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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 19823/2022

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,„ ORDINANZA sul ricorso 14304/2018 proposto da: P.T. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona legale rappresentante: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 26 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35b presso io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1382/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/11/2017; % udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 5 marzo 2008 P.T. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. perché fosse dichiarato risolto un contratto di locazione di due mezzi - un autocarro Iveco targato [OSCURATO:TARGA] e una macchina operatrice Merlo targata AE3924 - tra loro stipulato in cui la locatrice era l'attrice e conduttrice era la convenuta, con condanna di PSL al risarcimento del danno e alla restituzione dei beni.

In particolare (così il ricorso, pagine 1-6, descrive il contenuto della citazione, della comparsa di risposta e poi lo svolgimento del processo di primo grado) l'attrice esponeva che la convenuta aveva omesso di pagare il canone mensile - di euro 1700 oltre Iva - previsto nel contratto di durata di 84 mesi, e altresì omesso di corrispondere l'importo di euro 9908,42 che all'attrice era stato richiesto dalla ditta riparatrice e costruttrice della macchina"Merld; la quale, mentre era nel godimento della conduttrice, nel luglio 2007 era stata riparata per un danneggiamento e riconsegnata alla conduttrice stessa il 17 luglio.

L'attrice esponeva che a nulla erano servite le diffide, anche ex articolo 1454 c.c., relative a tali pagamenti, mentre la convenuta continuava comunque a fruire il pieno godimento dei beni.

Di qui la domanda di dichiarazione di accertamento del contratto ai sensi dell'articolo 1454 o dell'articolo 1453 c.c., e della conseguente condanna di controparte al risarcimento dei danni e alla restituzione dei beni nelle medesime condizioni di efficienza di quando erano stati consegnati, nonché "al pagamento delle somme a titolo risarcitorio e/o restitutorio e/o indennitario tutte dovute in conseguenza della risoluzione ed al risarcimento dei danni" La convenuta si costituiva resistendo.

Eccepiva l'inesistenza del ritardo nei pagamenti dei canoni mensili, non essendo stata indicata alcuna data al riguardo nel contratto ed essendosi generata la prassi del pagamento a circa venti giorni dall'emissione della fattura; quanto alle spese per la riparazione del mezzo 'Medd; vi sarebbero stati accordi verbali per cui la convenuta avrebbe pagato dopo che a sua volta l'importo fosse stato corrisposto da una società terza, la quale, avendo avuto in subconduzione il bene dalla conduttrice, ne aveva causato il danneggiamento; inoltre, secondo il contratto la conduttrice avrebbe dovuto soltanto rimborsare a spese sostenute, e non fornire previamente alla locatrice la provvista per pagare il riparatore; d'altronde 1'11 giugno 2008 la conduttrice avrebbe versato a controparte euro 9908,42.

Avendo poi dal marzo 2008 cessato totalmente la convenuta di pagare il canone mensile, l'attrice, in corso di causa, proponeva - il 20 aprile 2009, lo stesso giorno in cui depositava pure la prima memoria ex articolo 183 c.p.c., "la quale riportando i fatti sopravvenuti chiedeva, anche in ragione di ciò, la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento del danno" - ricorso ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., evidenziando i fatti sopravvenuti consistenti nella omissione di pagamento dei canoni mensili nonché il furto dell'Iveco avvenuto il 27 novembre 2008; accogliendo tale ricorso cautelare, il Tribunale, con ordinanza del 19 maggio 2009, ordinava alla convenuta la consegna del mezzo Merlo e il pagamento delle rate fino ad allora scadute e non corrisposte per entrambi i mezzi.

La consegna era attuata mediante "ulteriori sub procedimenti proposti in via di esecuzione in date 18 e 26 giugno 2009".

All'udienza dell'i dicembre 2011 venivano precisate le conclusioni, in cui l'attrice "chiedeva, fra gli altri, la risoluzione del contratto per il grave inadempimento ed il risarcimento del danno, consistente nel valore del canone di euro 600,00 contabile al mezzo [OSCURATO:PERSONA] (non restituito in quanto oggetto di furto) per le mensilità restanti sino alla scadenza del contratto (30 giugno 2013)", cioè cinquanta mensilità per un totale di euro

30.000. Il Tribunale, con sentenza del 31 gennaio 2012, "non accoglieva la domanda di risoluzione avente ad oggetto la diffida ad adempiere proposta con riferimento ai ritardi nel pagamento dei canoni e alla mancata corresponsione delle somme relative alla riparazione del mezzo Merlo", né la domanda di risoluzione ex articolo 1453 c.c. per cui i gravi inadempimenti sarebbero stati "siffatti comportamenti", bensì dichiarava la risoluzione per grave inadempimento consistente nella mancata corresponsione dei canoni da marzo 2008 in poi; non accoglieva la domanda di risarcimento "consistente nel pagamento dei canoni" fino alla scadenza del contratto per l'autocarro Iveco, "non restituito ed oggetto di furto", affermando in sostanza che l'attrice avrebbe chiesto tale risarcimento "allegando il fatto di furto come inadempimento", mentre nessun inadempimento la convenuta avrebbe commesso riguardo al furto.

Proponeva appello la società P.T., chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1454 e/o 1453 c.c.

"per grave doloso inadempimento della società convenuta, consistente nella omessa (sic) rispetto della diffida ad adempiere e/o nei ripetuti gravi dolosi ritardi nel pagamento dei canoni e/o, anche in via subordinata, nel doloso mancato pagamento delle somme richieste, corrispondenti all'importo dei canoni dei canoni di locazione, a far data dal febbraio 2008, e/o, in via di estremo subordine, del furto del mezzo Iveco, ad essa imputabile", l'appellata venisse condannata a pagare, "a titolo risarcitorio e/o restitutorio ovvero indennitario e/o ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.", la somma "pari ai canoni imputabili a titolo contrattuale al predetto mezzo, euro 600,00 (IVA esclusa) mensili, con riferimento alle mensilità contrattuali a far data dal mese di maggio 2009 sino alla scadenza contrattuale, mese di giugno 2013 (50 mensilità) e così per la somma di euro 30.000,00" o nella misura di giustizia; l'appellante chiedeva pure la condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni derivati dalla ritardata e/o mancata e/o non più possibile restituzione del bene concesso in locazione nelle medesime condizioni di efficienza in cui era stato ricevuto, nonché "al pagamento delle somme a titolo risarcitorio e/o restitutorio e/o indennitario tutte dovute in conseguenza della risoluzione", con conferma delle parti non impugnate della prima sentenza.

Venivano altresì riproposte "tutte le istanze ed eccezioni fatte oggetto del procedimento, cautelare e di merito, di primo grado, ritenute rilevanti ai fini del presente appello", con particolare riguardo alla prova testimoniale richiesta nella seconda memoria ex articolo 183 c.p.c.; si chiedeva inoltre che foss disposta l'esibizione da parte della conduttrice di una serie di documenti, nonché l'esibizione da parte di terzi di ulteriori documenti, la disposizione di CTU e l'acquisizione di fascicolo d'ufficio relativo a fase cautelare.

L'appellata si costituiva, resistendo, e chiedendo, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie, l'ammissione delle proprie prove orali di cui alla seconda memoria ex articolo 183 c.p.c.

La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 3 novembre 2017, rigettava integralmente l'appello.

La società P.T. ha proposto ricorso, articolato in dieci motivi, da cui si è difesa la società PSL con controricorso.

La causa è stata sottoposta al rito di cui all'articolo 380 bis.1 per l'udienza del 17 febbraio 2022; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La causa è stata tolta dal ruolo di tale adunanza e messa al ruolo dell'adunanza odierna; le parti hanno depositato memorie di identico contenuto.

Considerato che: 1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 112 c.p.c., nonché omessa pronuncia, e denuncia altresì, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa motivazione.

La Corte d'appello non avrebbe pronunciato sulle censure del gravame.

In particolare, il motivo "più liquido" tra quelle di appello affermava "la totale incongruenza e di giustizia" della sentenza di prime cure "la quale, da un lato, aveva riconosciuto la esistenza di un grave inadempimento (individuato nella mancata corresponsione - a far data dal mese di marzo 2008 - da parte della società PSL dei canoni pattuiti per la locazione di mezzi, fra cui il mezzo [OSCURATO:PERSONA] - e, conseguentemente, aveva pronunciato la risoluzione del contratto ... ma, dall'altro, incredibilmente, aveva negato il risarcimento del danno, richiesto dalla società PT, con riferimento al mezzo [OSCURATO:PERSONA], consistente nel pagamento dei canoni pattuiti per tutta la durata del rapporto risolto, e non corrisposti", non potendosi d'altronde ottenere la restituzione dell'autocarro Iveco "posto che, nel novembre 2008 - dunque in costanza del grave accertato inadempimento, ed allora nella detenzione della società PSL - era stato oggetto di furto".

La ricorrente trascrive vari stralci dell'atto d'appello (ricorso, pagine 8-13), per poi aggiungere le precisate conclusioni di secondo grado (ut supra riportate nella descrizione della vicenda processuale) e affermare che la corte territoriale non avrebbe "minimamente preso in considerazione tali censure", limitandosi, apoditticamente e immotivatamente, "a dare per acquisito proprio ciò che era stato ampiamente contestato nell'appello".

Infatti avrebbe "soltanto asserito che la questione del risarcimento del danno ... dipendeva e doveva essere ricondotta all'accertamento della responsabilità o meno di PSL per il sopravvenuto furto del mezzo [OSCURATO:PERSONA] ".

Si riportano quindi (ricorso, pagine 15-16) tre passi della sentenza impugnata relativi appunto al furto dell'autocarro per ribadire, in conclusione, "ad ogni fine ed effetto", che non si sarebbe risposto alle censure ma si sarebbe soltanto preso atto delle conclusioni del primo giudice censurate con l'appello, senza d'altronde motivare in ordine agli atti che avrebbero dovuto sostenere tale apodittica posizione. 1.2 Come sopra si è visto, nella descrizione del contenuto dell'atto di citazione non emerge la prospettazione di alcuna domanda avente fondamento sul furto, il che è del tutto inevitabile essendo stata la citazione notificata anteriormente al furto stesso, nel marzo 2008, essendo invece il furto avvenuto nel novembre dello stesso anno.

Risulta altresì che nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. dell'attrice, depositata il 20 aprile 2009, venivano addotti fatti sopravvenuti chiedendo anche in forza di questi la dichiarazione di risoluzione e la condanna al risarcimento: tali fatti, posti pure a base del ricorso ex articolo 700 c.p.c. depositato anch'esso il 20 aprile 2009, consistevano "nella totale omissione del pagamento dei canoni mensili" dal marzo 2008 e nel "sopravvenuto furto mezzo [OSCURATO:PERSONA]" il 27 novembre 2008.

Nelle precisate conclusioni davanti al Tribunale erano state quindi chieste, riporta ancora il ricorrente, "fra gli altri" (sic) "la risoluzione del contratto per grave inadempimento ed il risarcimento del danno, consistente nel valore del canone di euro 600,00 imputabile al mezzo [OSCURATO:PERSONA] (non restituito in quanto oggetto di furto) per le mensilità restanti sino alla scadenza del contratto", cioè fino al 30 giugno 2013, per un importo complessivo di euro 30.000. 1.3 Dunque quel che emerge dalla descrizione della vicenda processuale del ricorrente come domande proposte in primo grado e qui ancora rilevanti riguarderebbe la risoluzione per grave inadempimento e il risarcimento del danno consistente nel valore dei canoni per il mezzo Iveco non pagati fino alla scadenza del contratto.

Il fatto che il mancato pagamento dei canoni costituisse danno esclusivamente per il mezzo Iveco - e non quindi anche per il Merlo, già restituito in esecuzione dell'ordinanza ex articolo 700 c.p.c. - lascia intendere che il danno discendeva dalla mancata riconsegna di quest'ultimo; eppure il furto viene indicato come fatto che ha impedito la restituzione, ma non come origine di un'obbligazione restitutoria, che, dal complesso della descrizione, appare derivante invece dalla domanda risolutiva del contratto.

Tuttavia il Tribunale - emerge da quanto espone ancora la società PT - aveva riconosciuto che l'attrice aveva chiesto il risarcimento "allegando il fatto di furto come inadempimento", ma aveva negato che vi fosse inadempimento in riferimento al furto. 1.4 Il motivo in esame, come si è visto, riporta stralci dell'atto d'appello; in particolare, a pagina 9 del ricorso, un passo in cui si affermava come segue: "... la sentenza impugnata ha chiaramente errato laddove, pur pronunciando la risoluzione del contratto ... in ragione del totale mancato pagamento dei canoni ..., ha peraltro escluso risarcimento del danno" sull' "erroneo presupposto della impossibilità, non imputabile al debitore inadempiente, di restituire la res locata"; invece "la circostanza del furto dell'automezzo, con impossibilità di sua restituzione al proprietario locatore, sopravvenuta ai gravi inadempimenti che hanno determinato la pronuncia di risoluzione del contratto, non puòz--, assolutamente influire sull'obbligo risarcitorio del danno in capo all'inadempiente che ha cagionato la risoluzione ... né, peraltro, può influire sull'obbligazione restitutoria che ex lege consegue quale effetto automatico alla risoluzione del contratto".

Successivamente vengono pure riportati (pagine 10 ss.) passi che hanno criticato l'affermazione del Tribunale per cui la domanda sarebbe stata "proposta assumendo il furto quale conseguenza dell'inadempimento del convenuto all'obbligo di custodia", mentre, opponeva l'appellante, "le domande risarcitoria, restitutoria, indennitaria sono state poste ... semplicemente e naturalmente con riferimento al danno derivante dall'inadempimento ed alla conseguente risoluzione del contratto"; l'obbligo restitutorio conseguente a sua volta alla risoluzione è "un effetto del tutto distinto da risarcimento" e non può incidere "sulla posta risarcitoria che, sino a prova contraria e sino ad eventi parzialmente estintivi del debito risarcitorio, tale resta nella sua integralità". 1.5 Quindi, come sopra si è già accennato, il furto non sarebbe stato posto dall'attrice come fonte di un obbligo restitutorio, e neppure risarcitorio, quale inadempimento dell'obbligo di custodia; la fonte era la risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni, e l'obbligo al risarcimento dei danni derivava, secondo l'attrice, dalla mancata prosecuzione del contratto di durata, senza che potesse incidere - come invece ha ritenuto per il mezzo Merlo- la restituzione del bene.

È per questo che nell'atto d'appello, dopo le argomentazioni di cui sopra, si definisce erroneo l'essersi il giudice concentrato "sul risultato finale della esclusione della responsabilità del debitore inadempiente per il furto del bene locato" (ricorso, pagina 12). 1.6 Inoltre l'atto d'appello, sempre per quanto trascritto, sosteneva che, essendosi alla data del furto "oramai perfezionato il grave inadempimento del convenuto posto alla base della pronuncia di risoluzione, e dovendosi dunque il contratto considerare risolto" per la retroattività ex articolo 1458 c.c., non vi sarebbe stata necessità di costituzione in mora, la quale, peraltro, "presuppone che controparte abbia prima a sua volta ritualmente eccepito l'impossibilità della prestazione", mentre detta impossibilità "non è stata eccepita"; né avrebbe potuto eccepirla, poiché "il debitore inadempiente non può eccepire l'impossibilità della prestazione"; e d'altronde non si tratterebbe neppure di impossibilità giacché, "nel caso di perimento del bene da restituire, pretium succedit in locum rei". 1.7 Secondo la ricorrente, allora, a queste censure la corte territoriale non avrebbe risposto, aderendo apoditticamente al giudice di prime cure.

Occorre allora esaminare come si è espressa la corte nella sentenza impugnata. 1.8.1 Immediatamente si pone il quesito sulla sussistenza o meno di violazione dell'articolo 112 c.p.c., che la rubrica affianca alla asserita omessa motivazione.

Il giudice d'appello esamina il primo motivo del gravame osservando che "l'appellante sostiene che la sentenza sarebbe erronea laddove non ha riconosciuto il risarcimento del danno ovvero la somma a titolo di indennizzo e/o di (mancata) restituzione" per il mezzo Iveco.

Osserva allora che "il Tribunale ha ricostruito il tenore delle domande" dell'attrice, che aveva chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto "per inadempimento della convenuta a seguito di diffida ad adempiere" ex articolo 1454 c.c.

"ovvero, in via subordinata, la risoluzione del contratto per mancato pagamento di lavori di riparazione relativi ad uno dei due mezzi ... nonché per ripetuto ritardo nel pagamento dei canoni".

La corte territoriale, dopo avere esaminato la questione del mancato pagamento dei canoni e altresì quella del rimborso del pagamento per il mezzo Merlo, afferma: "Allo stesso modo la questione è stata affrontata per l'autocarro, ma con riguardo alla circostanza che il veicolo era stato rubato ... tenendo presente che le richieste di indennizzo e/o risarcimento ... riguardavano solo il pagamento «a titolo risarcitorio e/o restitutorio ovvero indennitario e/o ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., della somma pari ai canoni imputabili a titolo contrattuale al predetto mezzo ... dal mese di maggio 2009 sino alla scadenza contrattuale» ... risultando inoltre ovvio che la possibilità di riconoscere qualsiasi forma di risarcimento e/o indennizzo dipende dalla--'N, soluzione della questione concernente il furto dell'autocarro e della correlativa ipotizzata responsabilità del conduttore: questione che sarà trattata nell'ambito dei motivi d'appello che ad essa si riferiscono" (sentenza, pagine 5-6). 1.8.2 In seguito, esaminando il quarto motivo (sentenza, pagine 8ss.), la corte territoriale ne identifica il contenuto nel censurare la sentenza "laddove ha attribuito a causa non imputabile al conduttore la mancata restituzione dell'autocarro ... in relazione al furto".

Qui la corte argomenta sull'interpretazione dell'articolo 1588, primo comma, c.c. (per cui il conduttore risulta responsabile, tra l'altro, per la perdita della cosa che avvenga durante la locazione se non prova che ciò è derivato da causa che non gli è imputabile), anche alla luce di Cass. 11005/2006 invocata nel motivo, per giungere ad affermare che il Tribunale ha correttamente applicato il principio dettato del suddetto arresto di legittimità, "avendo assunto che l'evento del furto non fosse di per sé idoneo ad escludere la responsabilità del conduttore, ma anche alle circostanze concrete in cui esso avvenne fossero tali da escludere tale responsabilità", essendo stato utilizzato il bene secondo la funzione attribuitagli nel contratto e compatibilmente alla sua natura, rilevando altresì che le circostanze del furto non erano state contestate in primo grado e argomentando al riguardo. 1.8.3 Infine, a proposito del quinto motivo relativo a domanda ex articolo 1221 c.c. - che, secondo l'appellante, non era tardiva, per far insorgere la responsabilità non occorrendo comunque costituzione in mora per l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto - la corte territoriale condivide l'asserto del primo giudice sulla tardività dell'articolo 1221 c.c. in quanto invocato solo nella conclusionale, e sulla novità della domanda in tal modo introdotta rispetto a quella, già presentata, ex articolo 1588 c.c. (cioè quella vagliata nel quarto motivo); rimarca altresì che il Tribunale, pur ritenendo la tardiva, l'aveva comunque esaminata, con esito pure condivisibile. 1.9 Dunque, per quel che emerge dalla elaborata motivazione della sentenza, la questione del risarcimento e/o indennizzo per l'autocarro non riconsegnato era inserita nel primo, nel quarto e nel quinto motivo, e in tutti e tre la corte territoriale (a prescindere naturalmente dalla condivisibilità o meno di quanto afferma) si è pronunciata.

Non è dunque sostenibile che il giudice d'appello, violando l'articolo 112 c.p.c., non si sia pronunciato sulla domanda di risarcimento relativa all'autocarro; e d'altronde non si può affermare che non si sia pronunciato per avere considerato anche la correlata questione del furto.

Il primo motivo del ricorso in esame tenta di ricondurre la sua censura l'articolo 112 c.p.c. mediante, per così dire, l'estromissione della questione del furto dalla domanda risarcitoria: "la circostanza del furto ... non può assolutamente influire sull'obbligo risarcitorio ... né, peraltro, può influire sull'obbligazione restitutoria" (ricorso, pagina 9).

Il che, tuttavia, concerne la fondatezza o meno degli argomenti che sono stati esposti dalla corte territoriale per disattendere, come si è visto, i motivi primo, quarto e quinto, e non è quindi atto a sostenere una violazione dell'articolo 112 c.p.c. 1.10 Soprattutto, comunque, la ricorrente costruisce la pretesa violazione suddetta sostenendo che il giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciare sul motivo "più liquido", senza però identificarlo fra i cinque motivi che emergono essere stati presentati dalla stessa sentenza impugnata, mentre nella premessa del ricorso (pagine 6s.) la ricorrente stessa si guarda dall'indicare specificamente quali erano le censure presenti nell'atto d'appello e come erano articolate, esprimendosi invece in modo al tempo stesso globale e impreciso: si sarebbero riproposte integralmente le conclusioni precisate in primo grado "sostenendo, fra gli altri (sic), quanto al mancato riconoscimento del risarcimento, che una volta dichiarata la risoluzione per grave inadempimento ... consistente nel mancato pagamento dei canoni a decorrere dal mese di marzo 2008, non si comprendeva come non si fosse fatto conseguire il risarcimento del danno, sempre richiesto e precisato, il quale necessariamente consisteva, appunto, nella mancata percezione dei canoni...

Rilevava inoltre che tutto del mezzo era fatto successivo alla risoluzione del contratto, ininfluente ai fini della determinazione del risarcimento, e che al più, laddove il mezzo fosse stato restituito, esso avrebbe potuto interferire con la riduzione della posta risarcitoria...

Evidenziava in ogni caso che anche il fatto del furto ... doveva imputarsi" a controparte. 1.11 L'assenza di una specifica censura non vagliata trova conferma anche nell'avere la ricorrente tratto i passi che avrebbero manifestato questo motivo "più liquido" da luoghi diversi dell'atto d'appello: il primo stralcio a pagina 18, il secondo nelle pagine 25-26, il terzo nelle pagine 28-29, il quarto nelle pagine 35-37; tutti poi a loro volta non completi e compatti, bensì selezionati e decurtati come attesta la presenza di puntini tra i periodi.

Da tutto ciò deriva che il motivo "più liquido" altro non è che una estrapolazione artificiosa di alcune argomentazioni sparse nei vari motivi che l'atto d'appello aveva sottoposto alla corte territoriale, motivi che questa ha esaminato, e per i quali non è sostenibile che sia incorsa in omessa pronuncia. 1.12 Né, tantomeno, è sostenibile la presenza di omessa motivazione, poiché questa viene denunciata in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. senza però indicare poi nella illustrazione del motivo quale sarebbe il fatto discusso e decisivo su cui il giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi. 1.13 In conclusione, il primo motivo del ricorso risulta inammissibile in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., in quanto, in ultima analisi, non è sufficientemente identificato e illustrato il presunto motivo, ulteriore rispetto ai cinque motivi vagliati nella sentenza impugnata, che il giudice d'appello non avrebbe esaminato: il che, infatti, non si rinviene in realtà, per quanto sopra ampiamente riportato, nella esposizione del motivo, e non trova adeguato sostegno nella premessa del ricorso, sempre per quanto già rilevato.

Parimenti, non è stata fornita l'identificazione del fatto discusso e decisivo oggetto della censura ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., per cui anche tale censura è inammissibile. 2.1 n secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 1453-1458 c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. e ancora, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti.

Si richiamano dei passi della sentenza impugnata, già invocati nel precedente motivo (nelle pagine 15-16 del ricorso).

Anche in questo caso (come la ricorrente aveva fatto - si nota per inciso - allo scopo di individuare, per la censura precedente, il motivo "più liquido") la citazione non è né continua né unitaria, bensì viene estratta in luoghi diversi dell'apparato motivazionale.

Dapprima si riporta il passo (già sopra richiamato nell'esame del primo motivo) in cui la corte territoriale, dopo avere esaminato in parte il primo motivo d'appello, afferma che per l'autocarro "qualsiasi forma di risarcimento e/o indennizzo dipende dalla soluzione della questione concernente il furto ... e della correlativa ipotizzata responsabilità del conduttore" (sentenza, pagina 6).

In secondo luogo, si richiama il passo in cui la corte ribadisce che per l'autocarro la domanda di "pagamento a titolo risarcitorio di un importo corrispondente al valore di locazione imputabile a detto mezzo" per le mensilità da maggio 2009 a giugno 2013 (scadenza del contratto) "dipende dalla soluzione della questione relativa alla mancata restituzione" di esso (sentenza, pagina 8: il passo si rinviene alla conclusione dell'esame del terzo motivo d'appello).

In terzo luogo, si invoca un passo in cui il giudice d'appello riconosce che il primo giudice ha ben evidenziato, in riferimento all'articolo 1588, primo comma, c.c., che la fondatezza della domanda risarcitoria (di cui alla precedente citazione) deve valutarsi in base ai fatti allegati a suo fondamento sulla responsabilità del conduttore per il perimento del bene, e che tale domanda "è stata proposta assunto il furto quale conseguenza dell'inadempimento".

Si tratterebbe, secondo la ricorrente, di un passo presente nella pagina 11, § 5; tale settore motivazionale attiene al quinto motivo d'appello, mentre la frase qui richiamata si rinviene all'incipit- ,- (>13 dell'esame del quarto motivo, a pagina 8, §

4. La ricorrente aggiunge che "alla medesima pagina si darebbe apoditticamente atto che la domanda formulata sarebbe "(...) basata sull'applicazione dell'art. 1588 c.c.": ma questo inciso non si rinviene a pagina 8, § 4, bensì a pagina 11, § 5, dove il giudice d'appello esamina il quinto motivo attinente alla domanda ex articolo 1221 c.c.

Subito dopo questo richiamo a stralci motivazionali, la ricorrente trascrive le precisate conclusioni del primo grado (ricorso, pagine 18-20), due brevi passi (che non integrano frasi complete) della sua prima memoria ex articolo 183 c.p.c. e infine un passo tratto dal ricorso ex articolo 700 c.p.c. del 20 aprile 2009 e un altro da memoria "autorizzata all'udienza del sub procedimento in data 5 maggio 2009", per desumerne che "affermare, come ha fatto la Corte di Appello, che la domanda risarcitoria sarebbe stata proposta assumendo il furto quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di custodia della cosa locata non soltanto rappresenta una omessa pronuncia ovvero la totale assenza di motivazione - poiché tale affermazione riprende, apoditticamente, quanto affermato dal Tribunale -, ma, se del caso, comporta un totale - immotivato - distacco della pronuncia con gli atti processuali sia di primo grado che di appello, con abnormità della stessa".

Il motivo conclude sostenendo che nella sua "totale assenza di motivazione" la sentenza impugnata non avrebbe "preso in considerazione le richieste dell'appellante ed i suoi atti processuali", al contrario fondando la pronuncia su "fatti non sono mai invocati, ma assolutamente inconferenti ai fini del riconoscimento di qualsivoglia risarcimento". 2.2.1 Non si comprende in che cosa consisterebbero la denunciata violazione o falsa applicazione degli articoli 1453-1458 c.c.

Non è invero sostenibile, in particolare, che dimostri la violazione o la falsa applicazione di tali articoli il loro inserimento (in verità non dell'articolo 1458 c.c.) nelle precisate conclusioni di primo grado riportate, né che sia il giudice di legittimità a doverle trarre dalle argomentazioni degli atti che qui poi vengono riportate e che però non menzionano queste norme.

In realtà, il motivo è una specie di nuova versione di quello precedente: e infatti nella rubrica, dopo il riferimento ai suddetti articoli in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., ritorna a denunciare omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. e all'omesso esame di fatto decisivo e discusso in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. 2.2.2 Quanto a queste due censure, è ineludibile il richiamo, allora, di quel che già si era evidenziato in relazione al primo motivo del ricorso: il giudice non è incorso nella violazione dell'articolo 112 c.p.c., non essendo stato individuato, in particolare, il motivo su cui tale violazione sarebbe ricaduta.

Né apporta modifiche, quanto all'esito della doglianza, l'inserimento di ulteriori estrazioni da altri atti processuali: le precisate conclusioni di primo grado e i passi già sopra indicati, che soltanto costituiscono, a ben guardare, di un affastellamento di argomentazioni che nelle relative fasi processuali la ricorrente aveva versato.

Questi elementi, infatti, non giungono a inficiare quanto sopra si è evidenziato: il giudice d'appello ha esaminato tutti i motivi del gravame, e quindi non ha violato, nel senso di omessa pronuncia, l'articolo 112 c.p.c. 2.2.3 Né, tantomeno, l'inserimento di queste estrazioni da precedenti atti processuali è bastante per attribuire adeguatamente al giudice l'omesso esame di fatto discusso e decisivo, apportando invero una varietà di contenuti tale che non consente di identificarlo. 2.2.4 Tutto il secondo motivo risulta pertanto inammissibile. 3.1 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1453-1458 c.c. nonché dell'articolo 1588 c.c.

Richiamando ancora i tre passi della motivazione dell'impugnata sentenza inseriti nel primo motivo del ricorso, si sostiene che il giudice d'appello prenda le mosse da una errata interpretazione delle norme relative alla risoluzione contrattuale e ai conseguenti obblighi restitutori e risarcitori, "anteponendo surrettiziamente la sussistenza di fatti (i.e. la responsabilità del conduttore per il perimento del bene) non richiesti dalla fattispecie di legge invocata".

Come già esposto nell'atto d'appello il furto e la conseguente mancata riconsegna, sopravvenuti "ai gravi inadempimenti che hanno determinato la pronuncia di risoluzione", non potrebbero incidere sugli obblighi risarcitori e restitutori di chi, col suo grave inadempimento, avrebbe cagionato la risoluzione.

Dal terzo passo citato della motivazione emergerebbe poi che sarebbe stato l'articolo 1588 c.c.

"la norma invocata ai fini di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo risarcitorio".

Detta norma non sarebbe stata invocata e comunque non sarebbe applicabile nella fattispecie, in quanto regolante una "naturale obbligazione connessa con un valido ed esistente vincolo contrattuale".

Una volta accertato che quest'ultimo si è risolto per l'inadempimento del "custode", tra questi e la cosa non vigerebbe più lo statuto della mera custodia, appunto quale obbligazione contrattuale, bensì quello della restituzione "come effetto necessitato dalla cagionata risoluzione del contratto".

E dunque l'obbligo restitutorio sarebbe un effetto del tutto distinto dal risarcimento: "quest'ultimo, infatti, rappresenta la conseguenza sanzionatoria in capo al debitore inadempiente che ha causato lo scioglimento del rapporto contrattuale", e a fronte di ciò, in via del tutto eventuale, opererebbe la compensati° lucri cum damno quando il bene fosse restituito come conseguenza dello scioglimento del contratto.

Ma tale compensati° non opererebbe "qualora il debitore non sia in grado di effettuare la restituzione", e non potrebbe comunque "incidere sulla posta risarcitoria che, sino a prova contraria e sino ad eventi parzialmente estintivi del debito risarcitorio, tale resta nella sua integralità". 3.2.1 II motivo censura, come si è visto, il terzo passo della motivazione della sentenza impugnata già richiamato e trascritto nel primo motivo del ricorso, che attiene all'esame del quarto motivo del gravame.

Tale quarto motivo, per quanto emerge dalla motivazione della sentenza, non concerneva quel che è stato ora riversato nel motivo in esame, bensì riguardava proprio l'interpretazione dell'articolo 1588, primo comma, c.c., relazione ai presupposti della responsabilità del conduttore nella fattispecie ivi disciplinata ("Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile").

In particolare, l'appellante - riporta ancora la corte territoriale - lamentava che il primo giudice "non avrebbe fatto corretta applicazione del principio affermato da Cass. Sez.1, Sentenza n. 11005 del 12/05/2006 ... con la quale la Suprema Corte avrebbe chiaramente riconosciuto «che addirittura un evento alluvionale non può rappresentare un fatto idoneo ad escludere la responsabilità del locatario di azienda, il quale nella specie era stato dunque condannato al risarcimento del danno per il perimento del bene (azienda)»". 3.2.2 Dunque, le argomentazioni del motivo in esame sono eccentriche - con conseguente inammissibilità - rispetto alla questione che veniva affrontata dal giudice d'appello, e nel cui ambito invece il passo motivazionale censurato ("il Tribunale ha bene evidenziato, con riferimento al disposto dell'art. 1588 comma 1 c.c., che la fondatezza della domanda risarcitoria, formulata nei termini che si sono ricordati nella parte conclusiva del punto che precede, deve essere valutata alla stregua dei fatti posti a fondamento della stessa e tempestivamente allegati da parte attrice in ordine alla responsabilità del conduttore per il perimento del bene; domanda che è stata proposta assunto il furto quale conseguenza dell'inadempimento") era pertinente al motivo del gravame, subito riassunto dalla corte territoriale come segue: "Con il quarto motivo l'appellante sostiene che la sentenza sarebbe erronea laddove ha attribuito a causa non imputabile al conduttore la mancata restituzione dell'autocarro ... in relazione al furto". 3.2.3 D'altronde, come sopra già si è rilevato, nella premessa del ricorso non è stato indicato in modo specifico e comunque sufficiente il quarto motivo dell'appello, né tale indicazione è fornita dalla illustrazione del presente motivo del ricorso.

Il che conduce ancora una volta alla inammissibilità di quest'ultimo. 4.1 Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1453-1458, 1221 e 1219- (L-17 c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 183 e 345 c.p.c. e omessa pronuncia, e ancora, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., "omessa valutazione di un punto rilevante ai fini della controversia".

Qui il riferimento è al quinto motivo d'appello, in relazione al quale viene trascritta la motivazione con cui la corte territoriale lo ha disatteso (pagina 11 della sentenza impugnata).

La corte ha rigettato la censura che sosteneva che la domanda proposta ex articolo 1221 c.c. non era stata presentata tardivamente e che "comunque per far insorgere tale responsabilità non era necessaria la costituzione in mora, stante l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto".

Osserva la ricorrente che l'argomentazione del giudice d'appello relativa all'articolo 1221 c.c. sarebbe errata sia sul piano sostanziale che su quello processuale.

Sotto il profilo processuale, "l'asserto che la mora sarebbe stata sollevata soltanto nella comparsa conclusionale e dunque sarebbe tardiva" sarebbe contraddetto dagli atti di causa.

Prescindendo infatti dalla nozione di mora, "definizione giuridica legalmente e automaticamente stabilita ed imposta sulla base della sussunzione alle fattispecie concrete descritte dalla legge", basterebbe che la richiesta della restituzione dei beni rappresentasse "fatto storico di costituzione in mora; la qual cosa è stata pacificamente allegata e provata nel processo di primo grado".

Si richiama, al riguardo, il ricorso - contemporaneo alla prima memoria ex articolo 183 c.c. - ex articolo 700 c.p.c. del 20 aprile 2009 ove un passo, riportato, vi farebbe riferimento, e si argomenta anche sull'allegato di tale ricorso, consistente in comunicazioni tra le parti.

La loro mancata considerazione sarebbe stata "oggetto di appello", nelle pagine 37-38 del relativo atto (di cui si riporta uno stralcio, nelle pagine 33-31 del ricorso); la corte territoriale, però, avrebbe "totalmente omesso sia di argomentare e motivare, sia di pronunciare sia di dare atto della esistenza di siffatti elementi' ' / di prova scritta", tale mancata valutazione non trovando argomento "se non in una omessa ovvero contraddittoria motivazione", così giungendo al vizio di cui all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.

Sarebbe pertanto errato affermare che "la richiesta di restituzione e la mancata restituzione (e dunque lavora) siano state allegate soltanto in comparsa conclusionale"; e il richiamo all'articolo 1221 c.c. non sarebbe stato "la proposizione di una domanda nuova", bensì "atto di qualificazione di fatti pacifici e dunque argomentazione difensiva".

E pertanto, "anche nella subordinata ipotesi di applicazione dell'art. 1221 ... ingiustamente negata dalla Corte, la società PSL sarebbe stata onerata di provare il fatto - ovviamente non allegato e non provato - che il mezzo sarebbe stato ugualmente sottratto anche presso la società PT, e dunque con conseguente accoglimento delle richieste di PT". 4.2 A tacer d'altro (tra cui la violazione dell'articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c. per le modalità di riferimento già sopra descritte), la produzione - che sarebbe stata effettuata, secondo la ricorrente - di documentazione relativa alla richiesta di restituzione dei mezzi locati che avrebbe avanzato la locatrice alla conduttrice, a prescindere dalla sua conformità o meno all'articolo 1219 c.c., non vale di per sé come proposizione di una specifica domanda ai sensi dell'articolo 1221 c.c. (la sua peculiarità/distinzione rispetto alla responsabilità ex articolo 1588 c.c. è stata infatti sottolineata dal giudice d'appello nel rigettare il quinto motivo del gravame), la quale, d'altronde, configura anche gli oneri probatori, i quali certamente non possono essere determinati da elementi introdotti per la prima volta nella comparsa conclusionale.

La tardività della domanda affermata da entrambi i giudici di merito risulta quindi condivisibile, per cui il motivo (circoscritto nella sua sostanza effettiva a questa tematica, nonostante l'ampia rubrica che lo introduce) non merita accoglimento. 5.1 Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1453-1454, 1375 e 1221-- c.c., 115 e 345 c.p.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Si afferma che la censura concerne "questioni sollevate con l'appello avverso la sentenza di prime cure, laddove non avrebbe riconosciuto la risoluzione del contratto già con riferimento alla intimata diffida ad adempiere" (non viene comunque identificato il motivo con cui sarebbero state sollevate).

Richiamato subito dopo un passo assai conciso (una frase neppure integra) che costituirebbe "la doglianza sui ritardi esposta nell'atto di citazione in primo grado", e richiamati altresì i documenti prodotti quali nn.2 e 34 (si presume nel fascicolo di primo grado), si inserisce poi un passo, presumibilmente di un atto difensivo che però non viene identificato (ricorso, pagine 33-34).

Si riporta quindi una parte della motivazione con cui il giudice d'appello ha disatteso il primo motivo del gravame (pagine 5-6 della sentenza) per affermare come segue: "Tale esposizione dunque, laddove dovesse intendersi come pronuncia, ma così non è, è chiaramente priva di ragionamento proprio e motivazione decisoria, fatte salve le censure già esposte, nonché quelle che seguono". 5.2 È evidente che in quest'ultima frase - che da sola, in effetti, racchiude la censura di cui tutte le precedenti frasi svolgono nel motivo funzione prodromica - non è possibile identificare la violazione o la falsa applicazione di tutte le norme invocate nella rubrica del motivo, potendosi al più ricondurre la critica al piano motivazionale, senza peraltro operare detta critica in modo a sua volta specifico, bensì imputando soltanto la mancanza di un "ragionamento proprio" e di una "motivazione decisoria" con un asserto palesemente generico.

Il motivo, pertanto, patisce di inammissibilità per la incompletezza del suo contenuto. 6.1 Il sesto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1366, 1375, 1453 e 2756 c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e discusso; il tutto "sulla diffida ad adempiere ejo alla richiesta di risoluzione avente ad oggetto il mancato pagamento della somma relativa alla riparazione del mezzo «Merlo»".

L'attuale ricorrente "aveva censurato la sentenza del Tribunale" per avere affermato che, poiché il contratto di locazione prevedeva al suo articolo 5 "l'obbligo in capo a PSL nei confronti di PT in alternativa al pagamento diretto del solo «rimborso» delle spese", e che quando l'attuale ricorrente aveva chiesto a controparte il pagamento della riparazione già effettuata, non avendo a sua volta pagato la locatrice il riparatore, "allora di rimborso non si sarebbe trattato".

Segue (pagine 36-37) un ampio stralcio, inequivocamente dell'appello (pur senza indicare a quale motivo appartenesse), per poi aggiungere il suddetto articolo 5 del contratto: "...

Sono altresì a carico di [OSCURATO:PERSONA] tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, tasse automobilistiche e quanto necessario alla gestione della detta macchina operatrice e l'autocarro che verranno pagate direttamente da PSL o rimborsate a [OSCURATO:PERSONA] previa espressa autorizzazione...".

La corte territoriale, rispondendo nelle pagine 6-7 della sentenza al secondo motivo d'appello, avrebbe rigettato "ancora una volta senza peraltro argomentare sulle questioni proposte", riguardo al prospettato inadempimento della conduttrice che, ricevuto il mezzo riparato, non aveva corrisposto le somme dovute, e ciò "contrariamente a quanto con chiaro vizio di extrapetitum che con vizio logico giuridico, nonché di totale fraintendimento di circostanze di fatto".

Il che sarebbe stato effettuato dal giudice d'appello nel passo seguente, che davvero sussiste a pagina 6 della sentenza: "... contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, non si tratta di una mera interpretazione formalistica della clausola contrattuale che prevedeva il rimborso.

La clausola contrattuale, nel prevedere il rimborso e quindi previo pagamento delle spese di riparazione da parte della società appellante con successiva rifusione da parte della società appellata, rispondeva ad un preciso interesse di PSL s.r.I., la quale, se [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse provveduto al pagamento del dovuto al soggetto incaricato delle riparazioni, si sarebbe trovata esposta al rischio dell'esercizio del diritto di ritenzione sul mezzo spettante a quest'ultimo." Ad avviso della ricorrente, ciò integrerebbe un extra petitum dato che "la difesa aveva mai sollevato una siffatta circostanza", e inoltre sarebbe contraddittorio, errato in diritto e non giustificante alcunché.

Si afferma che non sarebbe stato "mai contestato che il mezzo, danneggiatosi nel luglio 2007, già in data 17 luglio era stato riparato e consegnato a PSL, che pacificamente continuava a goderne" (si riporta quindi uno stralcio della citazione al riguardo), aggiungendo che il diritto di ritenzione è esercitabile solo finché chi esegue le riparazioni ha ancora il possesso del bene riparato; se ne deduce che la motivazione del giudice d'appello sarebbe "attentamente illogica ed errata" e che "resta che PSL ha effettuato il pagamento dovuto in data 11 giugno 2008" come risulterebbe dal verbale della udienza del giorno seguente; si richiama inoltre il contenuto di una comunicazione attorea del 16 luglio 2008, prodotta nel fascicolo cautelare, sul trattenimento di detto esborso, e ciò dunque "decorsi i termini della diffida stessa (15 giorni) ricevuta da PSL in data 28 gennaio 2008 ... e quindi mesi dopo la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in date 5-6 marzo 2008, senza rinunce alcuna agli effetti oramai determinatisi". 6.2 II motivo, a tacer d'altro (con particolare riguardo alla identificazione che pretende l'articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c.), critica una argomentazione di diritto che il giudice d'appello aveva inserito nel rigetto del secondo motivo, ovvero il fatto che - giuridicamente appunto indiscutibile - sussiste il diritto di ritenzione del riparatore sul mezzo riparato.

Tale argomentazione non costituisce, ovviamente, a prescindere da ogni altro profilo, la violazione delle norme invocate nella rubrica, né comporta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso.

Il motivo, pertanto, risulta contenutisticamente eccentrico, e quindi inammissibile, a prescindere dal fatto che, se non patisse tale vizio di carente pertinenza, sarebbe comunque infondato. 7.1 Il settimo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 1183 c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo ed errata interpretazione della domanda.

Quanto al ritardato pagamento dei canoni di locazione cui era inizialmente incorsa la conduttrice che poi aveva sospeso definitivamente dal marzo 2008 il pagamento stesso, il giudice d'appello avrebbe "errato in diritto nel non considerare come, in assenza di un termine contrattuale, della società poteva pretendere il pagamento <<statim», ed altresì come, trattandosi di contratto di locazione, alcun senso aveva lasciare prevedere il pagamento che superasse anche di un sol giorno il percorso del mese di competenza", contrastando la corte territoriale con i principi di buona fede e di certezza giuridica nell'ammettere che, "poiché non vi era una data e poiché le fatture venivano emesse a fine mese, queste potevano venire saldate senza che la PT potesse pretendere da PSL un esborso pronto e soprattutto certo nella data".

Avendo poi il giudice d'appello ritenuto che i documenti prodotti dall'appellante "non spostano alcunché rispetto alla valutazione fatta dal Tribunale", si riporta la frase di una "lettera sub doc. 3 di citazione", uno stralcio del ricorso cautelare, con riferimento al doc. 9 del ricorso cautelare stesso e un ampio stralcio della lettera del 3 gennaio 2008 prodotta in primo grado quale doc.

15. Si afferma quindi che quando alla data di emissione delle fatture "queste pacificamente avvenivano a fine mese di competenza, con rimessa diretta", argomentando ulteriormente nel senso che "tutto ciò non giustifica, se non involgendo un ragionamento viziato nella motivazione ed errato in diritto, alcuna giustificazione dello stato di totale aleatorietà, laddove, per tabulas, [OSCURATO:PERSONA] pretendeva un pagamento immediato e la PSL pagava quanto «le faceva comodo».

E ciò, soprattutto come detto tenendo conto delle rispettive condizioni delle parti, del principio di buona fede, posto che, allorquando il pagamento veniva richiesto, a fine mese, il PSL aveva già goduto del bene".

Avrebbe dunque "sostanzialmente errato" il giudice d'appello "ritenendo che poiché la fattura veniva emessa a fine mese, allora voleva dire che questa poteva essere pagata ancora a distanza di ulteriori 25 giorni"; pertanto, poiché "prassi non vi era e non vi poteva essere", sarebbe immotivata e contraddittoria l'affermazione del giudice d'appello che riconosce, a proposito del terzo motivo del gravame, pagata "nel pieno rispetto della prassi seguito per i pagamenti" una fattura invero pagata 23 giorni dopo la sua emissione. 7.2 II motivo è palesemente fattuale, in quanto, sulla base infatti di elementi documentali e di argomentazioni proprie del giudizio di merito come quelle estratte dal ricorso cautelare, mira ad una ricostruzione diversa rispetto a quella del giudice d'appello della volontà delle parti in ordine al termine di pagamento dei canoni mensili, ricostruzione che la corte territoriale ha effettivamente svolto nel vaglio del terzo motivo (in particolare pagina 7) con una motivazione che, d'altronde, non può certo definirsi che abbia omesso l'esame di un fatto decisivo e discusso, peraltro neppure identificabile nella illustrazione del motivo, formulata come propria di un gravame.

Patisce pertanto una evidente inammissibilità. 8.1 L'ottavo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1453-1458, 1588, 1590 c.c., 115 e 345 c.p.c., nonché "omessa motivazione".

La ricorrente ritiene censurabile tutta la motivazione relativa al quarto motivo d'appello ("intero § 4 della sentenza") che, "a fronte di un contratto che di fatto prevedeva l'uso sino a «fine vita» del bene locato, ha ritenuto che dovesse essere il locatore a rispondere del tutto", male interpretando Cass.11005/2006.

Ad avviso della ricorrente, infatti, "proprio quelle circostanze che avrebbero dovuto essere prese in considerazione quale fonte di responsabilità di PSL", cioè il fatto che l'autocarro, quando avvenne furto, fosse stato lasciato fuori, in luogo pubblico, anziché custodito all'interno dei locali della conduttrice, e il fatto che avrebbe dovuto essere munito di antifurto satellitare a carico della conduttrice in forza del contratto, rappresenterebbero "un chiaro travisamento argomentativo della Corte". 8.2 II motivo non si spinge ad ulteriori illustrazioni, e pertanto, consistendo solo in alcuni asserti (relativi d'altronde, in massima parte, a profili fattuali), deve ritenersi privo di motivazione, e quindi inammissibile. 9.1 Il nono motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., ultrapetizione e, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 345 c.p.c., nonché dell'articolo 2697 c.c.; denuncia altresì, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e discusso e omessa motivazione.

Sempre a proposito della motivazione con cui il giudice d'appello ha disatteso la quarta censura del gravame, il motivo prende le mosse dai suoi ultimi due capoversi, relativi all'assicurazione dei macchinari locati, sostenendo che il giudice di prime cure "nulla ha pronunciato sul punto relativo al contratto di assicurazione invocato da controparte", la quale non ha proposto appello incidentale, e che il giudice d'appello "ha preteso senza alcuna indagine e tantomeno senza alcuna motivazione di inferire che vi sarebbe stato un contratto di assicurazione che avrebbe dovuto risarcire la PT, e dunque alcun danno da furto vi sarebbe".

In realtà il contratto non esisterebbe e comunque non sarebbe mai "entrato ritualmente agli atti"; contesta poi la ricorrente la generica affermazione del giudice d'appello "che la pretesa esistenza dell'assicurazione contro il furto sarebbe inoltre stata affermata nella denuncia di furto agli atti e che tale affermazione non sarebbe stata contestata da PT", rilevando che l'affermazione della esistenza di polizza nella denuncia di furto "non indica di quale polizza si tratti e soprattutto chi ne sia il beneficiario nonché il soggetto titolare", che il documento non può essere contestabile articolo 115 c.p.c. e che la esistenza di una polizza avrebbe dovuto portare a provare che era stata escussa nonché la sussistenza dei presupposti per la applicazione della compensati° lucri cum damno".

Si richiama, poi, quanto era stato esposto nella citazione sull'articolo 5 del contratto che sarebbe "stato provato con la produzione delle fatture emesse da PT a PSL e dagli estratti di Banca dei relativi pagamenti", osservando altresì che l'affermazione attorea sull'assicurazione non sarebbe stata contestata da controparte; mancherebbe inoltre prova d'indennizzo all'attrice derivante dall'inesistente assicurazione contro il furto, e onere probatorio sarebbe al riguardo della conduttrice, la quale avrebbe potuto deferire il giuramento decisorio. 9.2 Come dimostra il riassunto appena concluso del motivo, si tratta di una critica direttamente fattuale, che sarebbe propria di un gravame, e che non integra le censure indicate nella rubrica; d'altronde l'argomento della inesistenza dell'assicurazione di cui il giudice d'appello afferma essere stata prodotta copia della polizza nel giudizio di primo grado rientrerebbe semmai nell'articolo 395 n.4 c.p.c.

Peraltro, il quarto motivo d'appello non è stato rigettato sulla base della questione dell'assicurazione - si ricorda che con tale motivo l'attuale ricorrente "sostiene che la sentenza sarebbe erronea laddove ha attribuito a causa non imputabile al conduttore la mancata restituzione dell'autocarro ... in relazione al furto" (così lo descrive il giudice d'appello e si è già visto che nel ricorso non sono specificati i motivi del gravame), e tale questione, a ben guardare, è un argomento ad abundantiam e comunque non decisivo che il giudice d'appello . ha inserito proprio alla conclusione dell'esame del motivo.

Anche questa censura, dunque, risulta inammissibile. 10.1 Il decimo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., error in procedendo e violazione di legge.

La censura riguarda l'affermazione del giudice d'appello che, non essendo state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie, queste dovevano ritenersi abbandonate e quindi oramai inammissibili: secondo la ricorrente "la mancata proposizione della precisazione delle conclusioni non è affatto circostanza pacifica a dimostrazione della rinuncia alle istanze istruttorie", le quali sarebbero state proposte anche ex articolo 345 c.p.c.

"e dunque se del caso ed in via di estremo subordine", anche in relazione ad eventuali - ma non credute - esigenze probatorie sopravvenute.

Inoltre il giudice d'appello avrebbe "contraddittoriamente ed ingiustamente deciso sulla base di un documento di fatto inesistente", cioè il contratto di assicurazione, ma nonostante ciò "ha ritenuto di negare le istanze istruttorie" dell'attuale ricorrente (in particolare "il quesito sub lett. c"). 10.2 n contenuto del motivo è confuso: non si comprende quale norma sarebbe stata violata dal giudice d'appello, né, a monte, quale sia l'interesse processuale concreto che sorregge questa che è comunque una censura di rito.

La stessa ricorrente, a ben guardare, non adduce la necessità delle prove che sarebbero state riproposte, assumendo anzi che erano state presentate "se del caso ed in via di estremo subordine", senza comunque affermare che il caso di opportunità si era configurato.

Inconferente è d'altronde l'argomento finale che mette in contrapposizione la censura precedente (nella parte in cui sarebbe riconducibile comunque all'articolo 395 n.4 c.p.c.) con l'ammissione delle istanze istruttorie.

Il motivo risulta quindi inammissibile.

11. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un (--2-77 / ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,„ ORDINANZA sul ricorso 14304/2018 proposto da: P.T. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona legale rappresentante: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 26 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35b presso io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1382/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/11/2017; % udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 5 marzo 2008 P.T. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. perché fosse dichiarato risolto un contratto di locazione di due mezzi - un autocarro Iveco targato [OSCURATO:TARGA] e una macchina operatrice Merlo targata AE3924 - tra loro stipulato in cui la locatrice era l'attrice e conduttrice era la convenuta, con condanna di PSL al risarcimento del danno e alla restituzione dei beni. In particolare (così il ricorso, pagine 1-6, descrive il contenuto della citazione, della comparsa di risposta e poi lo svolgimento del processo di primo grado) l'attrice esponeva che la convenuta aveva omesso di pagare il canone mensile - di euro 1700 oltre Iva - previsto nel contratto di durata di 84 mesi, e altresì omesso di corrispondere l'importo di euro 9908,42 che all'attrice era stato richiesto dalla ditta riparatrice e costruttrice della macchina"Merld; la quale, mentre era nel godimento della conduttrice, nel luglio 2007 era stata riparata per un danneggiamento e riconsegnata alla conduttrice stessa il 17 luglio. L'attrice esponeva che a nulla erano servite le diffide, anche ex articolo 1454 c.c., relative a tali pagamenti, mentre la convenuta continuava comunque a fruire il pieno godimento dei beni. Di qui la domanda di dichiarazione di accertamento del contratto ai sensi dell'articolo 1454 o dell'articolo 1453 c.c., e della conseguente condanna di controparte al risarcimento dei danni e alla restituzione dei beni nelle medesime condizioni di efficienza di quando erano stati consegnati, nonché "al pagamento delle somme a titolo risarcitorio e/o restitutorio e/o indennitario tutte dovute in conseguenza della risoluzione ed al risarcimento dei danni" La convenuta si costituiva resistendo. Eccepiva l'inesistenza del ritardo nei pagamenti dei canoni mensili, non essendo stata indicata alcuna data al riguardo nel contratto ed essendosi generata la prassi del pagamento a circa venti giorni dall'emissione della fattura; quanto alle spese per la riparazione del mezzo 'Medd; vi sarebbero stati accordi verbali per cui la convenuta avrebbe pagato dopo che a sua volta l'importo fosse stato corrisposto da una società terza, la quale, avendo avuto in subconduzione il bene dalla conduttrice, ne aveva causato il danneggiamento; inoltre, secondo il contratto la conduttrice avrebbe dovuto soltanto rimborsare a spese sostenute, e non fornire previamente alla locatrice la provvista per pagare il riparatore; d'altronde 1'11 giugno 2008 la conduttrice avrebbe versato a controparte euro 9908,42. Avendo poi dal marzo 2008 cessato totalmente la convenuta di pagare il canone mensile, l'attrice, in corso di causa, proponeva - il 20 aprile 2009, lo stesso giorno in cui depositava pure la prima memoria ex articolo 183 c.p.c., "la quale riportando i fatti sopravvenuti chiedeva, anche in ragione di ciò, la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento del danno" - ricorso ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., evidenziando i fatti sopravvenuti consistenti nella omissione di pagamento dei canoni mensili nonché il furto dell'Iveco avvenuto il 27 novembre 2008; accogliendo tale ricorso cautelare, il Tribunale, con ordinanza del 19 maggio 2009, ordinava alla convenuta la consegna del mezzo Merlo e il pagamento delle rate fino ad allora scadute e non corrisposte per entrambi i mezzi. La consegna era attuata mediante "ulteriori sub procedimenti proposti in via di esecuzione in date 18 e 26 giugno 2009". All'udienza dell'i dicembre 2011 venivano precisate le conclusioni, in cui l'attrice "chiedeva, fra gli altri, la risoluzione del contratto per il grave inadempimento ed il risarcimento del danno, consistente nel valore del canone di euro 600,00 contabile al mezzo [OSCURATO:PERSONA] (non restituito in quanto oggetto di furto) per le mensilità restanti sino alla scadenza del contratto (30 giugno 2013)", cioè cinquanta mensilità per un totale di euro 30.000. Il Tribunale, con sentenza del 31 gennaio 2012, "non accoglieva la domanda di risoluzione avente ad oggetto la diffida ad adempiere proposta con riferimento ai ritardi nel pagamento dei canoni e alla mancata corresponsione delle somme relative alla riparazione del mezzo Merlo", né la domanda di risoluzione ex articolo 1453 c.c. per cui i gravi inadempimenti sarebbero stati "siffatti comportamenti", bensì dichiarava la risoluzione per grave inadempimento consistente nella mancata corresponsione dei canoni da marzo 2008 in poi; non accoglieva la domanda di risarcimento "consistente nel pagamento dei canoni" fino alla scadenza del contratto per l'autocarro Iveco, "non restituito ed oggetto di furto", affermando in sostanza che l'attrice avrebbe chiesto tale risarcimento "allegando il fatto di furto come inadempimento", mentre nessun inadempimento la convenuta avrebbe commesso riguardo al furto. Proponeva appello la società P.T., chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1454 e/o 1453 c.c. "per grave doloso inadempimento della società convenuta, consistente nella omessa (sic) rispetto della diffida ad adempiere e/o nei ripetuti gravi dolosi ritardi nel pagamento dei canoni e/o, anche in via subordinata, nel doloso mancato pagamento delle somme richieste, corrispondenti all'importo dei canoni dei canoni di locazione, a far data dal febbraio 2008, e/o, in via di estremo subordine, del furto del mezzo Iveco, ad essa imputabile", l'appellata venisse condannata a pagare, "a titolo risarcitorio e/o restitutorio ovvero indennitario e/o ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.", la somma "pari ai canoni imputabili a titolo contrattuale al predetto mezzo, euro 600,00 (IVA esclusa) mensili, con riferimento alle mensilità contrattuali a far data dal mese di maggio 2009 sino alla scadenza contrattuale, mese di giugno 2013 (50 mensilità) e così per la somma di euro 30.000,00" o nella misura di giustizia; l'appellante chiedeva pure la condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni derivati dalla ritardata e/o mancata e/o non più possibile restituzione del bene concesso in locazione nelle medesime condizioni di efficienza in cui era stato ricevuto, nonché "al pagamento delle somme a titolo risarcitorio e/o restitutorio e/o indennitario tutte dovute in conseguenza della risoluzione", con conferma delle parti non impugnate della prima sentenza. Venivano altresì riproposte "tutte le istanze ed eccezioni fatte oggetto del procedimento, cautelare e di merito, di primo grado, ritenute rilevanti ai fini del presente appello", con particolare riguardo alla prova testimoniale richiesta nella seconda memoria ex articolo 183 c.p.c.; si chiedeva inoltre che foss disposta l'esibizione da parte della conduttrice di una serie di documenti, nonché l'esibizione da parte di terzi di ulteriori documenti, la disposizione di CTU e l'acquisizione di fascicolo d'ufficio relativo a fase cautelare. L'appellata si costituiva, resistendo, e chiedendo, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie, l'ammissione delle proprie prove orali di cui alla seconda memoria ex articolo 183 c.p.c. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 3 novembre 2017, rigettava integralmente l'appello. La società P.T. ha proposto ricorso, articolato in dieci motivi, da cui si è difesa la società PSL con controricorso. La causa è stata sottoposta al rito di cui all'articolo 380 bis.1 per l'udienza del 17 febbraio 2022; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La causa è stata tolta dal ruolo di tale adunanza e messa al ruolo dell'adunanza odierna; le parti hanno depositato memorie di identico contenuto. Considerato che: 1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 112 c.p.c., nonché omessa pronuncia, e denuncia altresì, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa motivazione. La Corte d'appello non avrebbe pronunciato sulle censure del gravame. In particolare, il motivo "più liquido" tra quelle di appello affermava "la totale incongruenza e di giustizia" della sentenza di prime cure "la quale, da un lato, aveva riconosciuto la esistenza di un grave inadempimento (individuato nella mancata corresponsione - a far data dal mese di marzo 2008 - da parte della società PSL dei canoni pattuiti per la locazione di mezzi, fra cui il mezzo [OSCURATO:PERSONA] - e, conseguentemente, aveva pronunciato la risoluzione del contratto ... ma, dall'altro, incredibilmente, aveva negato il risarcimento del danno, richiesto dalla società PT, con riferimento al mezzo [OSCURATO:PERSONA], consistente nel pagamento dei canoni pattuiti per tutta la durata del rapporto risolto, e non corrisposti", non potendosi d'altronde ottenere la restituzione dell'autocarro Iveco "posto che, nel novembre 2008 - dunque in costanza del grave accertato inadempimento, ed allora nella detenzione della società PSL - era stato oggetto di furto". La ricorrente trascrive vari stralci dell'atto d'appello (ricorso, pagine 8-13), per poi aggiungere le precisate conclusioni di secondo grado (ut supra riportate nella descrizione della vicenda processuale) e affermare che la corte territoriale non avrebbe "minimamente preso in considerazione tali censure", limitandosi, apoditticamente e immotivatamente, "a dare per acquisito proprio ciò che era stato ampiamente contestato nell'appello". Infatti avrebbe "soltanto asserito che la questione del risarcimento del danno ... dipendeva e doveva essere ricondotta all'accertamento della responsabilità o meno di PSL per il sopravvenuto furto del mezzo [OSCURATO:PERSONA] ". Si riportano quindi (ricorso, pagine 15-16) tre passi della sentenza impugnata relativi appunto al furto dell'autocarro per ribadire, in conclusione, "ad ogni fine ed effetto", che non si sarebbe risposto alle censure ma si sarebbe soltanto preso atto delle conclusioni del primo giudice censurate con l'appello, senza d'altronde motivare in ordine agli atti che avrebbero dovuto sostenere tale apodittica posizione. 1.2 Come sopra si è visto, nella descrizione del contenuto dell'atto di citazione non emerge la prospettazione di alcuna domanda avente fondamento sul furto, il che è del tutto inevitabile essendo stata la citazione notificata anteriormente al furto stesso, nel marzo 2008, essendo invece il furto avvenuto nel novembre dello stesso anno. Risulta altresì che nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c. dell'attrice, depositata il 20 aprile 2009, venivano addotti fatti sopravvenuti chiedendo anche in forza di questi la dichiarazione di risoluzione e la condanna al risarcimento: tali fatti, posti pure a base del ricorso ex articolo 700 c.p.c. depositato anch'esso il 20 aprile 2009, consistevano "nella totale omissione del pagamento dei canoni mensili" dal marzo 2008 e nel "sopravvenuto furto mezzo [OSCURATO:PERSONA]" il 27 novembre 2008. Nelle precisate conclusioni davanti al Tribunale erano state quindi chieste, riporta ancora il ricorrente, "fra gli altri" (sic) "la risoluzione del contratto per grave inadempimento ed il risarcimento del danno, consistente nel valore del canone di euro 600,00 imputabile al mezzo [OSCURATO:PERSONA] (non restituito in quanto oggetto di furto) per le mensilità restanti sino alla scadenza del contratto", cioè fino al 30 giugno 2013, per un importo complessivo di euro 30.000. 1.3 Dunque quel che emerge dalla descrizione della vicenda processuale del ricorrente come domande proposte in primo grado e qui ancora rilevanti riguarderebbe la risoluzione per grave inadempimento e il risarcimento del danno consistente nel valore dei canoni per il mezzo Iveco non pagati fino alla scadenza del contratto. Il fatto che il mancato pagamento dei canoni costituisse danno esclusivamente per il mezzo Iveco - e non quindi anche per il Merlo, già restituito in esecuzione dell'ordinanza ex articolo 700 c.p.c. - lascia intendere che il danno discendeva dalla mancata riconsegna di quest'ultimo; eppure il furto viene indicato come fatto che ha impedito la restituzione, ma non come origine di un'obbligazione restitutoria, che, dal complesso della descrizione, appare derivante invece dalla domanda risolutiva del contratto. Tuttavia il Tribunale - emerge da quanto espone ancora la società PT - aveva riconosciuto che l'attrice aveva chiesto il risarcimento "allegando il fatto di furto come inadempimento", ma aveva negato che vi fosse inadempimento in riferimento al furto. 1.4 Il motivo in esame, come si è visto, riporta stralci dell'atto d'appello; in particolare, a pagina 9 del ricorso, un passo in cui si affermava come segue: "... la sentenza impugnata ha chiaramente errato laddove, pur pronunciando la risoluzione del contratto ... in ragione del totale mancato pagamento dei canoni ..., ha peraltro escluso risarcimento del danno" sull' "erroneo presupposto della impossibilità, non imputabile al debitore inadempiente, di restituire la res locata"; invece "la circostanza del furto dell'automezzo, con impossibilità di sua restituzione al proprietario locatore, sopravvenuta ai gravi inadempimenti che hanno determinato la pronuncia di risoluzione del contratto, non puòz--, assolutamente influire sull'obbligo risarcitorio del danno in capo all'inadempiente che ha cagionato la risoluzione ... né, peraltro, può influire sull'obbligazione restitutoria che ex lege consegue quale effetto automatico alla risoluzione del contratto". Successivamente vengono pure riportati (pagine 10 ss.) passi che hanno criticato l'affermazione del Tribunale per cui la domanda sarebbe stata "proposta assumendo il furto quale conseguenza dell'inadempimento del convenuto all'obbligo di custodia", mentre, opponeva l'appellante, "le domande risarcitoria, restitutoria, indennitaria sono state poste ... semplicemente e naturalmente con riferimento al danno derivante dall'inadempimento ed alla conseguente risoluzione del contratto"; l'obbligo restitutorio conseguente a sua volta alla risoluzione è "un effetto del tutto distinto da risarcimento" e non può incidere "sulla posta risarcitoria che, sino a prova contraria e sino ad eventi parzialmente estintivi del debito risarcitorio, tale resta nella sua integralità". 1.5 Quindi, come sopra si è già accennato, il furto non sarebbe stato posto dall'attrice come fonte di un obbligo restitutorio, e neppure risarcitorio, quale inadempimento dell'obbligo di custodia; la fonte era la risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni, e l'obbligo al risarcimento dei danni derivava, secondo l'attrice, dalla mancata prosecuzione del contratto di durata, senza che potesse incidere - come invece ha ritenuto per il mezzo Merlo- la restituzione del bene. È per questo che nell'atto d'appello, dopo le argomentazioni di cui sopra, si definisce erroneo l'essersi il giudice concentrato "sul risultato finale della esclusione della responsabilità del debitore inadempiente per il furto del bene locato" (ricorso, pagina 12). 1.6 Inoltre l'atto d'appello, sempre per quanto trascritto, sosteneva che, essendosi alla data del furto "oramai perfezionato il grave inadempimento del convenuto posto alla base della pronuncia di risoluzione, e dovendosi dunque il contratto considerare risolto" per la retroattività ex articolo 1458 c.c., non vi sarebbe stata necessità di costituzione in mora, la quale, peraltro, "presuppone che controparte abbia prima a sua volta ritualmente eccepito l'impossibilità della prestazione", mentre detta impossibilità "non è stata eccepita"; né avrebbe potuto eccepirla, poiché "il debitore inadempiente non può eccepire l'impossibilità della prestazione"; e d'altronde non si tratterebbe neppure di impossibilità giacché, "nel caso di perimento del bene da restituire, pretium succedit in locum rei". 1.7 Secondo la ricorrente, allora, a queste censure la corte territoriale non avrebbe risposto, aderendo apoditticamente al giudice di prime cure. Occorre allora esaminare come si è espressa la corte nella sentenza impugnata. 1.8.1 Immediatamente si pone il quesito sulla sussistenza o meno di violazione dell'articolo 112 c.p.c., che la rubrica affianca alla asserita omessa motivazione. Il giudice d'appello esamina il primo motivo del gravame osservando che "l'appellante sostiene che la sentenza sarebbe erronea laddove non ha riconosciuto il risarcimento del danno ovvero la somma a titolo di indennizzo e/o di (mancata) restituzione" per il mezzo Iveco. Osserva allora che "il Tribunale ha ricostruito il tenore delle domande" dell'attrice, che aveva chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto "per inadempimento della convenuta a seguito di diffida ad adempiere" ex articolo 1454 c.c. "ovvero, in via subordinata, la risoluzione del contratto per mancato pagamento di lavori di riparazione relativi ad uno dei due mezzi ... nonché per ripetuto ritardo nel pagamento dei canoni". La corte territoriale, dopo avere esaminato la questione del mancato pagamento dei canoni e altresì quella del rimborso del pagamento per il mezzo Merlo, afferma: "Allo stesso modo la questione è stata affrontata per l'autocarro, ma con riguardo alla circostanza che il veicolo era stato rubato ... tenendo presente che le richieste di indennizzo e/o risarcimento ... riguardavano solo il pagamento «a titolo risarcitorio e/o restitutorio ovvero indennitario e/o ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., della somma pari ai canoni imputabili a titolo contrattuale al predetto mezzo ... dal mese di maggio 2009 sino alla scadenza contrattuale» ... risultando inoltre ovvio che la possibilità di riconoscere qualsiasi forma di risarcimento e/o indennizzo dipende dalla--'N, soluzione della questione concernente il furto dell'autocarro e della correlativa ipotizzata responsabilità del conduttore: questione che sarà trattata nell'ambito dei motivi d'appello che ad essa si riferiscono" (sentenza, pagine 5-6). 1.8.2 In seguito, esaminando il quarto motivo (sentenza, pagine 8ss.), la corte territoriale ne identifica il contenuto nel censurare la sentenza "laddove ha attribuito a causa non imputabile al conduttore la mancata restituzione dell'autocarro ... in relazione al furto". Qui la corte argomenta sull'interpretazione dell'articolo 1588, primo comma, c.c. (per cui il conduttore risulta responsabile, tra l'altro, per la perdita della cosa che avvenga durante la locazione se non prova che ciò è derivato da causa che non gli è imputabile), anche alla luce di Cass. 11005/2006 invocata nel motivo, per giungere ad affermare che il Tribunale ha correttamente applicato il principio dettato del suddetto arresto di legittimità, "avendo assunto che l'evento del furto non fosse di per sé idoneo ad escludere la responsabilità del conduttore, ma anche alle circostanze concrete in cui esso avvenne fossero tali da escludere tale responsabilità", essendo stato utilizzato il bene secondo la funzione attribuitagli nel contratto e compatibilmente alla sua natura, rilevando altresì che le circostanze del furto non erano state contestate in primo grado e argomentando al riguardo. 1.8.3 Infine, a proposito del quinto motivo relativo a domanda ex articolo 1221 c.c. - che, secondo l'appellante, non era tardiva, per far insorgere la responsabilità non occorrendo comunque costituzione in mora per l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto - la corte territoriale condivide l'asserto del primo giudice sulla tardività dell'articolo 1221 c.c. in quanto invocato solo nella conclusionale, e sulla novità della domanda in tal modo introdotta rispetto a quella, già presentata, ex articolo 1588 c.c. (cioè quella vagliata nel quarto motivo); rimarca altresì che il Tribunale, pur ritenendo la tardiva, l'aveva comunque esaminata, con esito pure condivisibile. 1.9 Dunque, per quel che emerge dalla elaborata motivazione della sentenza, la questione del risarcimento e/o indennizzo per l'autocarro non riconsegnato era inserita nel primo, nel quarto e nel quinto motivo, e in tutti e tre la corte territoriale (a prescindere naturalmente dalla condivisibilità o meno di quanto afferma) si è pronunciata. Non è dunque sostenibile che il giudice d'appello, violando l'articolo 112 c.p.c., non si sia pronunciato sulla domanda di risarcimento relativa all'autocarro; e d'altronde non si può affermare che non si sia pronunciato per avere considerato anche la correlata questione del furto. Il primo motivo del ricorso in esame tenta di ricondurre la sua censura l'articolo 112 c.p.c. mediante, per così dire, l'estromissione della questione del furto dalla domanda risarcitoria: "la circostanza del furto ... non può assolutamente influire sull'obbligo risarcitorio ... né, peraltro, può influire sull'obbligazione restitutoria" (ricorso, pagina 9). Il che, tuttavia, concerne la fondatezza o meno degli argomenti che sono stati esposti dalla corte territoriale per disattendere, come si è visto, i motivi primo, quarto e quinto, e non è quindi atto a sostenere una violazione dell'articolo 112 c.p.c. 1.10 Soprattutto, comunque, la ricorrente costruisce la pretesa violazione suddetta sostenendo che il giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciare sul motivo "più liquido", senza però identificarlo fra i cinque motivi che emergono essere stati presentati dalla stessa sentenza impugnata, mentre nella premessa del ricorso (pagine 6s.) la ricorrente stessa si guarda dall'indicare specificamente quali erano le censure presenti nell'atto d'appello e come erano articolate, esprimendosi invece in modo al tempo stesso globale e impreciso: si sarebbero riproposte integralmente le conclusioni precisate in primo grado "sostenendo, fra gli altri (sic), quanto al mancato riconoscimento del risarcimento, che una volta dichiarata la risoluzione per grave inadempimento ... consistente nel mancato pagamento dei canoni a decorrere dal mese di marzo 2008, non si comprendeva come non si fosse fatto conseguire il risarcimento del danno, sempre richiesto e precisato, il quale necessariamente consisteva, appunto, nella mancata percezione dei canoni... Rilevava inoltre che tutto del mezzo era fatto successivo alla risoluzione del contratto, ininfluente ai fini della determinazione del risarcimento, e che al più, laddove il mezzo fosse stato restituito, esso avrebbe potuto interferire con la riduzione della posta risarcitoria... Evidenziava in ogni caso che anche il fatto del furto ... doveva imputarsi" a controparte. 1.11 L'assenza di una specifica censura non vagliata trova conferma anche nell'avere la ricorrente tratto i passi che avrebbero manifestato questo motivo "più liquido" da luoghi diversi dell'atto d'appello: il primo stralcio a pagina 18, il secondo nelle pagine 25-26, il terzo nelle pagine 28-29, il quarto nelle pagine 35-37; tutti poi a loro volta non completi e compatti, bensì selezionati e decurtati come attesta la presenza di puntini tra i periodi. Da tutto ciò deriva che il motivo "più liquido" altro non è che una estrapolazione artificiosa di alcune argomentazioni sparse nei vari motivi che l'atto d'appello aveva sottoposto alla corte territoriale, motivi che questa ha esaminato, e per i quali non è sostenibile che sia incorsa in omessa pronuncia. 1.12 Né, tantomeno, è sostenibile la presenza di omessa motivazione, poiché questa viene denunciata in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. senza però indicare poi nella illustrazione del motivo quale sarebbe il fatto discusso e decisivo su cui il giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi. 1.13 In conclusione, il primo motivo del ricorso risulta inammissibile in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., in quanto, in ultima analisi, non è sufficientemente identificato e illustrato il presunto motivo, ulteriore rispetto ai cinque motivi vagliati nella sentenza impugnata, che il giudice d'appello non avrebbe esaminato: il che, infatti, non si rinviene in realtà, per quanto sopra ampiamente riportato, nella esposizione del motivo, e non trova adeguato sostegno nella premessa del ricorso, sempre per quanto già rilevato. Parimenti, non è stata fornita l'identificazione del fatto discusso e decisivo oggetto della censura ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., per cui anche tale censura è inammissibile. 2.1 n secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 1453-1458 c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. e ancora, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti. Si richiamano dei passi della sentenza impugnata, già invocati nel precedente motivo (nelle pagine 15-16 del ricorso). Anche in questo caso (come la ricorrente aveva fatto - si nota per inciso - allo scopo di individuare, per la censura precedente, il motivo "più liquido") la citazione non è né continua né unitaria, bensì viene estratta in luoghi diversi dell'apparato motivazionale. Dapprima si riporta il passo (già sopra richiamato nell'esame del primo motivo) in cui la corte territoriale, dopo avere esaminato in parte il primo motivo d'appello, afferma che per l'autocarro "qualsiasi forma di risarcimento e/o indennizzo dipende dalla soluzione della questione concernente il furto ... e della correlativa ipotizzata responsabilità del conduttore" (sentenza, pagina 6). In secondo luogo, si richiama il passo in cui la corte ribadisce che per l'autocarro la domanda di "pagamento a titolo risarcitorio di un importo corrispondente al valore di locazione imputabile a detto mezzo" per le mensilità da maggio 2009 a giugno 2013 (scadenza del contratto) "dipende dalla soluzione della questione relativa alla mancata restituzione" di esso (sentenza, pagina 8: il passo si rinviene alla conclusione dell'esame del terzo motivo d'appello). In terzo luogo, si invoca un passo in cui il giudice d'appello riconosce che il primo giudice ha ben evidenziato, in riferimento all'articolo 1588, primo comma, c.c., che la fondatezza della domanda risarcitoria (di cui alla precedente citazione) deve valutarsi in base ai fatti allegati a suo fondamento sulla responsabilità del conduttore per il perimento del bene, e che tale domanda "è stata proposta assunto il furto quale conseguenza dell'inadempimento". Si tratterebbe, secondo la ricorrente, di un passo presente nella pagina 11, § 5; tale settore motivazionale attiene al quinto motivo d'appello, mentre la frase qui richiamata si rinviene all'incipit- ,- (>13 dell'esame del quarto motivo, a pagina 8, § 4. La ricorrente aggiunge che "alla medesima pagina si darebbe apoditticamente atto che la domanda formulata sarebbe "(...) basata sull'applicazione dell'art. 1588 c.c.": ma questo inciso non si rinviene a pagina 8, § 4, bensì a pagina 11, § 5, dove il giudice d'appello esamina il quinto motivo attinente alla domanda ex articolo 1221 c.c. Subito dopo questo richiamo a stralci motivazionali, la ricorrente trascrive le precisate conclusioni del primo grado (ricorso, pagine 18-20), due brevi passi (che non integrano frasi complete) della sua prima memoria ex articolo 183 c.p.c. e infine un passo tratto dal ricorso ex articolo 700 c.p.c. del 20 aprile 2009 e un altro da memoria "autorizzata all'udienza del sub procedimento in data 5 maggio 2009", per desumerne che "affermare, come ha fatto la Corte di Appello, che la domanda risarcitoria sarebbe stata proposta assumendo il furto quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di custodia della cosa locata non soltanto rappresenta una omessa pronuncia ovvero la totale assenza di motivazione - poiché tale affermazione riprende, apoditticamente, quanto affermato dal Tribunale -, ma, se del caso, comporta un totale - immotivato - distacco della pronuncia con gli atti processuali sia di primo grado che di appello, con abnormità della stessa". Il motivo conclude sostenendo che nella sua "totale assenza di motivazione" la sentenza impugnata non avrebbe "preso in considerazione le richieste dell'appellante ed i suoi atti processuali", al contrario fondando la pronuncia su "fatti non sono mai invocati, ma assolutamente inconferenti ai fini del riconoscimento di qualsivoglia risarcimento". 2.2.1 Non si comprende in che cosa consisterebbero la denunciata violazione o falsa applicazione degli articoli 1453-1458 c.c. Non è invero sostenibile, in particolare, che dimostri la violazione o la falsa applicazione di tali articoli il loro inserimento (in verità non dell'articolo 1458 c.c.) nelle precisate conclusioni di primo grado riportate, né che sia il giudice di legittimità a doverle trarre dalle argomentazioni degli atti che qui poi vengono riportate e che però non menzionano queste norme. In realtà, il motivo è una specie di nuova versione di quello precedente: e infatti nella rubrica, dopo il riferimento ai suddetti articoli in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., ritorna a denunciare omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. e all'omesso esame di fatto decisivo e discusso in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. 2.2.2 Quanto a queste due censure, è ineludibile il richiamo, allora, di quel che già si era evidenziato in relazione al primo motivo del ricorso: il giudice non è incorso nella violazione dell'articolo 112 c.p.c., non essendo stato individuato, in particolare, il motivo su cui tale violazione sarebbe ricaduta. Né apporta modifiche, quanto all'esito della doglianza, l'inserimento di ulteriori estrazioni da altri atti processuali: le precisate conclusioni di primo grado e i passi già sopra indicati, che soltanto costituiscono, a ben guardare, di un affastellamento di argomentazioni che nelle relative fasi processuali la ricorrente aveva versato. Questi elementi, infatti, non giungono a inficiare quanto sopra si è evidenziato: il giudice d'appello ha esaminato tutti i motivi del gravame, e quindi non ha violato, nel senso di omessa pronuncia, l'articolo 112 c.p.c. 2.2.3 Né, tantomeno, l'inserimento di queste estrazioni da precedenti atti processuali è bastante per attribuire adeguatamente al giudice l'omesso esame di fatto discusso e decisivo, apportando invero una varietà di contenuti tale che non consente di identificarlo. 2.2.4 Tutto il secondo motivo risulta pertanto inammissibile. 3.1 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1453-1458 c.c. nonché dell'articolo 1588 c.c. Richiamando ancora i tre passi della motivazione dell'impugnata sentenza inseriti nel primo motivo del ricorso, si sostiene che il giudice d'appello prenda le mosse da una errata interpretazione delle norme relative alla risoluzione contrattuale e ai conseguenti obblighi restitutori e risarcitori, "anteponendo surrettiziamente la sussistenza di fatti (i.e. la responsabilità del conduttore per il perimento del bene) non richiesti dalla fattispecie di legge invocata". Come già esposto nell'atto d'appello il furto e la conseguente mancata riconsegna, sopravvenuti "ai gravi inadempimenti che hanno determinato la pronuncia di risoluzione", non potrebbero incidere sugli obblighi risarcitori e restitutori di chi, col suo grave inadempimento, avrebbe cagionato la risoluzione. Dal terzo passo citato della motivazione emergerebbe poi che sarebbe stato l'articolo 1588 c.c. "la norma invocata ai fini di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo risarcitorio". Detta norma non sarebbe stata invocata e comunque non sarebbe applicabile nella fattispecie, in quanto regolante una "naturale obbligazione connessa con un valido ed esistente vincolo contrattuale". Una volta accertato che quest'ultimo si è risolto per l'inadempimento del "custode", tra questi e la cosa non vigerebbe più lo statuto della mera custodia, appunto quale obbligazione contrattuale, bensì quello della restituzione "come effetto necessitato dalla cagionata risoluzione del contratto". E dunque l'obbligo restitutorio sarebbe un effetto del tutto distinto dal risarcimento: "quest'ultimo, infatti, rappresenta la conseguenza sanzionatoria in capo al debitore inadempiente che ha causato lo scioglimento del rapporto contrattuale", e a fronte di ciò, in via del tutto eventuale, opererebbe la compensati° lucri cum damno quando il bene fosse restituito come conseguenza dello scioglimento del contratto. Ma tale compensati° non opererebbe "qualora il debitore non sia in grado di effettuare la restituzione", e non potrebbe comunque "incidere sulla posta risarcitoria che, sino a prova contraria e sino ad eventi parzialmente estintivi del debito risarcitorio, tale resta nella sua integralità". 3.2.1 II motivo censura, come si è visto, il terzo passo della motivazione della sentenza impugnata già richiamato e trascritto nel primo motivo del ricorso, che attiene all'esame del quarto motivo del gravame. Tale quarto motivo, per quanto emerge dalla motivazione della sentenza, non concerneva quel che è stato ora riversato nel motivo in esame, bensì riguardava proprio l'interpretazione dell'articolo 1588, primo comma, c.c., relazione ai presupposti della responsabilità del conduttore nella fattispecie ivi disciplinata ("Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile"). In particolare, l'appellante - riporta ancora la corte territoriale - lamentava che il primo giudice "non avrebbe fatto corretta applicazione del principio affermato da Cass. Sez.1, Sentenza n. 11005 del 12/05/2006 ... con la quale la Suprema Corte avrebbe chiaramente riconosciuto «che addirittura un evento alluvionale non può rappresentare un fatto idoneo ad escludere la responsabilità del locatario di azienda, il quale nella specie era stato dunque condannato al risarcimento del danno per il perimento del bene (azienda)»". 3.2.2 Dunque, le argomentazioni del motivo in esame sono eccentriche - con conseguente inammissibilità - rispetto alla questione che veniva affrontata dal giudice d'appello, e nel cui ambito invece il passo motivazionale censurato ("il Tribunale ha bene evidenziato, con riferimento al disposto dell'art. 1588 comma 1 c.c., che la fondatezza della domanda risarcitoria, formulata nei termini che si sono ricordati nella parte conclusiva del punto che precede, deve essere valutata alla stregua dei fatti posti a fondamento della stessa e tempestivamente allegati da parte attrice in ordine alla responsabilità del conduttore per il perimento del bene; domanda che è stata proposta assunto il furto quale conseguenza dell'inadempimento") era pertinente al motivo del gravame, subito riassunto dalla corte territoriale come segue: "Con il quarto motivo l'appellante sostiene che la sentenza sarebbe erronea laddove ha attribuito a causa non imputabile al conduttore la mancata restituzione dell'autocarro ... in relazione al furto". 3.2.3 D'altronde, come sopra già si è rilevato, nella premessa del ricorso non è stato indicato in modo specifico e comunque sufficiente il quarto motivo dell'appello, né tale indicazione è fornita dalla illustrazione del presente motivo del ricorso. Il che conduce ancora una volta alla inammissibilità di quest'ultimo. 4.1 Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1453-1458, 1221 e 1219- (L-17 c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 183 e 345 c.p.c. e omessa pronuncia, e ancora, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., "omessa valutazione di un punto rilevante ai fini della controversia". Qui il riferimento è al quinto motivo d'appello, in relazione al quale viene trascritta la motivazione con cui la corte territoriale lo ha disatteso (pagina 11 della sentenza impugnata). La corte ha rigettato la censura che sosteneva che la domanda proposta ex articolo 1221 c.c. non era stata presentata tardivamente e che "comunque per far insorgere tale responsabilità non era necessaria la costituzione in mora, stante l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto". Osserva la ricorrente che l'argomentazione del giudice d'appello relativa all'articolo 1221 c.c. sarebbe errata sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Sotto il profilo processuale, "l'asserto che la mora sarebbe stata sollevata soltanto nella comparsa conclusionale e dunque sarebbe tardiva" sarebbe contraddetto dagli atti di causa. Prescindendo infatti dalla nozione di mora, "definizione giuridica legalmente e automaticamente stabilita ed imposta sulla base della sussunzione alle fattispecie concrete descritte dalla legge", basterebbe che la richiesta della restituzione dei beni rappresentasse "fatto storico di costituzione in mora; la qual cosa è stata pacificamente allegata e provata nel processo di primo grado". Si richiama, al riguardo, il ricorso - contemporaneo alla prima memoria ex articolo 183 c.c. - ex articolo 700 c.p.c. del 20 aprile 2009 ove un passo, riportato, vi farebbe riferimento, e si argomenta anche sull'allegato di tale ricorso, consistente in comunicazioni tra le parti. La loro mancata considerazione sarebbe stata "oggetto di appello", nelle pagine 37-38 del relativo atto (di cui si riporta uno stralcio, nelle pagine 33-31 del ricorso); la corte territoriale, però, avrebbe "totalmente omesso sia di argomentare e motivare, sia di pronunciare sia di dare atto della esistenza di siffatti elementi' ' / di prova scritta", tale mancata valutazione non trovando argomento "se non in una omessa ovvero contraddittoria motivazione", così giungendo al vizio di cui all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. Sarebbe pertanto errato affermare che "la richiesta di restituzione e la mancata restituzione (e dunque lavora) siano state allegate soltanto in comparsa conclusionale"; e il richiamo all'articolo 1221 c.c. non sarebbe stato "la proposizione di una domanda nuova", bensì "atto di qualificazione di fatti pacifici e dunque argomentazione difensiva". E pertanto, "anche nella subordinata ipotesi di applicazione dell'art. 1221 ... ingiustamente negata dalla Corte, la società PSL sarebbe stata onerata di provare il fatto - ovviamente non allegato e non provato - che il mezzo sarebbe stato ugualmente sottratto anche presso la società PT, e dunque con conseguente accoglimento delle richieste di PT". 4.2 A tacer d'altro (tra cui la violazione dell'articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c. per le modalità di riferimento già sopra descritte), la produzione - che sarebbe stata effettuata, secondo la ricorrente - di documentazione relativa alla richiesta di restituzione dei mezzi locati che avrebbe avanzato la locatrice alla conduttrice, a prescindere dalla sua conformità o meno all'articolo 1219 c.c., non vale di per sé come proposizione di una specifica domanda ai sensi dell'articolo 1221 c.c. (la sua peculiarità/distinzione rispetto alla responsabilità ex articolo 1588 c.c. è stata infatti sottolineata dal giudice d'appello nel rigettare il quinto motivo del gravame), la quale, d'altronde, configura anche gli oneri probatori, i quali certamente non possono essere determinati da elementi introdotti per la prima volta nella comparsa conclusionale. La tardività della domanda affermata da entrambi i giudici di merito risulta quindi condivisibile, per cui il motivo (circoscritto nella sua sostanza effettiva a questa tematica, nonostante l'ampia rubrica che lo introduce) non merita accoglimento. 5.1 Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1453-1454, 1375 e 1221-- c.c., 115 e 345 c.p.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. Si afferma che la censura concerne "questioni sollevate con l'appello avverso la sentenza di prime cure, laddove non avrebbe riconosciuto la risoluzione del contratto già con riferimento alla intimata diffida ad adempiere" (non viene comunque identificato il motivo con cui sarebbero state sollevate). Richiamato subito dopo un passo assai conciso (una frase neppure integra) che costituirebbe "la doglianza sui ritardi esposta nell'atto di citazione in primo grado", e richiamati altresì i documenti prodotti quali nn.2 e 34 (si presume nel fascicolo di primo grado), si inserisce poi un passo, presumibilmente di un atto difensivo che però non viene identificato (ricorso, pagine 33-34). Si riporta quindi una parte della motivazione con cui il giudice d'appello ha disatteso il primo motivo del gravame (pagine 5-6 della sentenza) per affermare come segue: "Tale esposizione dunque, laddove dovesse intendersi come pronuncia, ma così non è, è chiaramente priva di ragionamento proprio e motivazione decisoria, fatte salve le censure già esposte, nonché quelle che seguono". 5.2 È evidente che in quest'ultima frase - che da sola, in effetti, racchiude la censura di cui tutte le precedenti frasi svolgono nel motivo funzione prodromica - non è possibile identificare la violazione o la falsa applicazione di tutte le norme invocate nella rubrica del motivo, potendosi al più ricondurre la critica al piano motivazionale, senza peraltro operare detta critica in modo a sua volta specifico, bensì imputando soltanto la mancanza di un "ragionamento proprio" e di una "motivazione decisoria" con un asserto palesemente generico. Il motivo, pertanto, patisce di inammissibilità per la incompletezza del suo contenuto. 6.1 Il sesto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1366, 1375, 1453 e 2756 c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e discusso; il tutto "sulla diffida ad adempiere ejo alla richiesta di risoluzione avente ad oggetto il mancato pagamento della somma relativa alla riparazione del mezzo «Merlo»". L'attuale ricorrente "aveva censurato la sentenza del Tribunale" per avere affermato che, poiché il contratto di locazione prevedeva al suo articolo 5 "l'obbligo in capo a PSL nei confronti di PT in alternativa al pagamento diretto del solo «rimborso» delle spese", e che quando l'attuale ricorrente aveva chiesto a controparte il pagamento della riparazione già effettuata, non avendo a sua volta pagato la locatrice il riparatore, "allora di rimborso non si sarebbe trattato". Segue (pagine 36-37) un ampio stralcio, inequivocamente dell'appello (pur senza indicare a quale motivo appartenesse), per poi aggiungere il suddetto articolo 5 del contratto: "... Sono altresì a carico di [OSCURATO:PERSONA] tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, tasse automobilistiche e quanto necessario alla gestione della detta macchina operatrice e l'autocarro che verranno pagate direttamente da PSL o rimborsate a [OSCURATO:PERSONA] previa espressa autorizzazione...". La corte territoriale, rispondendo nelle pagine 6-7 della sentenza al secondo motivo d'appello, avrebbe rigettato "ancora una volta senza peraltro argomentare sulle questioni proposte", riguardo al prospettato inadempimento della conduttrice che, ricevuto il mezzo riparato, non aveva corrisposto le somme dovute, e ciò "contrariamente a quanto con chiaro vizio di extrapetitum che con vizio logico giuridico, nonché di totale fraintendimento di circostanze di fatto". Il che sarebbe stato effettuato dal giudice d'appello nel passo seguente, che davvero sussiste a pagina 6 della sentenza: "... contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, non si tratta di una mera interpretazione formalistica della clausola contrattuale che prevedeva il rimborso. La clausola contrattuale, nel prevedere il rimborso e quindi previo pagamento delle spese di riparazione da parte della società appellante con successiva rifusione da parte della società appellata, rispondeva ad un preciso interesse di PSL s.r.I., la quale, se [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse provveduto al pagamento del dovuto al soggetto incaricato delle riparazioni, si sarebbe trovata esposta al rischio dell'esercizio del diritto di ritenzione sul mezzo spettante a quest'ultimo." Ad avviso della ricorrente, ciò integrerebbe un extra petitum dato che "la difesa aveva mai sollevato una siffatta circostanza", e inoltre sarebbe contraddittorio, errato in diritto e non giustificante alcunché. Si afferma che non sarebbe stato "mai contestato che il mezzo, danneggiatosi nel luglio 2007, già in data 17 luglio era stato riparato e consegnato a PSL, che pacificamente continuava a goderne" (si riporta quindi uno stralcio della citazione al riguardo), aggiungendo che il diritto di ritenzione è esercitabile solo finché chi esegue le riparazioni ha ancora il possesso del bene riparato; se ne deduce che la motivazione del giudice d'appello sarebbe "attentamente illogica ed errata" e che "resta che PSL ha effettuato il pagamento dovuto in data 11 giugno 2008" come risulterebbe dal verbale della udienza del giorno seguente; si richiama inoltre il contenuto di una comunicazione attorea del 16 luglio 2008, prodotta nel fascicolo cautelare, sul trattenimento di detto esborso, e ciò dunque "decorsi i termini della diffida stessa (15 giorni) ricevuta da PSL in data 28 gennaio 2008 ... e quindi mesi dopo la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in date 5-6 marzo 2008, senza rinunce alcuna agli effetti oramai determinatisi". 6.2 II motivo, a tacer d'altro (con particolare riguardo alla identificazione che pretende l'articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c.), critica una argomentazione di diritto che il giudice d'appello aveva inserito nel rigetto del secondo motivo, ovvero il fatto che - giuridicamente appunto indiscutibile - sussiste il diritto di ritenzione del riparatore sul mezzo riparato. Tale argomentazione non costituisce, ovviamente, a prescindere da ogni altro profilo, la violazione delle norme invocate nella rubrica, né comporta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso. Il motivo, pertanto, risulta contenutisticamente eccentrico, e quindi inammissibile, a prescindere dal fatto che, se non patisse tale vizio di carente pertinenza, sarebbe comunque infondato. 7.1 Il settimo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 1183 c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo ed errata interpretazione della domanda. Quanto al ritardato pagamento dei canoni di locazione cui era inizialmente incorsa la conduttrice che poi aveva sospeso definitivamente dal marzo 2008 il pagamento stesso, il giudice d'appello avrebbe "errato in diritto nel non considerare come, in assenza di un termine contrattuale, della società poteva pretendere il pagamento <<statim», ed altresì come, trattandosi di contratto di locazione, alcun senso aveva lasciare prevedere il pagamento che superasse anche di un sol giorno il percorso del mese di competenza", contrastando la corte territoriale con i principi di buona fede e di certezza giuridica nell'ammettere che, "poiché non vi era una data e poiché le fatture venivano emesse a fine mese, queste potevano venire saldate senza che la PT potesse pretendere da PSL un esborso pronto e soprattutto certo nella data". Avendo poi il giudice d'appello ritenuto che i documenti prodotti dall'appellante "non spostano alcunché rispetto alla valutazione fatta dal Tribunale", si riporta la frase di una "lettera sub doc. 3 di citazione", uno stralcio del ricorso cautelare, con riferimento al doc. 9 del ricorso cautelare stesso e un ampio stralcio della lettera del 3 gennaio 2008 prodotta in primo grado quale doc. 15. Si afferma quindi che quando alla data di emissione delle fatture "queste pacificamente avvenivano a fine mese di competenza, con rimessa diretta", argomentando ulteriormente nel senso che "tutto ciò non giustifica, se non involgendo un ragionamento viziato nella motivazione ed errato in diritto, alcuna giustificazione dello stato di totale aleatorietà, laddove, per tabulas, [OSCURATO:PERSONA] pretendeva un pagamento immediato e la PSL pagava quanto «le faceva comodo». E ciò, soprattutto come detto tenendo conto delle rispettive condizioni delle parti, del principio di buona fede, posto che, allorquando il pagamento veniva richiesto, a fine mese, il PSL aveva già goduto del bene". Avrebbe dunque "sostanzialmente errato" il giudice d'appello "ritenendo che poiché la fattura veniva emessa a fine mese, allora voleva dire che questa poteva essere pagata ancora a distanza di ulteriori 25 giorni"; pertanto, poiché "prassi non vi era e non vi poteva essere", sarebbe immotivata e contraddittoria l'affermazione del giudice d'appello che riconosce, a proposito del terzo motivo del gravame, pagata "nel pieno rispetto della prassi seguito per i pagamenti" una fattura invero pagata 23 giorni dopo la sua emissione. 7.2 II motivo è palesemente fattuale, in quanto, sulla base infatti di elementi documentali e di argomentazioni proprie del giudizio di merito come quelle estratte dal ricorso cautelare, mira ad una ricostruzione diversa rispetto a quella del giudice d'appello della volontà delle parti in ordine al termine di pagamento dei canoni mensili, ricostruzione che la corte territoriale ha effettivamente svolto nel vaglio del terzo motivo (in particolare pagina 7) con una motivazione che, d'altronde, non può certo definirsi che abbia omesso l'esame di un fatto decisivo e discusso, peraltro neppure identificabile nella illustrazione del motivo, formulata come propria di un gravame. Patisce pertanto una evidente inammissibilità. 8.1 L'ottavo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1453-1458, 1588, 1590 c.c., 115 e 345 c.p.c., nonché "omessa motivazione". La ricorrente ritiene censurabile tutta la motivazione relativa al quarto motivo d'appello ("intero § 4 della sentenza") che, "a fronte di un contratto che di fatto prevedeva l'uso sino a «fine vita» del bene locato, ha ritenuto che dovesse essere il locatore a rispondere del tutto", male interpretando Cass.11005/2006. Ad avviso della ricorrente, infatti, "proprio quelle circostanze che avrebbero dovuto essere prese in considerazione quale fonte di responsabilità di PSL", cioè il fatto che l'autocarro, quando avvenne furto, fosse stato lasciato fuori, in luogo pubblico, anziché custodito all'interno dei locali della conduttrice, e il fatto che avrebbe dovuto essere munito di antifurto satellitare a carico della conduttrice in forza del contratto, rappresenterebbero "un chiaro travisamento argomentativo della Corte". 8.2 II motivo non si spinge ad ulteriori illustrazioni, e pertanto, consistendo solo in alcuni asserti (relativi d'altronde, in massima parte, a profili fattuali), deve ritenersi privo di motivazione, e quindi inammissibile. 9.1 Il nono motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., ultrapetizione e, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 345 c.p.c., nonché dell'articolo 2697 c.c.; denuncia altresì, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e discusso e omessa motivazione. Sempre a proposito della motivazione con cui il giudice d'appello ha disatteso la quarta censura del gravame, il motivo prende le mosse dai suoi ultimi due capoversi, relativi all'assicurazione dei macchinari locati, sostenendo che il giudice di prime cure "nulla ha pronunciato sul punto relativo al contratto di assicurazione invocato da controparte", la quale non ha proposto appello incidentale, e che il giudice d'appello "ha preteso senza alcuna indagine e tantomeno senza alcuna motivazione di inferire che vi sarebbe stato un contratto di assicurazione che avrebbe dovuto risarcire la PT, e dunque alcun danno da furto vi sarebbe". In realtà il contratto non esisterebbe e comunque non sarebbe mai "entrato ritualmente agli atti"; contesta poi la ricorrente la generica affermazione del giudice d'appello "che la pretesa esistenza dell'assicurazione contro il furto sarebbe inoltre stata affermata nella denuncia di furto agli atti e che tale affermazione non sarebbe stata contestata da PT", rilevando che l'affermazione della esistenza di polizza nella denuncia di furto "non indica di quale polizza si tratti e soprattutto chi ne sia il beneficiario nonché il soggetto titolare", che il documento non può essere contestabile articolo 115 c.p.c. e che la esistenza di una polizza avrebbe dovuto portare a provare che era stata escussa nonché la sussistenza dei presupposti per la applicazione della compensati° lucri cum damno". Si richiama, poi, quanto era stato esposto nella citazione sull'articolo 5 del contratto che sarebbe "stato provato con la produzione delle fatture emesse da PT a PSL e dagli estratti di Banca dei relativi pagamenti", osservando altresì che l'affermazione attorea sull'assicurazione non sarebbe stata contestata da controparte; mancherebbe inoltre prova d'indennizzo all'attrice derivante dall'inesistente assicurazione contro il furto, e onere probatorio sarebbe al riguardo della conduttrice, la quale avrebbe potuto deferire il giuramento decisorio. 9.2 Come dimostra il riassunto appena concluso del motivo, si tratta di una critica direttamente fattuale, che sarebbe propria di un gravame, e che non integra le censure indicate nella rubrica; d'altronde l'argomento della inesistenza dell'assicurazione di cui il giudice d'appello afferma essere stata prodotta copia della polizza nel giudizio di primo grado rientrerebbe semmai nell'articolo 395 n.4 c.p.c. Peraltro, il quarto motivo d'appello non è stato rigettato sulla base della questione dell'assicurazione - si ricorda che con tale motivo l'attuale ricorrente "sostiene che la sentenza sarebbe erronea laddove ha attribuito a causa non imputabile al conduttore la mancata restituzione dell'autocarro ... in relazione al furto" (così lo descrive il giudice d'appello e si è già visto che nel ricorso non sono specificati i motivi del gravame), e tale questione, a ben guardare, è un argomento ad abundantiam e comunque non decisivo che il giudice d'appello . ha inserito proprio alla conclusione dell'esame del motivo. Anche questa censura, dunque, risulta inammissibile. 10.1 Il decimo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., error in procedendo e violazione di legge. La censura riguarda l'affermazione del giudice d'appello che, non essendo state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie, queste dovevano ritenersi abbandonate e quindi oramai inammissibili: secondo la ricorrente "la mancata proposizione della precisazione delle conclusioni non è affatto circostanza pacifica a dimostrazione della rinuncia alle istanze istruttorie", le quali sarebbero state proposte anche ex articolo 345 c.p.c. "e dunque se del caso ed in via di estremo subordine", anche in relazione ad eventuali - ma non credute - esigenze probatorie sopravvenute. Inoltre il giudice d'appello avrebbe "contraddittoriamente ed ingiustamente deciso sulla base di un documento di fatto inesistente", cioè il contratto di assicurazione, ma nonostante ciò "ha ritenuto di negare le istanze istruttorie" dell'attuale ricorrente (in particolare "il quesito sub lett. c"). 10.2 n contenuto del motivo è confuso: non si comprende quale norma sarebbe stata violata dal giudice d'appello, né, a monte, quale sia l'interesse processuale concreto che sorregge questa che è comunque una censura di rito. La stessa ricorrente, a ben guardare, non adduce la necessità delle prove che sarebbero state riproposte, assumendo anzi che erano state presentate "se del caso ed in via di estremo subordine", senza comunque affermare che il caso di opportunità si era configurato. Inconferente è d'altronde l'argomento finale che mette in contrapposizione la censura precedente (nella parte in cui sarebbe riconducibile comunque all'articolo 395 n.4 c.p.c.) con l'ammissione delle istanze istruttorie. Il motivo risulta quindi inammissibile. 11. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un (--2-77 / ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 19823/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris