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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12854/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso uditi i difensori, Il difensore della parte civile ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e deposita atto di conclusioni scritte e nota spese.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale e in subordine chiede il rigetto del ricoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 settembre 2020, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di diffamazione ai medesimi ascritto perchè il fatto non sussiste.

La condotta contestata era consistita nell'avere pubblicato su "[OSCURATO:PERSONA]" del 5 ottobre 2012 - Cattaneo quale redattore, Padellaro quale direttore responsabile - un articolo contenente le frasi meglio indicate in rubrica, ritenute offensive della reputazione di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca membro della Camera dei Deputati, tratte dal profilo facebook "[OSCURATO:PERSONA]" di cui era responsabile tale [OSCURATO:PERSONA], riferendo in particolare della condanna definitiva del Gianni alla pena di tre anni di reclusione per concussione (condanna in realtà inesistente) e della frase dal medesimo proferita nei confronti della collega on.le [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei lavori parlamentari ("le donne non ci devono scassare la minchia"), concludendo poi l'articolo paragonando il Gianni al noto personaggio cinematografico "[OSCURATO:PERSONA]".

1.1. Nel riformare la sentenza di condanna dei due imputati pronunciata dal Tribunale, la Corte d'appello aveva osservato quanto segue.

1.1.1. Fin dal titolo, l'articolo richiamava la propria fonte, il profilo facebook "[OSCURATO:PERSONA]" di tale [OSCURATO:PERSONA], in cui si erano riportati gli slogan che avevano adottato alcuni dei candidati alle elezioni amministrative siciliane.

Uno di questi era del Gianni.

A commento del motto adottato dal Gianni, "lunga esperienza e giovani idee", nell'articolo si era ricordato come nel profilo fosse stata riportata la notizia della sentenza definitiva di condanna del medesimo ad anni 3 di reclusione per il delitto di concussione, condanna, però, che era risultata dalle emergenze del certificato dei carichi pendenti inviato, sempre al profilo "pecore sicule", da parte di "sostenitori" del Gianni.

Ciò premesso, la Corte milanese aveva osservato come l'articolista [OSCURATO:PERSONA] non avesse inteso diffondere, direttamente, la notizia della condanna del Gianni ma solo riferire quanto il profilo più volte citato (ed evidentemente volto all'informazione dei lettori sui candidati che si erano presentati alle programmate elezioni amministrative siciliane) aveva pubblicato sul tema.

Si era così accompagnata alla notizia della condanna la precisazione della sua già avvenuta smentita.

La Corte poi escludeva potesse dedursi la mala fede del redattore dalla circostanza che era stato citato il solo certificato dei carichi pendenti e non anche il certificato del casellario giudiziale, anch'esso inviato al profilo dai "sostenitori" del Gianni, riducendosi la distinzione dei due documenti ad una tecnicalità estranea al sapere dei lettori di un quotidiano.

Del resto, aggiungeva la Corte, era noto che il Gianni, pur non avendo alcuna pendenza in corso, era incappato in una pluralità di vicende giudiziarie, alcune delle quali avevano anche determinato delle limitazioni alla libertà personale.

Si erano così rispettati, secondo la Corte, i requisiti della verità della notizia (in riferimento a quanto riportato dal profilo facebook "pecore sicule"), della pertinenza e della contenutezza del linguaggio (profili peraltro non contestati posto che Gianni era candidato alle elezioni siciliane e le espressioni usate non erano di per sé offensive della sua reputazione).

1.1.2. Quanto all'ulteriore profilo - la frase pronunciata dall'odierna parte civile nei confronti della collega ed il paragone con il personaggio cinematografico - non vi era contestazione alcuna, secondo la Corte milanese, che il fatto riportato (peraltro ancora nel profilo "pecore sicule") rispondesse al vero, contestandosi solo che la frase non sarebbe stata profferita durante la discussione in Aula ma nel corso di una pausa nel Transatlantico.

La Corte aveva ritenuto tale distinzione priva di concreto rilievo - a fronte della conferma dell'accaduto - come aveva considerato che l'invocata riconduzione della frase ad un contesto scherzoso, rimanendo nello stretto foro interno di chi l'aveva proferita e di chi l'aveva ascoltata, non fosse un'ipotesi realmente percorribile ed apparisse poi smentita dalle successive reazioni (Gianni si era pubblicamente scusato con la collega), anch'esse, come la frase, riportate su molti organi di stampa e di diffusione.

Da tale premessa, non era ingiustificato - considerando anche la latitudine di cui gode la critica politica - secondo la Corte, il paragone fra [OSCURATO:PERSONA] e "[OSCURATO:PERSONA]", personaggio di fantasia, impegnato in politica e noto per le sue affermazioni connotate da particolare misogina.

2. Propone ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta scrinninante dell'art. 51 cod. pen., per l'esercizio del diritto di critica in riferimento al primo profilo indicato in imputazione, l'inesistente condanna della parte civile per il delitto di concussione.La notizia della condanna definitiva a tre anni di reclusione per concussione aveva trovato immediata smentita dall'invio e dalla pubblicazione del certificato dei carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale.

Era, quindi, del tutto carente il requisito della verità della notizia diffusa.

Ed era ingiustificato dipingere la parte civile, come sostanzialmente si era fatto, come un uomo politico corrotto.

Né si poteva attribuire rilievo scriminante alla contemporanea precisazione che dal certificato dei carichi pendenti nulla emergeva, circostanza che, invece, rivelava la piena conoscenza della falsità della notizia della condanna.

Condanna sulla cui eventuale esistenza, il redattore dell'articolo non aveva operato alcun ulteriore controllo.

L'inesistenza di tale condanna toglieva, anche, a tale notizia ogni profilo di rilievo o interesse pubblico alla sua diffusione.

Né poteva dedursi la scriminate del diritto di cronaca o di critica dalla mera constatazione che la notizia fosse già stata diffusa dal citato profilo facebook, considerando la rilevante differenza di capacità di diffusione fra i due diversi media.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del diritto di critica in riferimento al secondo profilo descritto in rubrica, la frase proferita nei confronti dell'on.le Prestigiacomo ed il paragone fra il ricorrente e il personaggio di "[OSCURATO:PERSONA]".

La frase indicata in imputazione era stata effettivamente pronunciata ma se ne sarebbe dovuto illustrare il contesto: il tono era stato scherzoso (risalente era l'amicizia fra il Gianni e la collega) ed era stata pronunciata non in Aula ma nel Transatlantico.

Altro non era stata che una battuta, rivolta alla parlamentare che gli aveva chiesto il voto per il provvedimento sulle "quote rosa".

Le successive scuse rivolte dal ricorrente alla collega da altro non erano derivate che dal clamore mediatico che ne era seguito e non dalle caratteristiche in sé dell'accaduto, che era stato, come riconosciuto anche dalla presunta parte offesa, nient'altro che uno scherzo.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla assoluzione del direttore responsabile del quotidiano.

Responsabilità che invece doveva essere dedotta da quanto argomentato nei precedenti motivi.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore degli imputati ha inviato memoria con la quale chiede che il ricorso dell'imputato venga dichiarato inammissibile o rigettato a cagione della sua infondatezza in fatto e diritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento.

1. La ricorrenza, infatti, della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, nella specie di cronaca e di critica politica, esercitato dal redattore dell'articolo indicato in rubrica, e di conseguenza del direttore responsabile del quotidiano sul quale era stato pubblicato, così come motivata dalla Corte territoriale appare priva di manifesti vizi logici.

2. Pur dovendosi ribadire il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il requisito della verità del fatto riportato debba sussistere per scriminare una condotta, uno scritto, altrimenti lesivo dell'altrui reputazione, da ultimo così riaffermato: - in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909); - ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 20/02/2019, Maritan, Rv. 276026); la Corte d'appello aveva congruamente sottolineato le particolarità dell'odierno caso concreto, in relazione innanzitutto al primo profilo riferito a danno della reputazione del Gianni, la patita, ma inesistente, condanna, per il grave (soprattutto per un esponente di un partito politico) delitto di concussione, alla pena di anni 3 di reclusione.

3. La Corte, infatti, aveva osservato come il pezzo giornalistico a firma dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] non era volto, fin dalla sua intitolazione, a riferire delle imminenti elezioni amministrative siciliane, e dei relativi candidati, e fra questi l'odierna persona offesa [OSCURATO:PERSONA], direttamente selezionando alcune notizie, ma aveva, invece, inteso riportare quanto diffuso su tale appuntamento elettorale dal profilo facebook "pecore sicule" di [OSCURATO:PERSONA], del resto dedicato, come denunciato dal suo stesso "nickname", al commento delle vicende politiche siciliane.

Ed era partendo proprio da tale, reale e dimostrato, presupposto che doveva giudicarsi la verità della notizia riferita, circa, nel contempo, la condanna del Gianni e la immediata smentita di tale pronuncia definitiva da parte dei suoi "sostenitori".

La Corte, allora, non illogicamente, aveva osservato come la notizia - avente ad oggetto la pubblicazione su quel profilo facebook sia della condanna sia della sua smentita, grazie all'invio del certificato dei carichi pendenti - rispondesse proprio a quanto, ancora, si poteva leggere nel social-media.

Né avrebbe avuto senso alcuno richiedere al giornalista, al [OSCURATO:PERSONA], un controllo della veridicità della notizia pubblica dalla propria fonte (si è, infatti, osservato come, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista debba esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un'altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l'agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale: così Sez. 5, n. 45813 del 14/06/2018, Rv. 274123) posto che l'esistenza di tale condanna era già stata documentalmente smentita nello stesso corpo dell'articolo (né poteva avere rilievo il fatto che si fosse citato il solo certificato dei carichi pendenti e non anche il certificato del casellario per l'evidente tecnicalità della distinzione fra i due documenti).

In altri termini, la notizia, vera, diffusa con l'articolo indicato in rubrica altro non era che, in un ben individuato profilo facebook, si era attribuita a [OSCURATO:PERSONA] una condanna definitiva per concussione che era stata rapidamente smentita.

Così concretandosi il contestato requisito della causa di giustificazione ritenuta sussistere dalla Corte di merito.La notizia diffusa, poi, ancora in quanto pubblicata su un profilo, evidentemente seguito almeno in loco, rispettava anche l'ulteriore condizione della rilevanza pubblica della stessa.

Conclusivamente, sul punto, sulla ricorrenza della causa di giustificazione del diritto di cronaca e critica politica in riferimento alla smentita condanna del Gianni, non si rileva alcuna discrasia motivazionale nell'impugnata sentenza.

4. Quanto all'ulteriore profilo ritenuto lesivo della reputazione del Gianni - l'avere riportato la frase profferita nei confronti della collega - non è contestato come lo stesso, innanzitutto, risponda al vero.

La Corte d'appello, con motivazione palesemente priva di manifeste incoerenze logiche, aveva osservato come, a fronte della conferma che il Gianni aveva effettivamente profferito la frase riportata nell'articolo, non potessero avere forza dirimente il fatto che l'intento fosse stato, in ipotesi (non confortata da alcun concreto elemento di fatto e che, anzi, era stato smentito dalla successive pubbliche scuse), scherzoso, o che la frase fosse stata profferita in Transatlantico piuttosto che in Aula (dato, comunque, l'indubbio rilievo pubblico del contesto).

Alla verità della notizia se ne accompagnava la sua pubblica rilevanza considerando il ruolo dei protagonisti della vicenda e l'attinenza della stessa alla. discussione, in Aula e fuori dall'Aula, di un eventuale provvedimento normativo sulle "quote rosa".

5. Da ultimo, appariva ancora priva di manifeste aporie logiche l'osservazione della Corte milanese circa la riconduzione al diritto di critica politica (che per il particolare ambito in cui si dispiega, può concretarsi anche in espressioni particolarmente aspre, pur non dovendo trasmodare nel mero ed ingiustificato dispregio: in tal senso Sez. 5, n. 46132 del 13/06/2014, PC/Polverini, Rv. 262184) dell'accostamento del Gianni - considerando la frase rivolta alla collega, con evidente riferimento all'intero genere femminile - ad un personaggio di fantasia noto sia per la sua misoginia, sia per le risposte "qualunquiste" alle questioni politiche trattate.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso uditi i difensori, Il difensore della parte civile ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e deposita atto di conclusioni scritte e nota spese. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale e in subordine chiede il rigetto del ricoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 settembre 2020, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di diffamazione ai medesimi ascritto perchè il fatto non sussiste. La condotta contestata era consistita nell'avere pubblicato su "[OSCURATO:PERSONA]" del 5 ottobre 2012 - Cattaneo quale redattore, Padellaro quale direttore responsabile - un articolo contenente le frasi meglio indicate in rubrica, ritenute offensive della reputazione di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca membro della Camera dei Deputati, tratte dal profilo facebook "[OSCURATO:PERSONA]" di cui era responsabile tale [OSCURATO:PERSONA], riferendo in particolare della condanna definitiva del Gianni alla pena di tre anni di reclusione per concussione (condanna in realtà inesistente) e della frase dal medesimo proferita nei confronti della collega on.le [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei lavori parlamentari ("le donne non ci devono scassare la minchia"), concludendo poi l'articolo paragonando il Gianni al noto personaggio cinematografico "[OSCURATO:PERSONA]". 1.1. Nel riformare la sentenza di condanna dei due imputati pronunciata dal Tribunale, la Corte d'appello aveva osservato quanto segue. 1.1.1. Fin dal titolo, l'articolo richiamava la propria fonte, il profilo facebook "[OSCURATO:PERSONA]" di tale [OSCURATO:PERSONA], in cui si erano riportati gli slogan che avevano adottato alcuni dei candidati alle elezioni amministrative siciliane. Uno di questi era del Gianni. A commento del motto adottato dal Gianni, "lunga esperienza e giovani idee", nell'articolo si era ricordato come nel profilo fosse stata riportata la notizia della sentenza definitiva di condanna del medesimo ad anni 3 di reclusione per il delitto di concussione, condanna, però, che era risultata dalle emergenze del certificato dei carichi pendenti inviato, sempre al profilo "pecore sicule", da parte di "sostenitori" del Gianni. Ciò premesso, la Corte milanese aveva osservato come l'articolista [OSCURATO:PERSONA] non avesse inteso diffondere, direttamente, la notizia della condanna del Gianni ma solo riferire quanto il profilo più volte citato (ed evidentemente volto all'informazione dei lettori sui candidati che si erano presentati alle programmate elezioni amministrative siciliane) aveva pubblicato sul tema. Si era così accompagnata alla notizia della condanna la precisazione della sua già avvenuta smentita. La Corte poi escludeva potesse dedursi la mala fede del redattore dalla circostanza che era stato citato il solo certificato dei carichi pendenti e non anche il certificato del casellario giudiziale, anch'esso inviato al profilo dai "sostenitori" del Gianni, riducendosi la distinzione dei due documenti ad una tecnicalità estranea al sapere dei lettori di un quotidiano. Del resto, aggiungeva la Corte, era noto che il Gianni, pur non avendo alcuna pendenza in corso, era incappato in una pluralità di vicende giudiziarie, alcune delle quali avevano anche determinato delle limitazioni alla libertà personale. Si erano così rispettati, secondo la Corte, i requisiti della verità della notizia (in riferimento a quanto riportato dal profilo facebook "pecore sicule"), della pertinenza e della contenutezza del linguaggio (profili peraltro non contestati posto che Gianni era candidato alle elezioni siciliane e le espressioni usate non erano di per sé offensive della sua reputazione). 1.1.2. Quanto all'ulteriore profilo - la frase pronunciata dall'odierna parte civile nei confronti della collega ed il paragone con il personaggio cinematografico - non vi era contestazione alcuna, secondo la Corte milanese, che il fatto riportato (peraltro ancora nel profilo "pecore sicule") rispondesse al vero, contestandosi solo che la frase non sarebbe stata profferita durante la discussione in Aula ma nel corso di una pausa nel Transatlantico. La Corte aveva ritenuto tale distinzione priva di concreto rilievo - a fronte della conferma dell'accaduto - come aveva considerato che l'invocata riconduzione della frase ad un contesto scherzoso, rimanendo nello stretto foro interno di chi l'aveva proferita e di chi l'aveva ascoltata, non fosse un'ipotesi realmente percorribile ed apparisse poi smentita dalle successive reazioni (Gianni si era pubblicamente scusato con la collega), anch'esse, come la frase, riportate su molti organi di stampa e di diffusione. Da tale premessa, non era ingiustificato - considerando anche la latitudine di cui gode la critica politica - secondo la Corte, il paragone fra [OSCURATO:PERSONA] e "[OSCURATO:PERSONA]", personaggio di fantasia, impegnato in politica e noto per le sue affermazioni connotate da particolare misogina. 2. Propone ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta scrinninante dell'art. 51 cod. pen., per l'esercizio del diritto di critica in riferimento al primo profilo indicato in imputazione, l'inesistente condanna della parte civile per il delitto di concussione.La notizia della condanna definitiva a tre anni di reclusione per concussione aveva trovato immediata smentita dall'invio e dalla pubblicazione del certificato dei carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale. Era, quindi, del tutto carente il requisito della verità della notizia diffusa. Ed era ingiustificato dipingere la parte civile, come sostanzialmente si era fatto, come un uomo politico corrotto. Né si poteva attribuire rilievo scriminante alla contemporanea precisazione che dal certificato dei carichi pendenti nulla emergeva, circostanza che, invece, rivelava la piena conoscenza della falsità della notizia della condanna. Condanna sulla cui eventuale esistenza, il redattore dell'articolo non aveva operato alcun ulteriore controllo. L'inesistenza di tale condanna toglieva, anche, a tale notizia ogni profilo di rilievo o interesse pubblico alla sua diffusione. Né poteva dedursi la scriminate del diritto di cronaca o di critica dalla mera constatazione che la notizia fosse già stata diffusa dal citato profilo facebook, considerando la rilevante differenza di capacità di diffusione fra i due diversi media. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del diritto di critica in riferimento al secondo profilo descritto in rubrica, la frase proferita nei confronti dell'on.le Prestigiacomo ed il paragone fra il ricorrente e il personaggio di "[OSCURATO:PERSONA]". La frase indicata in imputazione era stata effettivamente pronunciata ma se ne sarebbe dovuto illustrare il contesto: il tono era stato scherzoso (risalente era l'amicizia fra il Gianni e la collega) ed era stata pronunciata non in Aula ma nel Transatlantico. Altro non era stata che una battuta, rivolta alla parlamentare che gli aveva chiesto il voto per il provvedimento sulle "quote rosa". Le successive scuse rivolte dal ricorrente alla collega da altro non erano derivate che dal clamore mediatico che ne era seguito e non dalle caratteristiche in sé dell'accaduto, che era stato, come riconosciuto anche dalla presunta parte offesa, nient'altro che uno scherzo. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla assoluzione del direttore responsabile del quotidiano. Responsabilità che invece doveva essere dedotta da quanto argomentato nei precedenti motivi.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore degli imputati ha inviato memoria con la quale chiede che il ricorso dell'imputato venga dichiarato inammissibile o rigettato a cagione della sua infondatezza in fatto e diritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento. 1. La ricorrenza, infatti, della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, nella specie di cronaca e di critica politica, esercitato dal redattore dell'articolo indicato in rubrica, e di conseguenza del direttore responsabile del quotidiano sul quale era stato pubblicato, così come motivata dalla Corte territoriale appare priva di manifesti vizi logici. 2. Pur dovendosi ribadire il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il requisito della verità del fatto riportato debba sussistere per scriminare una condotta, uno scritto, altrimenti lesivo dell'altrui reputazione, da ultimo così riaffermato: - in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909); - ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 20/02/2019, Maritan, Rv. 276026); la Corte d'appello aveva congruamente sottolineato le particolarità dell'odierno caso concreto, in relazione innanzitutto al primo profilo riferito a danno della reputazione del Gianni, la patita, ma inesistente, condanna, per il grave (soprattutto per un esponente di un partito politico) delitto di concussione, alla pena di anni 3 di reclusione. 3. La Corte, infatti, aveva osservato come il pezzo giornalistico a firma dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] non era volto, fin dalla sua intitolazione, a riferire delle imminenti elezioni amministrative siciliane, e dei relativi candidati, e fra questi l'odierna persona offesa [OSCURATO:PERSONA], direttamente selezionando alcune notizie, ma aveva, invece, inteso riportare quanto diffuso su tale appuntamento elettorale dal profilo facebook "pecore sicule" di [OSCURATO:PERSONA], del resto dedicato, come denunciato dal suo stesso "nickname", al commento delle vicende politiche siciliane. Ed era partendo proprio da tale, reale e dimostrato, presupposto che doveva giudicarsi la verità della notizia riferita, circa, nel contempo, la condanna del Gianni e la immediata smentita di tale pronuncia definitiva da parte dei suoi "sostenitori". La Corte, allora, non illogicamente, aveva osservato come la notizia - avente ad oggetto la pubblicazione su quel profilo facebook sia della condanna sia della sua smentita, grazie all'invio del certificato dei carichi pendenti - rispondesse proprio a quanto, ancora, si poteva leggere nel social-media. Né avrebbe avuto senso alcuno richiedere al giornalista, al [OSCURATO:PERSONA], un controllo della veridicità della notizia pubblica dalla propria fonte (si è, infatti, osservato come, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista debba esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un'altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l'agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale: così Sez. 5, n. 45813 del 14/06/2018, Rv. 274123) posto che l'esistenza di tale condanna era già stata documentalmente smentita nello stesso corpo dell'articolo (né poteva avere rilievo il fatto che si fosse citato il solo certificato dei carichi pendenti e non anche il certificato del casellario per l'evidente tecnicalità della distinzione fra i due documenti). In altri termini, la notizia, vera, diffusa con l'articolo indicato in rubrica altro non era che, in un ben individuato profilo facebook, si era attribuita a [OSCURATO:PERSONA] una condanna definitiva per concussione che era stata rapidamente smentita. Così concretandosi il contestato requisito della causa di giustificazione ritenuta sussistere dalla Corte di merito.La notizia diffusa, poi, ancora in quanto pubblicata su un profilo, evidentemente seguito almeno in loco, rispettava anche l'ulteriore condizione della rilevanza pubblica della stessa. Conclusivamente, sul punto, sulla ricorrenza della causa di giustificazione del diritto di cronaca e critica politica in riferimento alla smentita condanna del Gianni, non si rileva alcuna discrasia motivazionale nell'impugnata sentenza. 4. Quanto all'ulteriore profilo ritenuto lesivo della reputazione del Gianni - l'avere riportato la frase profferita nei confronti della collega - non è contestato come lo stesso, innanzitutto, risponda al vero. La Corte d'appello, con motivazione palesemente priva di manifeste incoerenze logiche, aveva osservato come, a fronte della conferma che il Gianni aveva effettivamente profferito la frase riportata nell'articolo, non potessero avere forza dirimente il fatto che l'intento fosse stato, in ipotesi (non confortata da alcun concreto elemento di fatto e che, anzi, era stato smentito dalla successive pubbliche scuse), scherzoso, o che la frase fosse stata profferita in Transatlantico piuttosto che in Aula (dato, comunque, l'indubbio rilievo pubblico del contesto). Alla verità della notizia se ne accompagnava la sua pubblica rilevanza considerando il ruolo dei protagonisti della vicenda e l'attinenza della stessa alla. discussione, in Aula e fuori dall'Aula, di un eventuale provvedimento normativo sulle "quote rosa". 5. Da ultimo, appariva ancora priva di manifeste aporie logiche l'osservazione della Corte milanese circa la riconduzione al diritto di critica politica (che per il particolare ambito in cui si dispiega, può concretarsi anche in espressioni particolarmente aspre, pur non dovendo trasmodare nel mero ed ingiustificato dispregio: in tal senso Sez. 5, n. 46132 del 13/06/2014, PC/Polverini, Rv. 262184) dell'accostamento del Gianni - considerando la frase rivolta alla collega, con evidente riferimento all'intero genere femminile - ad un personaggio di fantasia noto sia per la sua misoginia, sia per le risposte "qualunquiste" alle questioni politiche trattate. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del
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