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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15031/2026

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to Procuratore OLGA MIGNOLOche ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoL'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cosenza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riportacome da conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alla nota speseL'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cosenza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] concludeinsistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorsoLetta la memoria depositata nell’interesse della parte civileRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 14 novembre 2025 la Corte di appello di Catanzaro, giudicando insede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenzaemessa il 18 luglio 2022, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesionipersonali e determinato il trattamento sanzionatorio, previa concessione delle circostanzeIl procedimento ha ad oggetto l’episodio violento che ha visto [OSCURATO:PERSONA] subirelesioni giudicate complessivamente guaribili in 54 giorni ad opera dell’imputato che, dopo ladecisione assolutoria del giudice di primo grado, è stato ritenuto colpevole con una primapronuncia della Corte di appello di Catanzaro del 9 dicembre 2024, oggetto di annullamentocon rinvio giusta sentenza della Quinta Sezione di questa Corte n. 15129 del 12/03/2025.Quest’ultima decisione ha rilevato il vizio della mancata rinnovazione, in sede diappello, dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.,come introdotto dalla legge del 23 giugno 2017, n. 103, segnalando la relativa elusione pur«a fronte di motivi di appello del pubblico ministero e della parte civile che lamentavano nellasostanza il travisamento per omissione delle dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX costituenti riscontri ritenuti mancanti alladichiarazione della persona offesa».Gli ulteriori motivi di ricorso in punto di valore probatorio della certificazione medica aifini della dimostrazione delle lesioni, sottovalutazione della consulenza medica di parte edosimetria della pena sono stati ritenuti assorbiti e impregiudicati.La Corte di appello, in sede di rinvio, ha, dunque, proceduto alla rinnovazionedell’istruzione dibattimentale dalla quale ha ritenuto acquisiti gli elementi di riscontro oconferma alle dichiarazioni della persona offesa, avendo i testi escussi dichiarato di averevisto nitidamente l’imputato sferrare un pugno a XXXXXXX colpendolo al lato sinistro delvolto.Le censure sollevate dalla difesa in punto di attendibilità dei testi e sospetti di presunteimparzialità sono state motivatamente smentite dai giudici di merito.In particolare, sono state giudicate sufficientemente dimostrate la presenza di XXXXXsul luogo del fatto e la circostanza che XXXXXXX abbia perso i sensi per qualche tempodopo l’aggressione, mentre sono state ritenute prive di rilievo alcune lievi discrepanzerelative alle modalità con le quali si sono svolte le fasi preliminari all’aggressione e allatraiettoria del pugno.Ulteriore riscontro all’aggressione è stato ricavato dai certificati medici che hannosiccome fornita dalla persona offesa e dai testi escussi, piuttosto che dall’imputato.Tenuto conto delle conseguenze dalla condotta violenta, è stato ritenuto integrato ildelitto di lesioni in luogo di quello di «percosse».2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] permezzo del proprio difensore fiduciario articolando cinque motivi.2.1.

Con il primo ha eccepito violazione di legge (anche sotto il profilo dlel’ar.t 627,comma 3, cod. proc. pen.) ed omessa motivazione.Anziché procedere all’escussione del teste XXXXXXXXXXXXXXX vigile urbanointervenuto sul luogo in cui si sono svolti i fatti ed espressamente menzionato negli atti diappello del pubblico ministero e della parte civile, la Corte catanzarese ha proceduto adescutere, in sede di rinnovazione, la teste [OSCURATO:PERSONA], moglie del teste XXXXXXIn ciò è stata ravvisata una prima elusione della decisione di annullamento della Cortedi cassazione individuata, in secondo luogo, anche nella mancata escussione del consulentetecnico dell’imputato e nella omessa effettuazione di perizia medico legale.2.2.

Con il secondo motivo sono stati eccepiti i vizi di violazione di legge e plurimi difettimotivazionali nella utilizzazione della querela sporta dalla persona offesa, invero utilizzabileai soli fini della procedibilità, allo scopo di ritenere provata la penale responsabilitàdell’imputato e per affermare la credibilità dei testi escussi laddove gli stessi si sono rivelaticontraddittori.2.3.

Con il terzo motivo sono stati lamentati violazione di legge e vizi motivazionali inpunto di prova delle lesioni riportate dalla persona offesa.La certificazione medica in atti si è limitata ad attestare quanto riferito daXXXXXXXche,come desumibile dal primo referto del pronto soccorso, risultava, in realtà, avere riportatolesioni minime guaribili in tre giorni.Solo a seguito di successivi accessi a cure sanitarie, sulla scorta, sostanzialmente, diuna sintomatologia non obiettiva ma solo descritta dal querelante, si è pervenuti alladeterminazione di una prognosi rispetto alla quale il consulente medico di parte ha svoltoampie considerazioni che non sono state prese in esame dai giudici di merito, avendo glistessi ritenuto dimostrato il processo morboso attestato dalla documentazione sanitaria.2.4.

Con il quarto motivo è stata eccepita la violazione di legge in merito all’art. 541cod. proc. pen. per essere state determinate le spese processuali poste a caricodell’imputato senza tenere conto dell’importo medio tempore già versato, in ossequio allacondanna del precedente giudizio di appello.Peraltro, deve ritenersi illegittimo il computo, nelle spese processuali, anchedell’importo dovuto per la fase della cassazione, atteso che la stessa si è conclusavittoriosamente per l’imputato ricorrente.2.5.

Il quinto motivo ha avuto ad oggetto la violazione di legge per non essere stateritenute le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta aggravante.3.

Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.Nell’interesse della parte civile è stata depositata memoria.Il difensore ha chiesto procedersi trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.Lamenta il ricorrente la sostanziale elusione dell’adempimento istruttorio asseritamenteimposto al giudice di rinvio per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 15129 del12/03/2025 con la quale è stata annullata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del9 dicembre 2024 che aveva riformato la pronuncia assolutoria di primo grado.In sostanza, sarebbe stato escusso, in sede di rinnovazione dell’istruzionedibattimentale, un teste diverso da quello indicato dalla Corte di legittimità in sede diannullamento.In disparte la non decisività delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], ai finiricostruttivi dell’episodio per il quale si procede (trattandosi di dichiarazioni utilizzate dallaCorte catanzarese a mero supporto di quelle, più pregnanti, di altri testi) e la circostanza cheal teste XXXXXXXXXXXXXX (quello che, a dire della difesa, avrebbe dovuto essereescusso) non viene compiuto alcun riferimento nella sentenza di primo grado, la citatasentenza di legittimità non ha, evidentemente, imposto l’escussione dei tre testinominativamente indicati.La descrizione del contenuto dell’atto avversativo del pubblico ministero (che ha,appunto, fatto riferimento ai predetti testi) non equivale all’imposizione della relativaescussione in sede di rinnovazione che presuppone, piuttosto, che il giudice di rinvio, comeavvenuto nella fattispecie in esame, valuti la decisività della prova orale assunta nel corsodel dibattimento di primo grado e proceda, laddove ne venga denunciato il travisamento, allanuova assunzione in contraddittorio.Nel caso di specie, la valutazione è stata congruamente compiuta dalla Corte di appelloche ha ritenuto (motivando la propria decisione) di procedere all’escussione dei testi sopraindicati.Ed è appena il caso di aggiungere che nulla impedisce al giudice di secondo grado, allastregua delle previsioni dell’art. 603 cod. proc. pen., di integrare la piattaforma probatoriacon altri mezzi, salvo, s’intende, il rispetto del principio del contraddittorio.D’altronde, il ricorrente non ha indicato quali decisive circostanze avrebbe potuto riferireil teste XXXXXXXXXXXXXX la cui escussione non è stata disposta né quale sarebbe stato ilpregiudizio sofferto dalle decisioni adottate dal giudice di secondo grado in tema dirinnovazione istruttoria.3.

È infondato anche il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto l’utilizzazione, a finiprobatori, della querela presentata dalla parte civile.acquisito al fascicolo dibattimentale con il consenso delle parti anche a fini diversi dallaprocedibilità, in due passaggi riportati a pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata sifa riferimento alla querela, sebbene in termini assolutamente non decisivi, ai fini dellaricostruzione dell’accaduto.Nel primo caso si descrive ciò che XXXXXXX ha dichiarato (in querela, certo, maanche) in dibattimentoa proposito delle fasi iniziali dell’aggressione e nel secondo si sostienecome l’intrinseca coerenza del teste XXXXX sia dimostrata aliunde, ossia da elementi diversidalla querela.Da tanto consegue l’infondatezza del correlato motivo di ricorso.4.

È fondato il terzo motivo di censura con il quale (pur essendo descritta la indicata in rubrica la «violazione di legge») vengono eccepite plurime carenze motivazionali in punto diprova delle lesioni e della loro entità.Premesse la decisività del dato ai fini della qualificazione della fattispecie e dei terminidi prescrizione, il motivo di impugnazione proposto nel corso del precedente giudizio dilegittimità è stato ritenuto dalla citata sentenza di annullamento impregiudicato e assorbito.La Corte di appello, nel farsi carico delle ampie deduzioni difensive, sviluppate ancheanche quale elemento di conferma alle dichiarazioni della persona offesa, soffermandosi,altresì, sulla mancanza di segni traumatici e sul nesso eziologico affermando, in questo casoin termini piuttosto laconici e sbrigativi, che «quanto, invece, alla presunta assenza di segnitraumatici e al dedotto mancato nesso eziologico tra tutte le patologie lamentate dalXXXXXXX e il pugno ricevuto, va osservato che i disturbi riferiti – vertigini, acufeni, dolorecervicale - sebbene in parte insorti in un momento successivo, si ricollegano chiaramentealla medesima aggressione denunciata dalla persona offesa e risultano pienamentecompatibili con un trauma contusivo, anche in relazione ai movimenti compiuti dal Petronenel tentativo di attenuare gli effetti del colpo a lui inferto».A fronte di tale passaggio argomentativo, il ricorrente ha richiamato la propriaconsulenza medica e il contenuto delle dichiarazioni rese dall’ausiliario in udienza,svolgendo, così considerazioni dotate di una, quanto meno astratta, plausibilità.Sul punto, la motivazione, oltre che trascurare totalmente la circostanza che è statadisposta l’escussione di un consulente tecnico di parte e che è stato acquisito il relativocontributo dichiarativo, contiene un passaggio del tutto assertivo laddove afferma che idisturbi riferiti (alla luce dei quali si è giustificata l’ampia prognosi di 54 giorni) «si ricolleganochiaramente alla medesima aggressione», senza ulteriori precisazioni.A tale proposito, si ricollegano le osservazioni svolte dal difensore in conclusione delprimo motivo di ricorso laddove la sentenza è stata censurata per non essere stata dispostala rinnovata escussione del consulente tecnico di parte o un approfondimento peritale.Tali censure, all’evidenza, sono assorbite dalle considerazioni sin qui svolte.5.

Restano assorbiti, altresì, il quarto e il quinto motivo di ricorso; incidentalmente aproposito della censura sulle spese si segnala l’obbligo per il giudice di rinvio di tenereconto, in sede di quantificazione, degli esiti dei precedenti gradi di giudizio.Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento della sentenza impugnata, conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs.196 del 2003.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corted'appello di Catanzaro.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to Procuratore OLGA MIGNOLOche ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoL'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cosenza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riportacome da conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alla nota speseL'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cosenza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] concludeinsistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorsoLetta la memoria depositata nell’interesse della parte civileRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 14 novembre 2025 la Corte di appello di Catanzaro, giudicando insede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenzaemessa il 18 luglio 2022, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesionipersonali e determinato il trattamento sanzionatorio, previa concessione delle circostanzeIl procedimento ha ad oggetto l’episodio violento che ha visto [OSCURATO:PERSONA] subirelesioni giudicate complessivamente guaribili in 54 giorni ad opera dell’imputato che, dopo ladecisione assolutoria del giudice di primo grado, è stato ritenuto colpevole con una primapronuncia della Corte di appello di Catanzaro del 9 dicembre 2024, oggetto di annullamentocon rinvio giusta sentenza della Quinta Sezione di questa Corte n. 15129 del 12/03/2025.Quest’ultima decisione ha rilevato il vizio della mancata rinnovazione, in sede diappello, dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.,come introdotto dalla legge del 23 giugno 2017, n. 103, segnalando la relativa elusione pur«a fronte di motivi di appello del pubblico ministero e della parte civile che lamentavano nellasostanza il travisamento per omissione delle dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX costituenti riscontri ritenuti mancanti alladichiarazione della persona offesa».Gli ulteriori motivi di ricorso in punto di valore probatorio della certificazione medica aifini della dimostrazione delle lesioni, sottovalutazione della consulenza medica di parte edosimetria della pena sono stati ritenuti assorbiti e impregiudicati.La Corte di appello, in sede di rinvio, ha, dunque, proceduto alla rinnovazionedell’istruzione dibattimentale dalla quale ha ritenuto acquisiti gli elementi di riscontro oconferma alle dichiarazioni della persona offesa, avendo i testi escussi dichiarato di averevisto nitidamente l’imputato sferrare un pugno a XXXXXXX colpendolo al lato sinistro delvolto.Le censure sollevate dalla difesa in punto di attendibilità dei testi e sospetti di presunteimparzialità sono state motivatamente smentite dai giudici di merito.In particolare, sono state giudicate sufficientemente dimostrate la presenza di XXXXXsul luogo del fatto e la circostanza che XXXXXXX abbia perso i sensi per qualche tempodopo l’aggressione, mentre sono state ritenute prive di rilievo alcune lievi discrepanzerelative alle modalità con le quali si sono svolte le fasi preliminari all’aggressione e allatraiettoria del pugno.Ulteriore riscontro all’aggressione è stato ricavato dai certificati medici che hannosiccome fornita dalla persona offesa e dai testi escussi, piuttosto che dall’imputato.Tenuto conto delle conseguenze dalla condotta violenta, è stato ritenuto integrato ildelitto di lesioni in luogo di quello di «percosse».2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] permezzo del proprio difensore fiduciario articolando cinque motivi.2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge (anche sotto il profilo dlel’ar.t 627,comma 3, cod. proc. pen.) ed omessa motivazione.Anziché procedere all’escussione del teste XXXXXXXXXXXXXXX vigile urbanointervenuto sul luogo in cui si sono svolti i fatti ed espressamente menzionato negli atti diappello del pubblico ministero e della parte civile, la Corte catanzarese ha proceduto adescutere, in sede di rinnovazione, la teste [OSCURATO:PERSONA], moglie del teste XXXXXXIn ciò è stata ravvisata una prima elusione della decisione di annullamento della Cortedi cassazione individuata, in secondo luogo, anche nella mancata escussione del consulentetecnico dell’imputato e nella omessa effettuazione di perizia medico legale.2.2. Con il secondo motivo sono stati eccepiti i vizi di violazione di legge e plurimi difettimotivazionali nella utilizzazione della querela sporta dalla persona offesa, invero utilizzabileai soli fini della procedibilità, allo scopo di ritenere provata la penale responsabilitàdell’imputato e per affermare la credibilità dei testi escussi laddove gli stessi si sono rivelaticontraddittori.2.3. Con il terzo motivo sono stati lamentati violazione di legge e vizi motivazionali inpunto di prova delle lesioni riportate dalla persona offesa.La certificazione medica in atti si è limitata ad attestare quanto riferito daXXXXXXXche,come desumibile dal primo referto del pronto soccorso, risultava, in realtà, avere riportatolesioni minime guaribili in tre giorni.Solo a seguito di successivi accessi a cure sanitarie, sulla scorta, sostanzialmente, diuna sintomatologia non obiettiva ma solo descritta dal querelante, si è pervenuti alladeterminazione di una prognosi rispetto alla quale il consulente medico di parte ha svoltoampie considerazioni che non sono state prese in esame dai giudici di merito, avendo glistessi ritenuto dimostrato il processo morboso attestato dalla documentazione sanitaria.2.4. Con il quarto motivo è stata eccepita la violazione di legge in merito all’art. 541cod. proc. pen. per essere state determinate le spese processuali poste a caricodell’imputato senza tenere conto dell’importo medio tempore già versato, in ossequio allacondanna del precedente giudizio di appello.Peraltro, deve ritenersi illegittimo il computo, nelle spese processuali, anchedell’importo dovuto per la fase della cassazione, atteso che la stessa si è conclusavittoriosamente per l’imputato ricorrente.2.5. Il quinto motivo ha avuto ad oggetto la violazione di legge per non essere stateritenute le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta aggravante.3. Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.Nell’interesse della parte civile è stata depositata memoria.Il difensore ha chiesto procedersi trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.Lamenta il ricorrente la sostanziale elusione dell’adempimento istruttorio asseritamenteimposto al giudice di rinvio per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 15129 del12/03/2025 con la quale è stata annullata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del9 dicembre 2024 che aveva riformato la pronuncia assolutoria di primo grado.In sostanza, sarebbe stato escusso, in sede di rinnovazione dell’istruzionedibattimentale, un teste diverso da quello indicato dalla Corte di legittimità in sede diannullamento.In disparte la non decisività delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], ai finiricostruttivi dell’episodio per il quale si procede (trattandosi di dichiarazioni utilizzate dallaCorte catanzarese a mero supporto di quelle, più pregnanti, di altri testi) e la circostanza cheal teste XXXXXXXXXXXXXX (quello che, a dire della difesa, avrebbe dovuto essereescusso) non viene compiuto alcun riferimento nella sentenza di primo grado, la citatasentenza di legittimità non ha, evidentemente, imposto l’escussione dei tre testinominativamente indicati.La descrizione del contenuto dell’atto avversativo del pubblico ministero (che ha,appunto, fatto riferimento ai predetti testi) non equivale all’imposizione della relativaescussione in sede di rinnovazione che presuppone, piuttosto, che il giudice di rinvio, comeavvenuto nella fattispecie in esame, valuti la decisività della prova orale assunta nel corsodel dibattimento di primo grado e proceda, laddove ne venga denunciato il travisamento, allanuova assunzione in contraddittorio.Nel caso di specie, la valutazione è stata congruamente compiuta dalla Corte di appelloche ha ritenuto (motivando la propria decisione) di procedere all’escussione dei testi sopraindicati.Ed è appena il caso di aggiungere che nulla impedisce al giudice di secondo grado, allastregua delle previsioni dell’art. 603 cod. proc. pen., di integrare la piattaforma probatoriacon altri mezzi, salvo, s’intende, il rispetto del principio del contraddittorio.D’altronde, il ricorrente non ha indicato quali decisive circostanze avrebbe potuto riferireil teste XXXXXXXXXXXXXX la cui escussione non è stata disposta né quale sarebbe stato ilpregiudizio sofferto dalle decisioni adottate dal giudice di secondo grado in tema dirinnovazione istruttoria.3. È infondato anche il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto l’utilizzazione, a finiprobatori, della querela presentata dalla parte civile.acquisito al fascicolo dibattimentale con il consenso delle parti anche a fini diversi dallaprocedibilità, in due passaggi riportati a pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata sifa riferimento alla querela, sebbene in termini assolutamente non decisivi, ai fini dellaricostruzione dell’accaduto.Nel primo caso si descrive ciò che XXXXXXX ha dichiarato (in querela, certo, maanche) in dibattimentoa proposito delle fasi iniziali dell’aggressione e nel secondo si sostienecome l’intrinseca coerenza del teste XXXXX sia dimostrata aliunde, ossia da elementi diversidalla querela.Da tanto consegue l’infondatezza del correlato motivo di ricorso.4. È fondato il terzo motivo di censura con il quale (pur essendo descritta la indicata in rubrica la «violazione di legge») vengono eccepite plurime carenze motivazionali in punto diprova delle lesioni e della loro entità.Premesse la decisività del dato ai fini della qualificazione della fattispecie e dei terminidi prescrizione, il motivo di impugnazione proposto nel corso del precedente giudizio dilegittimità è stato ritenuto dalla citata sentenza di annullamento impregiudicato e assorbito.La Corte di appello, nel farsi carico delle ampie deduzioni difensive, sviluppate ancheanche quale elemento di conferma alle dichiarazioni della persona offesa, soffermandosi,altresì, sulla mancanza di segni traumatici e sul nesso eziologico affermando, in questo casoin termini piuttosto laconici e sbrigativi, che «quanto, invece, alla presunta assenza di segnitraumatici e al dedotto mancato nesso eziologico tra tutte le patologie lamentate dalXXXXXXX e il pugno ricevuto, va osservato che i disturbi riferiti – vertigini, acufeni, dolorecervicale - sebbene in parte insorti in un momento successivo, si ricollegano chiaramentealla medesima aggressione denunciata dalla persona offesa e risultano pienamentecompatibili con un trauma contusivo, anche in relazione ai movimenti compiuti dal Petronenel tentativo di attenuare gli effetti del colpo a lui inferto».A fronte di tale passaggio argomentativo, il ricorrente ha richiamato la propriaconsulenza medica e il contenuto delle dichiarazioni rese dall’ausiliario in udienza,svolgendo, così considerazioni dotate di una, quanto meno astratta, plausibilità.Sul punto, la motivazione, oltre che trascurare totalmente la circostanza che è statadisposta l’escussione di un consulente tecnico di parte e che è stato acquisito il relativocontributo dichiarativo, contiene un passaggio del tutto assertivo laddove afferma che idisturbi riferiti (alla luce dei quali si è giustificata l’ampia prognosi di 54 giorni) «si ricolleganochiaramente alla medesima aggressione», senza ulteriori precisazioni.A tale proposito, si ricollegano le osservazioni svolte dal difensore in conclusione delprimo motivo di ricorso laddove la sentenza è stata censurata per non essere stata dispostala rinnovata escussione del consulente tecnico di parte o un approfondimento peritale.Tali censure, all’evidenza, sono assorbite dalle considerazioni sin qui svolte.5. Restano assorbiti, altresì, il quarto e il quinto motivo di ricorso; incidentalmente aproposito della censura sulle spese si segnala l’obbligo per il giudice di rinvio di tenereconto, in sede di quantificazione, degli esiti dei precedenti gradi di giudizio.Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento della sentenza impugnata, conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs.196 del 2003. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corted'appello di Catanzaro.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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