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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 20499/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24519-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; Oggetto R.G.N. 24519/2020 Cron.

Rep.

Ud. 07/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 144/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/07/2020 R.G.N. 88/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 20 luglio 2020, la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato il reclamo principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e parzialmente accolto quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all’esclusione della detrazione dell’aliunde percipiendum dal lavoratore dal 1° al 31 luglio 2017, come retribuzione propostagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rigettato nel resto, avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore, in esito a procedura di mobilità, il 28 giugno 2016, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e condannato la società a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un’indennità risarcitoria in misura pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, oltre accessori di legge, detratto il detto aliunde percipiendum;

2. con atto notificato il 18 settembre 2020, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso;

3. entrambe le parti costituite hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.

4. nelle more del giudizio, C.A.I. s.p.a. ha notificato il 23 maggio 2023 la rinuncia al ricorso e il lavoratore, preso atto della rinuncia, ha insistito per la sua condanna alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei propri difensori antistatari:

5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, con la condanna delle ricorrenti al rimborso delle spese, in favore del controricorrente, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391, ultimo comma c.p.c. dichiara l’estinzione del processo e condanna le ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.

Così deciso nella Adunanza camerale del 7 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24519-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; Oggetto R.G.N. 24519/2020 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 144/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/07/2020 R.G.N. 88/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 20 luglio 2020, la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato il reclamo principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e parzialmente accolto quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all’esclusione della detrazione dell’aliunde percipiendum dal lavoratore dal 1° al 31 luglio 2017, come retribuzione propostagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rigettato nel resto, avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore, in esito a procedura di mobilità, il 28 giugno 2016, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e condannato la società a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un’indennità risarcitoria in misura pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, oltre accessori di legge, detratto il detto aliunde percipiendum; 2. con atto notificato il 18 settembre 2020, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; 3. entrambe le parti costituite hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. 4. nelle more del giudizio, C.A.I. s.p.a. ha notificato il 23 maggio 2023 la rinuncia al ricorso e il lavoratore, preso atto della rinuncia, ha insistito per la sua condanna alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei propri difensori antistatari: 5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, con la condanna delle ricorrenti al rimborso delle spese, in favore del controricorrente, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391, ultimo comma c.p.c. dichiara l’estinzione del processo e condanna le ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari. Così deciso nella Adunanza camerale del 7 giug