Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31844/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che entrambi i motivi proposti, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in punto di raccolta di materiale abbandonato e di inoffensività della condotta, sonc privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); nel caso di specie la Corte di appello ha rettamente sostenuto in primo luogo che si trattava di proprietà pubblica e non di materiale ferroso abbandonato; in secondo luogo ha escluso che la tesi degli imputati potesse trovare conferma nella documentazione fotografica; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che entrambi i motivi proposti, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in punto di raccolta di materiale abbandonato e di inoffensività della condotta, sonc privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); nel caso di specie la Corte di appello ha rettamente sostenuto in primo luogo che si trattava di proprietà pubblica e non di materiale ferroso abbandonato; in secondo luogo ha escluso che la tesi degli imputati potesse trovare conferma nella documentazione fotografica; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 31844/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris