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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37244/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 21 novembre 2023 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 12 ottobre 2023 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con il braccialetto elettronico, per i reati di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3, 4 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'art. 61-bis e dall'art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e per vari episodi di importazione di cocaina (capi 2, 8, 10, 11 e 16).

2. Il ricorrente lamenta la motivazione apparente sulle esig nze cautelari, rilevando il sopravvenuto smantellamento della compagine a sociativa, la definitiva interruzione del rapporto lavorativa e la connessa preclusione ad avvicinarsi al porto, il cosiddetto tempo silente.

Censura la deisione per il disinvolto utilizzo della tecnica del copia e incolla e insiste sull'idoneità degli arresti domiciliari a garantire la cautela, non essendo state spiegate le ragioni della possibilità di riorganizzare il florido commercio di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Oggetto del ricorso sono solo le esigenze cautelari e non i gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti all'indagato che il Tribunale del riesame ha tuttavia ricostruito meticolosamente a pag. 3 e 4 dell'ordinanza.

Non è quindi in discussione l'importante ruolo svolto dal Bagnoli nell'ambito dell'associazione per il traffico di stupefacenti, perché, grazie alla posizione privilegiata di portuale della [OSCURATO:PERSONA], era stato impegnato costantemente e per mesi inell'attività di importazione ed esfiltrazione di centinaia di chili di cocaina dal porto ci [OSCURATO:PERSONA].

La risposta in merito alle perduranti esigenze cautelari che impediscono l'applicazione della meno gravosa misura degli arresti domiciliari risiede nelle pag. 5-8 dell'ordinanza.

Il ricorso non si confronta con tale ampia mOtivazione ma riproduce sempre lo stesso schema argomentativo dell'assenza di pericolosità.

Il Tribunale del riesame ha ben spiegato che il Bagnoli aveva acquisito una tale caratura criminale e una tale professionalità nel settore che era ancora attuale il pericolo di recidiva, sia per i contatti con gli ambienti del narcotraffico internazionale, sia per quelli con malavitosi locali, sia per quelli con soggetti operanti fuori dal porto, sia ancora per l'insufficienza dello stipendio di insegnante della moglie a soddisfare il tenore di vita familiare abituato agli introiti del traffico di stupefacenti.

E ciò, quindi, a prescindere dalla cessazione dell'a$sociazione.

Il Tribunale del riesame ha motivatamente escluso la rilevanza del tempo di restrizione in carcere (oltre un anno) e del cosiddetto tempo silente (gli ultimi fatti risalgono al 2021), alla luce del gravissimo quadro indiziario.

Peraltro, va aggiunto che in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d.

"tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispétto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 — 01).

Premessa la duplice presurlzione relativa della custodia cautelare in carcere per il reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale del riesame ha motivato anche sull'inidoneità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico a impedire la reiterazione dei reati, richiamando ancora una volta la rilevante caratura criminale del prevenuto.

L'ordinanza resiste dunque alla censura sollevata, dal momento ha esaminato in dettaglio tutti gli argomenti della difesa e li ha disattesi con argomentazione logica e razionale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q .

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 21 novembre 2023 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 12 ottobre 2023 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con il braccialetto elettronico, per i reati di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3, 4 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'art. 61-bis e dall'art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e per vari episodi di importazione di cocaina (capi 2, 8, 10, 11 e 16). 2. Il ricorrente lamenta la motivazione apparente sulle esig nze cautelari, rilevando il sopravvenuto smantellamento della compagine a sociativa, la definitiva interruzione del rapporto lavorativa e la connessa preclusione ad avvicinarsi al porto, il cosiddetto tempo silente. Censura la deisione per il disinvolto utilizzo della tecnica del copia e incolla e insiste sull'idoneità degli arresti domiciliari a garantire la cautela, non essendo state spiegate le ragioni della possibilità di riorganizzare il florido commercio di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Oggetto del ricorso sono solo le esigenze cautelari e non i gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti all'indagato che il Tribunale del riesame ha tuttavia ricostruito meticolosamente a pag. 3 e 4 dell'ordinanza. Non è quindi in discussione l'importante ruolo svolto dal Bagnoli nell'ambito dell'associazione per il traffico di stupefacenti, perché, grazie alla posizione privilegiata di portuale della [OSCURATO:PERSONA], era stato impegnato costantemente e per mesi inell'attività di importazione ed esfiltrazione di centinaia di chili di cocaina dal porto ci [OSCURATO:PERSONA]. La risposta in merito alle perduranti esigenze cautelari che impediscono l'applicazione della meno gravosa misura degli arresti domiciliari risiede nelle pag. 5-8 dell'ordinanza. Il ricorso non si confronta con tale ampia mOtivazione ma riproduce sempre lo stesso schema argomentativo dell'assenza di pericolosità. Il Tribunale del riesame ha ben spiegato che il Bagnoli aveva acquisito una tale caratura criminale e una tale professionalità nel settore che era ancora attuale il pericolo di recidiva, sia per i contatti con gli ambienti del narcotraffico internazionale, sia per quelli con malavitosi locali, sia per quelli con soggetti operanti fuori dal porto, sia ancora per l'insufficienza dello stipendio di insegnante della moglie a soddisfare il tenore di vita familiare abituato agli introiti del traffico di stupefacenti. E ciò, quindi, a prescindere dalla cessazione dell'a$sociazione. Il Tribunale del riesame ha motivatamente escluso la rilevanza del tempo di restrizione in carcere (oltre un anno) e del cosiddetto tempo silente (gli ultimi fatti risalgono al 2021), alla luce del gravissimo quadro indiziario. Peraltro, va aggiunto che in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispétto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 — 01). Premessa la duplice presurlzione relativa della custodia cautelare in carcere per il reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale del riesame ha motivato anche sull'inidoneità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico a impedire la reiterazione dei reati, richiamando ancora una volta la rilevante caratura criminale del prevenuto. L'ordinanza resiste dunque alla censura sollevata, dal momento ha esaminato in dettaglio tutti gli argomenti della difesa e li ha disattesi con argomentazione logica e razionale. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro
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