2, è espressamente prevista la competenza "au Tribunal de Commerce de Paris" per le controversie inerenti la sua esecuzione. Già detta clausola escluderebbe la necessità di dover esaminare ulteriori norme per declinare la giurisdizione italiana». Alla luce di tale motivazione, pur stringata, il quinto e il sesto mo- tivo di ricorso (al netto dei difetti di specificità che affliggono anche il sesto motivo: la ricorrentenon specifica dove e quando si sarebbe discusso in giudizio delbond de comande ivi menzionato) si prospet- tano come il tentativo di sovrapporre l’apprezzamento di parte dei fatti rilevanti all’accertamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione esente da vizi di legittimità. Nel caso attuale, la Corte di appello hainterpretato le clausole contrattuali e i documenti prodotti, giungendo a una conclusione ineccepibile in sededi giudizio di legittimità. Il quinto ed il sesto motivo sono rigettati. 3. - C on il rigetto del quinto e del sesto motivo è confermata la statuizione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, determinan- dosi così l’inammissibilitàdei motivi dal primo al quarto . Infatti, il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., contestando l’affermazione della sentenza di appello che l’ordine di rinnovazione della procura impartito dal giudice di primo grado è im- motivato. Tenendo conto delle contestazioni sulla validità della pro- cura alle liti rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale ha rilasciato tale or- dine. Di conseguenza, si ritiene che il giudice di primo grado abbia motivato adeguatamente e che la sentenza di appello abbia erronea- mente escluso tale motivazione. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., conte- stando la decisione della sentenza di appello che ha ritenuto l’esi- stenza di un altro atto procura datato 8/9/2009, basandosi sul tim- bro della traduttrice apposto sulla procura in lingua francese del 10/9/2009, identificato con il n. 469. Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 2703 c.c. e dei criteri di rinvio del diritto internazionale privato e del principio di conformità alla lex fori italiana. Si assume che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto valida la procura alle liti rilasciata all’estero, senza che questa contenesse i requisiti essenziali richiesti dall’ordi- namento italiano. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, per omesso esame di fatti decisivi con- tenuti nella traduzione italiana della procura firmata da Lecat e au- tenticata dal notaio Salzes il 10/9/2009. Si evidenzia l’assenza di un sigillo notarile e di riferimenti al timbro della traduttrice, che richiama un atto datato 8/9/2009, né vi è traduzione delle parole «signature de M. Lecat apposée ci-contre». Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili. 4. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €7.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Su
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