Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11126/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., p.i. 06600190638, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9153/2016 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 17.10.2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA],Rilevato cheDalla sentenza impugnata si evince che alla [OSCURATO:SOCIETA]. fu notificata daEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella con la quale era richiesto il pagamento dellasomma complessiva di € 109.825,11, di cui € 29.331,02 per omessoversamento di ritenute alla fonte, interessi e sanzioni, e il restante importoa titolo di Iva.

La pretesa, relativa all’anno d’imposta 2010, afferiva adRGN 10282/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1028 2/2017Numero sezionale 8704/2025Numero di raccolta generale 11126/2026importi iscritti a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis,Data pubblicazione 25/04/2026d.P.R. n. 600 del 1973, e 54 bis, d.P.R. n. 633 del 1972.Per quanto qui di interesse, la società, che aveva comunicato un pianodi rateizzazione in venti rate trimestrali, con scadenza della prima ratal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto al debito erariale relativo al primo importo omise ilversamento della terza rata.Dalla iscrizione a ruolo conseguente scaturì l’ulteriore cartella dipagamento, oggetto del presente giudizio, notificata il 21.01.2015 eimpugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Napoli, che denunciò la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalpotere impositivo e il ricorso della contribuente al ravvedimento operoso,per aver pagato la terza rata nel termine della quarta (per il ruolo relativoall’iva si era invece limitata a versare la sola prima rata).Con sentenza n. 21884/2015 il giudice di primo grado accolseparzialmente il ricorso, e cioè in ordine al debito relativo ai mancativersamenti delle ritenute alla fonte, rigettandolo quanto all’Iva.L’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione appellarono lapronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, checon sentenza n. 9153/2016 rigettò l’impugnazione.Il giudice regionale ha ritenuto che risultava che la terza rata era statapagata entro il termine della quarta, con attivazione del ravvedimentooperoso; rilevò invece che l’ulteriore contestazione dell’ufficio, secondo cuile rate successive non risultavano più versate, fosse stata sollevata solo nelcorso del giudizio, e di essa mancava ogni riferimento nella motivazione dellacartella di pagamento, così da essere irrilevante ai fini della decisione dellacausa.L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con tre motivi,chiedendo la sua cassazione, cui ha resistito la società con controricorso,ulteriormente illustrato da memoria.Nell’adunanza camerale del 11 dicembre 2025 la causa è stata assuntaa riserva.Considerato cheL’Agenzia delle entrate si duole:con il primo motivo della violazione falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 e3 bis (vigente ratione temporis) del d.lgv. n. 462/1997, dell'art. 36 bis dPRRGN 10282/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 10238 2/2017Numero sezionale 8704/2025Numero di raccolta generale 11126/2026n. 600/73, nonché dell'art. 13, co. 3, d.lgv. n. 471/1997, in relazione all’art.Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;con il secondo motivo della violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e21octies, l. n. 241/1990, dell’art. 25, dPR n. 602/1973, nonché dell'art. 2697c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;con il terzo motivo la ricorrente dell’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.Preliminarmente deve evidenziarsi che il contraddittorio non risultarispettato perché la ricorrente ha omesso di chiamare in giudizio l’agentedella riscossione, presente invece nei gradi di merito.

Poiché peraltro lacontroversia ha ad oggetto una cartella di pagamento, Equitalia risultasoggetto direttamente interessato alla lite, oltre che litisconsorteprocessuale.Deve pertanto ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei suoiconfronti, facendone onere alla Agenzia delle entrate.

P.Q.MDispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] diRiscossione spa – [OSCURATO:PERSONA] o di chi eventualmente succeduto nellaposizione giuridica del predetto agente.

Assegna alla ricorrente termine digg. 90 dalla comunicazione della suestesa ordinanza per provvedervi.Rinvia a nuovo ruolo la trattazione della causa.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HmeljakRGN 10282/2017Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., p.i. 06600190638, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9153/2016 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 17.10.2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA],Rilevato cheDalla sentenza impugnata si evince che alla [OSCURATO:SOCIETA]. fu notificata daEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella con la quale era richiesto il pagamento dellasomma complessiva di € 109.825,11, di cui € 29.331,02 per omessoversamento di ritenute alla fonte, interessi e sanzioni, e il restante importoa titolo di Iva. La pretesa, relativa all’anno d’imposta 2010, afferiva adRGN 10282/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1028 2/2017Numero sezionale 8704/2025Numero di raccolta generale 11126/2026importi iscritti a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis,Data pubblicazione 25/04/2026d.P.R. n. 600 del 1973, e 54 bis, d.P.R. n. 633 del 1972.Per quanto qui di interesse, la società, che aveva comunicato un pianodi rateizzazione in venti rate trimestrali, con scadenza della prima ratal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto al debito erariale relativo al primo importo omise ilversamento della terza rata.Dalla iscrizione a ruolo conseguente scaturì l’ulteriore cartella dipagamento, oggetto del presente giudizio, notificata il 21.01.2015 eimpugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Napoli, che denunciò la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalpotere impositivo e il ricorso della contribuente al ravvedimento operoso,per aver pagato la terza rata nel termine della quarta (per il ruolo relativoall’iva si era invece limitata a versare la sola prima rata).Con sentenza n. 21884/2015 il giudice di primo grado accolseparzialmente il ricorso, e cioè in ordine al debito relativo ai mancativersamenti delle ritenute alla fonte, rigettandolo quanto all’Iva.L’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione appellarono lapronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, checon sentenza n. 9153/2016 rigettò l’impugnazione.Il giudice regionale ha ritenuto che risultava che la terza rata era statapagata entro il termine della quarta, con attivazione del ravvedimentooperoso; rilevò invece che l’ulteriore contestazione dell’ufficio, secondo cuile rate successive non risultavano più versate, fosse stata sollevata solo nelcorso del giudizio, e di essa mancava ogni riferimento nella motivazione dellacartella di pagamento, così da essere irrilevante ai fini della decisione dellacausa.L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con tre motivi,chiedendo la sua cassazione, cui ha resistito la società con controricorso,ulteriormente illustrato da memoria.Nell’adunanza camerale del 11 dicembre 2025 la causa è stata assuntaa riserva.Considerato cheL’Agenzia delle entrate si duole:con il primo motivo della violazione falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 e3 bis (vigente ratione temporis) del d.lgv. n. 462/1997, dell'art. 36 bis dPRRGN 10282/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 10238 2/2017Numero sezionale 8704/2025Numero di raccolta generale 11126/2026n. 600/73, nonché dell'art. 13, co. 3, d.lgv. n. 471/1997, in relazione all’art.Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;con il secondo motivo della violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e21octies, l. n. 241/1990, dell’art. 25, dPR n. 602/1973, nonché dell'art. 2697c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;con il terzo motivo la ricorrente dell’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.Preliminarmente deve evidenziarsi che il contraddittorio non risultarispettato perché la ricorrente ha omesso di chiamare in giudizio l’agentedella riscossione, presente invece nei gradi di merito. Poiché peraltro lacontroversia ha ad oggetto una cartella di pagamento, Equitalia risultasoggetto direttamente interessato alla lite, oltre che litisconsorteprocessuale.Deve pertanto ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei suoiconfronti, facendone onere alla Agenzia delle entrate. P.Q.MDispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] diRiscossione spa – [OSCURATO:PERSONA] o di chi eventualmente succeduto nellaposizione giuridica del predetto agente. Assegna alla ricorrente termine digg. 90 dalla comunicazione della suestesa ordinanza per provvedervi.Rinvia a nuovo ruolo la trattazione della causa.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HmeljakRGN 10282/2017Consigliere rel. Federici
Sentenza Cassazione n. 11126/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris