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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 26510/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso in data 22/11/2023 dalla Corte di appello di Palermo - sez. misure di prevenzione.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato (per essere il ricorrente detenuto aromento del deposito dell'atto di appello). [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, sez. misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile, ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per omesso deposito dell'elezione di domicilio, l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale della stessa città in data 23/05/2023.

2. Avverso il predetto decreto della Corte di appello ha proposto ricorso il difensore del prevenuto, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione degli artt. 10, comma 4, d.

Igs. n. 159 del 2011, 680, comma 3, e 581, comma 1-ter cod. proc. pen., nonché 89, comma 3, d.

Igs. n. 150 del 2022: ad avviso del ricorrente, da un lato, il predetto quadro normativo imporrebbe di ritenere che l'adempimento ritenuto omesso dalla Corte di appello non sarebbe necessario per soggetti detenuti, in carcere ovvero agli arresti domiciliari, ovvero in detenzione domiciliare, oppure sottoposti a libertà vigilata o sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; dall'altro, la disposizione generale in tema d'impugnazioni, che la Corte di appello ha ritenuto inosservata, sarebbe incompatibile con il procedimento di prevenzione, nel cui ambito non sarebbe mai prevista l'emissione di sentenze. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte privi della prescritta specificità, in parte manifestamente infondati.

1. Il primo motivo è, ad un tempo, privo della prescritta specificità e manifestamente infondato.

1.1. Il ricorrente lamenta che l'adempimento ritenuto omesso dalla Corte di appello (necessario a pena d'inammissibilità dell'impugnazione) non sarebbe dovuto per i soggetti detenuti (in carcere ovvero agli arresti domiciliari), per i soggetti in stato di detenzione domiciliare e per i soggetti sottoposti a libertà vigilata o sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; egli non specifica, peraltro, in quale di queste categorie rientrerebbe l'appellante.

1.1.1. Il P.G. ha chiesto accogliersi il ricorso sul presupposto che il prevenuto fosse detenuto, ma nulla documenta l'effettività di tale condizione (neppure il ricorrente lo afferma espressamente).

Sul punto, peraltro, l'atto di appello dichiarato inammissibile risultava del tutto silente; alla Corte di appello risultava unicamente la sottoposizione dell'appellante alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno.

1.1.2. In parte qua, la doglianza è, pertanto, del tutto a-specifica.

1.2. Questa Corte (Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546 - 01; Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285029 - 01; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 - 01) è ormai ferma nel ritenere che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2, [introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto], il quale, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto in carcere.

1.2.1. Ciò vale anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto in carcere per altra causa (cfr. Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Shala, Rv. 285749 - 01, che ribadisce, in parte qua, quanto in precedenza chiarito da Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., RV. 278869 - 01: per tale ragione, non appare condivisibile l'opposto orientamento sostenuto da Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023, dep. 2024, D'Amuri, Rv. 285973 - 01, per la quale le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. sarebbero applicabili all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell'art. 161, comma 3, cod. proc. pen. al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione).

1.2.2. A conclusioni diverse si è giunti con riguardo all'impugnazione proposta dall'imputato sottoposto agli arresti domiciliari (in generale equiparabile, in difetto di disposizioni speciali, al soggetto detenuto in carcere, in forza del disposto di cui all'art. 284, comma 5, cod. proc. pen.) al momento della proposizione del gravame: un orientamento che appare in via di consolidamento (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 14895 del 20/03/2024, Shaquiri, Rv. 286122 - 01). ritiene, infatti, che la causa di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. operi anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari.

A tale conclusione sembrerebbe, invero, indurre l'espressa previsione speciale di cui all'art. 156, comma 3, cod. proc. pen. ("Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell'art. 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1").

1.2.3. Nessun dubbio, in virtù di quanto disposto dall'appena citato art. 156, comma 3, cod. proc. pen., ed in difetto di riferimenti normativi ulteriori che inducano a ritenere il contrario (che neppure il ricorrente propone), può nutrirsi sul fatto che i soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non possano considerarsi, ai fini de quibus, "detenuti in istituti penitenziari".

1.2.4. In parte qua, la doglianza è, pertanto, manifestamente infondata.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. E' nota al collegio la decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 11726 del 16/11/2023, dep. 2024, A., Rv. 286180 - 01) secondo la quale non troverebbero applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia della inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l'applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150.

Detta decisione non può, peraltro, essere condivisa.

2.2. Non può, in primo luogo, condividersi il rilievo che l'applicazione del disposto dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. al procedimento di prevenzione violerebbe il principio di stretta interpretazione dei precetti normativi.

2.2.1. La citata decisione osserva, in proposito, che "in materia di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione e ciò preclude (...) l'estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità, in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento".

2.2.2. Può convenirsi che è impossibile estendere, in via d'interpretazione, l'operatività di una sanzione d'inammissibilità prevista per una data tipologia d'impugnazione (riguardante provvedimenti emessi in forma di sentenza) ad una tipologia d'impugnazione diversa (riguardante provvedimenti emessi in forma di decreto), in ordine alla quale la predetta disciplina non risulti espressamente richiamata: invero, le sanzioni processuali sono di stretta interpretazione, e non potendo l'interprete limitare indebitamente il diritto di impugnare un provvedimento sfavorevole, in difetto di una disposizione che ciò espressamente imponga.

A parere del collegio, peraltro, i commi 1-ter ed 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. devono essere applicati alle impugnazioni presentate nell'ambito del procedimento di prevenzione (sempre che ne sia verificata la compatibilità con il predetto procedimento, problema che sarà esaminato nel prosieguo della motivazione) non per effetto di una siffatta, e, come visto, indebita, operazione interpretativa, bensì valorizzando il rinvio testuale operato dal combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.

Igs. n. 159 del 2011 (per il quale, «Salvo quanto è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi [specifica forma d'impugnazione prevista nel procedimento di prevenzione ex art. 10, commi 1 e 3, stesso d.

Igs.], si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misura di sicurezza»] e 680, comma 3, cod. proc. pen. [per il quale, «Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni (...)»], in quanto compatibili con il procedimento di prevenzione (la clausola di compatibilità, espressamente richiamata dall'art. 10, comma 4, può ritenersi implicita, quale principio generale dell'ordinamento, anche in riferimento al rinvio contenuto nell'art. 680, comma 3, cod. proc. pen.).

2.2.3. Il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater, cod. proc. pen. opera, quindi, con riferimento al procedimento di prevenzione, in forza di una espressa previsione di legge.

E proprio tale espresso rinvio normativo priva di concreta valenza interpretativa l'ulteriore rilievo contenuto nella citata decisione della Sesta sezione, a parere della quale, l'inapplicabilità della disposizioni de quibus al procedimento di prevenzione sarebbe confermata dal fatto che "il d.

Igs. n. 150/2022, con l'introduzione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. li restringe l'ambito applicativo delle previsioni in esame alle impugnazioni proposte, in sede di merito o legittimità, avverso le sentenze".

Invero, tale rilievo condurrebbe all'abrogazione implicita dell'art. 10, comma 4, d.

Igs. n. 159 del 2011, in quanto disposizione del procedimento di prevenzione (nel quale è prevista la sola emissione di decreti) che richiama le disposizioni generali in tema d'impugnazione di sentenze compatibili con il procedimento di prevenzione: se la verifica di compatibilità dovesse operare considerando le forme dei provvedimenti impugnabili, non esisterebbero disposizioni generali in tema d'impugnazione di sentenze compatibili con il procedimento di prevenzione, ed il rinvio operato dall'art. 10, comma 4, sarebbe inefficace.

2.2.4. Non a caso, la giurisprudenza di legittimità non ha mai ritenuto che la diversa forma dei provvedimenti impugnabili impedisse l'operatività, con riferimento alle impugnazioni proponibili nell'ambito nel procedimento di prevenzione, delle pacificamente richiamate disposizioni generali dell'art. 581 cod. proc. pen. (cfr., ad es., Sez. 2, n. 16553 del 31/03/2022, Milano, Rv. 282965 - 01, per la quale l'appello avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione deve qualificarsi come impugnazione ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina, compreso l'art.581 cod. proc. pen., sicché deve essere ritenuto inammissibile per difetto di specificità l'appello che non contenga l'enunciazione dei motivi; conforme, Sez. 6, n. 28825 del 21/09/2017, dep 2018, Scuto, Rv. 273664 - 01, per la quale è inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'atto di appello del pubblico ministero avverso il decreto di rigetto della proposta che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen., non contenga l'enunciazione specifica sia del capo oggetto di impugnazione che dei motivi e delle ragioni a sostegno della richiesta di revisione del giudizio di primo grado).

2.2.5. Per le medesime ragioni, è privo di concreta valenza interpretativa l'ultimo rilievo contenuto nella citata decisione della Sesta sezione, che valorizza anche il riferimento della disposizione transitoria ad hoc di cui all'art. 89, comma 3, d.

Igs. n. 115 del 2022, riguardante i commi 1-ter ed 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., alle impugnazioni proposte "avverso sentenze".

2.3. La evidenziata e specifica base legale del richiamo (in riferimento alle impugnazioni esperibili nell'ambito del procedimento di prevenzione) delle disposizioni generali di cui all'art.581 cod. proc. pen. rende privo di attinenza alla questione in esame l'orientamento per il quale è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio (Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023, Pacifico, Rv. 284996 - 01; Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284645 - 01).

2.4. Pacifico dovendo, quindi, ritenersi che il rinvio in materia di impugnazioni coltivate nell'ambito del procedimento di prevenzione alle disposizioni generali in tema di impugnazioni di sentenze (e quindi anche all'art. 581 cod. proc. pen.) trovi una espressa base legale nel 5" combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.

Igs. n. 159 del 1981, e 680, comma 3, cod. proc. pen., e che alla valutazione di compatibilità delle disposizioni richiamate non può ostare di per sé la diversa forma dei provvedimenti nelle distinte sedi impugnabili, occorre verificare se, per altre ragioni, le disposizioni delle quali trattasi, ovvero i commi 1-ter ed 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., risultino incompatibili con il procedimento di prevenzione.

2.4.1. In proposito, deve questa volta condividersi quanto affermato in motivazione dalla Sesta sezione nella già citata sentenza n. 11726 del 2024 circa l'incompatibilità con il procedimento di prevenzione delle disposizioni in tema di procedimento in absentia (poiché quest'ultimo è tipico "del processo di cognizione e non anche di quello di prevenzione").

2.4.2. Secondo quanto almeno in apparenza desumibile dall'art. 89 d.

Igs n. 150 del 2022 (rubricato "Disposizioni transitorie in materia di assenza"), sia il comma 1-ter che il comma 1- quater dell'art. 581 riguarderebbero soltanto tale forma di procedimento (cfr. in tal senso, espressamente, art. 89, comma 3), il che ne comporterebbe l'inapplicabilità tout court al procedimento di prevenzione.

2.4.3. L'interprete non può, peraltro, omettere di considerare che siffatta interpretazione comporterebbe l'abrogazione implicita dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. (disposizione inutile, se riguardante i soli procedimenti in absentia, perché la sua portata precettiva sarebbe assorbita nella disposizione di cui al successivo comma 1-quater).

2.4.4. D'altro canto, come di recente ribadito dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L.P., in motivazione), emerge dall'art. 12 delle preleggi e dall'art. 101, comma 2, Cost., come univocamente interpretati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che "fondamentale criterio ermeneutico cui occorre attenersi nell'interpretazione (...) è quello del rispetto del dato letterale dei testi normativi, che costituisce un limite insuperabile anche qualora si proceda ad una interpretazione estensiva, e che non può essere in alcun modo valicato attraverso il richiamo ai lavori preparatori o alla Relazione illustrativa".

2.4.5. Ciò premesso, appare sotto il profilo letterale, di tutta evidenza che il comma 1-ter dell'art. 581 («Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») costituisca disposizione di carattere generale, mentre soltanto il successivo comma 1-quater della stessa disposizione («Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») riguardi, quale norma speciale, il procedimento in absentia.

Trattasi, invero, di disposizioni di tenore all'evidenza diverso, poiché soltanto con riferimento alle impugnazioni dell'imputato processato in absentia è richiesto a pena d'inammissibilità (dal comma 1-quater) il deposito dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. g

2.4.6. Ne consegue che solo quest'ultima disposizione risulta incompatibile con le impugnazioni proposte nell'ambito del procedimento di prevenzione, che non prevede la possibilità di procedere in absentia, né conseguentemente consente eventualmente di agire ex post per richiedere la rescissione della decisione per mancata conoscenza del procedimento celebrato in assenza.

2.4.7. Diversamente, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avente carattere generale, appare senz'altro compatibile con le impugnazioni proposte nel l'ambito del procedimento di prevenzione.

In particolare, essa appare compatibile con il predetto procedimento per la comune esigenza di particolare celerità nella definizione dei giudizi d'impugnazione, consacrata, con riferimento al giudizio di cognizione, dall'art. 344-bis cod. proc. pen., ma, nell'ambito del procedimento di prevenzione, già in precedenza perseguita attraverso una disciplina speciale (cfr. artt. 10, comma 2, e 27, commi 2 e 6, d.

Igs. n. 159 del 2011).

2.4.8. Può concludersi che anche nell'ambito del procedimento di prevenzione è necessario depositare, con l'atto d'appello, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, secondo quanto previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ai fini della comunicazione/notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza.

3. Ciò premesso, l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale della stessa città in data 23/05/2023 era inammissibile, non essendo stato accompagnato - come, al contrario, richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - dal deposito della elezione/dichiarazione di domicilio (cfr. Sez. 6, n. 43320 del 26/09/2023, Rossi, non mass.); l'atto d'impugnazione de quo, oltre a non contenerne l'allegazione, non richiamava espressamente ed inequivocabilmente alcuna elezione/dichiarazione di domicilio in ipotesi valida e preesistente (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoui, Rv. 286269 - 01).

3.1. Inammissibile è anche, per le indicate ragioni, il ricorso presentato contro la decisione della Corte di appello indicata in epigrafe.

3.2. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione segue ex lege, in presenza della totale soccombenza del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali, non anche la sua condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, perché la seconda questione dedotta in ricorso era oggetto di contrasto al momento della sua proposizione, e non ricorrono, quindi, le condizioni stabilite dall'art. 616 cod. proc. pen. nella lettura datane dalla giurisprudenza costituzionale (cfr.

Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), in difetto di profili di colpa in capo al ricorrente (in tal senso, cfr. Sez.

U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248380 - 01 e Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219532 - 01).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 9 aprile 2024 Il presid nte est. i Sergio ,IBeltrani [OSCURATO:PERSONA] to...17•0., SECONDA SEM?* PENALE 5 LUG. 202 I L [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso in data 22/11/2023 dalla Corte di appello di Palermo - sez. misure di prevenzione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato (per essere il ricorrente detenuto aromento del deposito dell'atto di appello). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, sez. misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile, ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per omesso deposito dell'elezione di domicilio, l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale della stessa città in data 23/05/2023. 2. Avverso il predetto decreto della Corte di appello ha proposto ricorso il difensore del prevenuto, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione degli artt. 10, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, 680, comma 3, e 581, comma 1-ter cod. proc. pen., nonché 89, comma 3, d. Igs. n. 150 del 2022: ad avviso del ricorrente, da un lato, il predetto quadro normativo imporrebbe di ritenere che l'adempimento ritenuto omesso dalla Corte di appello non sarebbe necessario per soggetti detenuti, in carcere ovvero agli arresti domiciliari, ovvero in detenzione domiciliare, oppure sottoposti a libertà vigilata o sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; dall'altro, la disposizione generale in tema d'impugnazioni, che la Corte di appello ha ritenuto inosservata, sarebbe incompatibile con il procedimento di prevenzione, nel cui ambito non sarebbe mai prevista l'emissione di sentenze. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte privi della prescritta specificità, in parte manifestamente infondati. 1. Il primo motivo è, ad un tempo, privo della prescritta specificità e manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente lamenta che l'adempimento ritenuto omesso dalla Corte di appello (necessario a pena d'inammissibilità dell'impugnazione) non sarebbe dovuto per i soggetti detenuti (in carcere ovvero agli arresti domiciliari), per i soggetti in stato di detenzione domiciliare e per i soggetti sottoposti a libertà vigilata o sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; egli non specifica, peraltro, in quale di queste categorie rientrerebbe l'appellante. 1.1.1. Il P.G. ha chiesto accogliersi il ricorso sul presupposto che il prevenuto fosse detenuto, ma nulla documenta l'effettività di tale condizione (neppure il ricorrente lo afferma espressamente). Sul punto, peraltro, l'atto di appello dichiarato inammissibile risultava del tutto silente; alla Corte di appello risultava unicamente la sottoposizione dell'appellante alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno. 1.1.2. In parte qua, la doglianza è, pertanto, del tutto a-specifica. 1.2. Questa Corte (Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546 - 01; Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285029 - 01; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 - 01) è ormai ferma nel ritenere che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2, [introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto], il quale, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto in carcere. 1.2.1. Ciò vale anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto in carcere per altra causa (cfr. Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Shala, Rv. 285749 - 01, che ribadisce, in parte qua, quanto in precedenza chiarito da Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., RV. 278869 - 01: per tale ragione, non appare condivisibile l'opposto orientamento sostenuto da Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023, dep. 2024, D'Amuri, Rv. 285973 - 01, per la quale le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. sarebbero applicabili all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell'art. 161, comma 3, cod. proc. pen. al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione). 1.2.2. A conclusioni diverse si è giunti con riguardo all'impugnazione proposta dall'imputato sottoposto agli arresti domiciliari (in generale equiparabile, in difetto di disposizioni speciali, al soggetto detenuto in carcere, in forza del disposto di cui all'art. 284, comma 5, cod. proc. pen.) al momento della proposizione del gravame: un orientamento che appare in via di consolidamento (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 14895 del 20/03/2024, Shaquiri, Rv. 286122 - 01). ritiene, infatti, che la causa di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. operi anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari. A tale conclusione sembrerebbe, invero, indurre l'espressa previsione speciale di cui all'art. 156, comma 3, cod. proc. pen. ("Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell'art. 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1"). 1.2.3. Nessun dubbio, in virtù di quanto disposto dall'appena citato art. 156, comma 3, cod. proc. pen., ed in difetto di riferimenti normativi ulteriori che inducano a ritenere il contrario (che neppure il ricorrente propone), può nutrirsi sul fatto che i soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non possano considerarsi, ai fini de quibus, "detenuti in istituti penitenziari". 1.2.4. In parte qua, la doglianza è, pertanto, manifestamente infondata. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. E' nota al collegio la decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 11726 del 16/11/2023, dep. 2024, A., Rv. 286180 - 01) secondo la quale non troverebbero applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia della inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l'applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Detta decisione non può, peraltro, essere condivisa. 2.2. Non può, in primo luogo, condividersi il rilievo che l'applicazione del disposto dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. al procedimento di prevenzione violerebbe il principio di stretta interpretazione dei precetti normativi. 2.2.1. La citata decisione osserva, in proposito, che "in materia di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione e ciò preclude (...) l'estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità, in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento". 2.2.2. Può convenirsi che è impossibile estendere, in via d'interpretazione, l'operatività di una sanzione d'inammissibilità prevista per una data tipologia d'impugnazione (riguardante provvedimenti emessi in forma di sentenza) ad una tipologia d'impugnazione diversa (riguardante provvedimenti emessi in forma di decreto), in ordine alla quale la predetta disciplina non risulti espressamente richiamata: invero, le sanzioni processuali sono di stretta interpretazione, e non potendo l'interprete limitare indebitamente il diritto di impugnare un provvedimento sfavorevole, in difetto di una disposizione che ciò espressamente imponga. A parere del collegio, peraltro, i commi 1-ter ed 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. devono essere applicati alle impugnazioni presentate nell'ambito del procedimento di prevenzione (sempre che ne sia verificata la compatibilità con il predetto procedimento, problema che sarà esaminato nel prosieguo della motivazione) non per effetto di una siffatta, e, come visto, indebita, operazione interpretativa, bensì valorizzando il rinvio testuale operato dal combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011 (per il quale, «Salvo quanto è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi [specifica forma d'impugnazione prevista nel procedimento di prevenzione ex art. 10, commi 1 e 3, stesso d. Igs.], si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misura di sicurezza»] e 680, comma 3, cod. proc. pen. [per il quale, «Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni (...)»], in quanto compatibili con il procedimento di prevenzione (la clausola di compatibilità, espressamente richiamata dall'art. 10, comma 4, può ritenersi implicita, quale principio generale dell'ordinamento, anche in riferimento al rinvio contenuto nell'art. 680, comma 3, cod. proc. pen.). 2.2.3. Il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater, cod. proc. pen. opera, quindi, con riferimento al procedimento di prevenzione, in forza di una espressa previsione di legge. E proprio tale espresso rinvio normativo priva di concreta valenza interpretativa l'ulteriore rilievo contenuto nella citata decisione della Sesta sezione, a parere della quale, l'inapplicabilità della disposizioni de quibus al procedimento di prevenzione sarebbe confermata dal fatto che "il d. Igs. n. 150/2022, con l'introduzione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. li restringe l'ambito applicativo delle previsioni in esame alle impugnazioni proposte, in sede di merito o legittimità, avverso le sentenze". Invero, tale rilievo condurrebbe all'abrogazione implicita dell'art. 10, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, in quanto disposizione del procedimento di prevenzione (nel quale è prevista la sola emissione di decreti) che richiama le disposizioni generali in tema d'impugnazione di sentenze compatibili con il procedimento di prevenzione: se la verifica di compatibilità dovesse operare considerando le forme dei provvedimenti impugnabili, non esisterebbero disposizioni generali in tema d'impugnazione di sentenze compatibili con il procedimento di prevenzione, ed il rinvio operato dall'art. 10, comma 4, sarebbe inefficace. 2.2.4. Non a caso, la giurisprudenza di legittimità non ha mai ritenuto che la diversa forma dei provvedimenti impugnabili impedisse l'operatività, con riferimento alle impugnazioni proponibili nell'ambito nel procedimento di prevenzione, delle pacificamente richiamate disposizioni generali dell'art. 581 cod. proc. pen. (cfr., ad es., Sez. 2, n. 16553 del 31/03/2022, Milano, Rv. 282965 - 01, per la quale l'appello avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione deve qualificarsi come impugnazione ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina, compreso l'art.581 cod. proc. pen., sicché deve essere ritenuto inammissibile per difetto di specificità l'appello che non contenga l'enunciazione dei motivi; conforme, Sez. 6, n. 28825 del 21/09/2017, dep 2018, Scuto, Rv. 273664 - 01, per la quale è inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'atto di appello del pubblico ministero avverso il decreto di rigetto della proposta che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen., non contenga l'enunciazione specifica sia del capo oggetto di impugnazione che dei motivi e delle ragioni a sostegno della richiesta di revisione del giudizio di primo grado). 2.2.5. Per le medesime ragioni, è privo di concreta valenza interpretativa l'ultimo rilievo contenuto nella citata decisione della Sesta sezione, che valorizza anche il riferimento della disposizione transitoria ad hoc di cui all'art. 89, comma 3, d. Igs. n. 115 del 2022, riguardante i commi 1-ter ed 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., alle impugnazioni proposte "avverso sentenze". 2.3. La evidenziata e specifica base legale del richiamo (in riferimento alle impugnazioni esperibili nell'ambito del procedimento di prevenzione) delle disposizioni generali di cui all'art.581 cod. proc. pen. rende privo di attinenza alla questione in esame l'orientamento per il quale è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio (Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023, Pacifico, Rv. 284996 - 01; Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284645 - 01). 2.4. Pacifico dovendo, quindi, ritenersi che il rinvio in materia di impugnazioni coltivate nell'ambito del procedimento di prevenzione alle disposizioni generali in tema di impugnazioni di sentenze (e quindi anche all'art. 581 cod. proc. pen.) trovi una espressa base legale nel 5" combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d. Igs. n. 159 del 1981, e 680, comma 3, cod. proc. pen., e che alla valutazione di compatibilità delle disposizioni richiamate non può ostare di per sé la diversa forma dei provvedimenti nelle distinte sedi impugnabili, occorre verificare se, per altre ragioni, le disposizioni delle quali trattasi, ovvero i commi 1-ter ed 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., risultino incompatibili con il procedimento di prevenzione. 2.4.1. In proposito, deve questa volta condividersi quanto affermato in motivazione dalla Sesta sezione nella già citata sentenza n. 11726 del 2024 circa l'incompatibilità con il procedimento di prevenzione delle disposizioni in tema di procedimento in absentia (poiché quest'ultimo è tipico "del processo di cognizione e non anche di quello di prevenzione"). 2.4.2. Secondo quanto almeno in apparenza desumibile dall'art. 89 d. Igs n. 150 del 2022 (rubricato "Disposizioni transitorie in materia di assenza"), sia il comma 1-ter che il comma 1- quater dell'art. 581 riguarderebbero soltanto tale forma di procedimento (cfr. in tal senso, espressamente, art. 89, comma 3), il che ne comporterebbe l'inapplicabilità tout court al procedimento di prevenzione. 2.4.3. L'interprete non può, peraltro, omettere di considerare che siffatta interpretazione comporterebbe l'abrogazione implicita dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. (disposizione inutile, se riguardante i soli procedimenti in absentia, perché la sua portata precettiva sarebbe assorbita nella disposizione di cui al successivo comma 1-quater). 2.4.4. D'altro canto, come di recente ribadito dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L.P., in motivazione), emerge dall'art. 12 delle preleggi e dall'art. 101, comma 2, Cost., come univocamente interpretati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che "fondamentale criterio ermeneutico cui occorre attenersi nell'interpretazione (...) è quello del rispetto del dato letterale dei testi normativi, che costituisce un limite insuperabile anche qualora si proceda ad una interpretazione estensiva, e che non può essere in alcun modo valicato attraverso il richiamo ai lavori preparatori o alla Relazione illustrativa". 2.4.5. Ciò premesso, appare sotto il profilo letterale, di tutta evidenza che il comma 1-ter dell'art. 581 («Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») costituisca disposizione di carattere generale, mentre soltanto il successivo comma 1-quater della stessa disposizione («Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») riguardi, quale norma speciale, il procedimento in absentia. Trattasi, invero, di disposizioni di tenore all'evidenza diverso, poiché soltanto con riferimento alle impugnazioni dell'imputato processato in absentia è richiesto a pena d'inammissibilità (dal comma 1-quater) il deposito dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. g 2.4.6. Ne consegue che solo quest'ultima disposizione risulta incompatibile con le impugnazioni proposte nell'ambito del procedimento di prevenzione, che non prevede la possibilità di procedere in absentia, né conseguentemente consente eventualmente di agire ex post per richiedere la rescissione della decisione per mancata conoscenza del procedimento celebrato in assenza. 2.4.7. Diversamente, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avente carattere generale, appare senz'altro compatibile con le impugnazioni proposte nel l'ambito del procedimento di prevenzione. In particolare, essa appare compatibile con il predetto procedimento per la comune esigenza di particolare celerità nella definizione dei giudizi d'impugnazione, consacrata, con riferimento al giudizio di cognizione, dall'art. 344-bis cod. proc. pen., ma, nell'ambito del procedimento di prevenzione, già in precedenza perseguita attraverso una disciplina speciale (cfr. artt. 10, comma 2, e 27, commi 2 e 6, d. Igs. n. 159 del 2011). 2.4.8. Può concludersi che anche nell'ambito del procedimento di prevenzione è necessario depositare, con l'atto d'appello, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, secondo quanto previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ai fini della comunicazione/notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza. 3. Ciò premesso, l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale della stessa città in data 23/05/2023 era inammissibile, non essendo stato accompagnato - come, al contrario, richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - dal deposito della elezione/dichiarazione di domicilio (cfr. Sez. 6, n. 43320 del 26/09/2023, Rossi, non mass.); l'atto d'impugnazione de quo, oltre a non contenerne l'allegazione, non richiamava espressamente ed inequivocabilmente alcuna elezione/dichiarazione di domicilio in ipotesi valida e preesistente (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoui, Rv. 286269 - 01). 3.1. Inammissibile è anche, per le indicate ragioni, il ricorso presentato contro la decisione della Corte di appello indicata in epigrafe. 3.2. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione segue ex lege, in presenza della totale soccombenza del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali, non anche la sua condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, perché la seconda questione dedotta in ricorso era oggetto di contrasto al momento della sua proposizione, e non ricorrono, quindi, le condizioni stabilite dall'art. 616 cod. proc. pen. nella lettura datane dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), in difetto di profili di colpa in capo al ricorrente (in tal senso, cfr. Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248380 - 01 e Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219532 - 01). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 9 aprile 2024 Il presid nte est. i Sergio ,IBeltrani [OSCURATO:PERSONA] to...17•0., SECONDA SEM?* PENALE 5 LUG. 202 I L [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 26510/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris