CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27747/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 41759/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato (omessa motivazione in riferimento all'aumento di pena per il reato satellite) è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, in sede di rinvio, si è attenuta ai criteri dettati con la sentenza rescindente con cui questa Corte aveva annullato la precedente sentenza resa dalla Corte di appello per violazione del divieto di reformatio in peius; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M