CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 gennaio 2021
Cassazione n. 46999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore deposita nomina ex art.102 c.p.p. e si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. capo 17 ( relativo allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione) ed ha confermato per il resto la condanna per i capi 12 ( art. 74 Dpr 309/90, fatto commesso nelle province di Caserta e Napoli dalla fine del 2016 all'aprile 2017), 13 ( art. 73 DPR 309/90 commesso in Mondragone e Napoli febbraio 2017), 15 ( art. 73 DPR 3'09/90 commesso in Caserta il 20.04.2017) e ha rideterminato la pena in anni 5 di reclusione. 1.1.Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia articolando i seguenti motivi: I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 12 stante l'erronea applicazione dell'art. 238 bis e 192 comma 2 e 3 e 4 cod.proc.pen. Lamenta che la sentenza passata in giudicato pronunciata dal Gup del Tribunale di Napoli il 29.01.2021 ( n. 168/21) ha assolto i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 74 Dpr 309/90. Si lamenta il contrasto tra giudicati. Deduce che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] collaborante di giustizia sono prive di riscontri esterni in quanto generiche e non consentono di ritenere indizi gravi precisi e concordanti a carico dell'imputato in relazione al delitto associativo; le conversazioni telefoniche del primo gruppo evidenziate nella sentenza impugnata non riguardano il [OSCURATO:PERSONA]; le conversazioni del secondo gruppo al più concretizzano un concorso nella cessione di sostanze stupefacenti ( capo 13,) avulsa dal collegamento con una stabile organizzazione. Si ritiene non raggiunta la prova della partecipazione del ricorrente ad un consesso con i compiti descritti di vendita trasporto e procacciatore di clienti, considerato anche il legame familiare tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]. II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai capi 13 e 15 anche in considerazione della mancata qualificazione nell'ambito dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 anche in considerazione del fatto che il quantitativo di sostanza stupefacente è indeterminato o comunque irrisorio; III) Violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis 132 e 133 cod.pen. per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti nella massima estensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono generici aspecifici e pertanto inammissibili. 1.1. Va ribadito che al giudice di legittimità spetta verificare che la relativa motivazione sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non manifestamente illogica, e cioè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente incompatibile con atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno fondamentali incoerenze, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. 1.2. Quanto alla autorità di cosa giudicata, pur in caso di sostanziale identità dei reati oggetto di cognizione ( capo 12) non può estendersi a coloro che, di quel processo, non siano stati parte. E' indiscusso, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un dato fatto non vincoli il giudice chiamato a rivalutare quel medesimo fatto in relazione alla posizione di altri concorrenti nel medesimo reato, potendo anzi tale giudice finanche rivalutare il comportamento del soggetto già giudicato, addirittura quand'anche assolto, sebbene all'unico fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, Ligresti, Rv. 278389; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258166; Sez. 2, n. 16649 del 31/03/2008, Arcodia, Rv. 239778; Sez. 2, n. 21998 del 03/05/2005, Tringali, Rv. 231924). La sentenza o le singole statuizioni irrevocabili possono, dunque, spiegare rilevanza in un diverso processo solamente attraverso l'art. 238-bis, cod. proc. pen., e nei limiti ivi previsti, correttamente definiti dalla sentenza impugnata, con richiami di pertinenti e condivisi precedenti di legittimità (pag. 5). In sintesi, per quello che interessa ai fini della decisione sui ricorsi in rassegna: — la nozione di «fatto in esse accertato», prevista da tale disposizione, ha una connotazione materiale, dovendo intendersi riferita agli eventi storici ritenuti in sentenza (Sez. 6, n. 41766 del 13/06/2017, Laporta, Rv. 271096), che non sono solo quelli direttamente riferibili alla statuizione fissata nel dispositivo, bensì tutte le acquisizioni fattuali evidenziate in motivazione (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517); L'acquisizione delle sentenze irrevocabili non comporta, per il giudice del diverso procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, conservando quel giudice integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, Daccò, Rv. 266338; pure Sez. 2, n. 52589 del 2018, cit.); — in particolare, l'acquisizione in funzione probatoria della sentenza irrevocabile pronunciata sulla medesima vicenda nei confronti del coimputato non esime il giudice del processo ad quem sia dal dovere di accertare la veridicità dei fatti ritenuti dimostrativi e rilevanti rispetto all'oggetto della prova, fatta salva in ogni caso la facoltà dell'imputato di essere ammesso alla prova del contrario, sia dal dovere di acquisire, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio tra le parti, gli elementi di prova che confermino la dedotta veridicità (Sez. 2, n. 16626 del 28/02/2007, Guarnieri, Rv. 236650); — la regola legale di valutazione per cui le risultanze di un precedente giudicato penale irrevocabile debbono essere valutate alla stregua dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ovvero «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», deve trovare applicazione anche qualora esse attengano a fatti favorevoli all'imputato (Sez. 1, n. 24383 del 27/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263955): il testo della norma, infatti, non opera alcuna distinzione a seconda della natura e della valenza di quei fatti, e non s'intravede motivo, in un regime processuale costruito sul canone fondamentale del «contraddittorio tra le parti in condizioni di parità» (art. 111, secondo comma, Cost.), che possa giustificare un diverso ambito di eccezione al principio d'immediatezza della prova, in ragione della parte che la introduce. Ne discende, quale inevitabile corollario, che il giudice è tenuto a motivare, con un grado di approfondimento direttamente proporzionale a quello della motivazione della sentenza acquisita, le ragioni dell'eventuale dissenso dalle relative affermazioni, non solamente in punto di valutazione giuridica, ma anche di accertamento dei fatti, al pari di quanto deve fare con riferimento alle prove formatesi davanti a sé nel contraddittorio processuale od altrimenti da esso ritualmente acquisite. 1.3. La Corte di appello si è attenuta a tal ultimo principio e ha precisato che il giudicato si è formato unicamente sulla posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA]! e [OSCURATO:PERSONA], cui si riferiva il capo 12 della sentenza citata riguardante l'art. 74 comma DPR 309/90, quali partecipi, con [OSCURATO:PERSONA], con compiti di vendita, trasporto della sostanza stupefacente e procacciatore di clienti e che per tale reato sono stati assolti non ravvisandosi nel compendio probatorio " elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza stessa dell'organizzazione criminale finalizzata alla commissione di delitti in materia di stupefacenti e di delineare nelle linee fondamentali la struttura ed il funzionamento e i ruoli rivestiti" fol 145 sentenza GUP allegata al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dallo stesso giudice ritenuti colpevoli dei reati di cui al capo 14, entrambi per detenzione illecita e spaccio di 2 kg di marijuana in Mondragone il 22.03.2017, e del capo 16 il solo Fidai ( favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione). Va rilevato che il GUP nell'affermare la colpevolezza per il capo 14 ha utilizzato tra gli elementi di prova proprio le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] oltre ad ulteriori elementi di riscontro richiamati a fol 133 e seguenti dell'informativa di polizia giudiziaria ( fol. 150 sentenza GUP). Nel caso di specie, ai fini della valutazione posizione dell'odierno imputato, quale partecipe dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], non solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 7.02.2017 ( richiamate nella sentenza sel GUp sopra citata fol 134) ma anche il 14.10.2016 e il 7.02.2016, ampiamente riportate nella sentenza di primo grado ( fol 374/5) riferite alla conoscenza dei soggetti albanesi Jimmy ( [OSCURATO:PERSONA]) e Tony ( [OSCURATO:PERSONA]), identificati in quali trafficanti di droga, armi ed autovetture di grossa cilindrata, dichiarazioni ulteriormente riscontrate dalle conversazioni intercettate sulle utenze fornite dallo stesso collaborante ed in uso agli associati e dai sequestri probatori di stupefacenti ( fol 12 sentenza di primo grado acquisiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione deve essere confrontata anche con quella di altri partecipi quali [OSCURATO:PERSONA], zio dell'imputato e [OSCURATO:PERSONA] ( fol 7/8/9). Pluralità, intensità, volumi e complessità esecutiva delle transazioni illegali, l'utilizzo di lessico convenzionale nelle conversazioni captate, disponibilità di notevoli capitali reimpiegati in Albania (fol 8) e di una specifica caratterizzazione organizzativa stabile, promossa e capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] con la partecipazione del nipote Klodian, di [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti non compiutamente individuati che costituiva il supporto per la conclusione di transazioni per il rifornimento di stupefacente in Albania, il successivo trasporto in Campania, passando per la Puglia, la commercializzazione nella provincia di Caserta; con un ruolo svolto dall'imputato di venditore al dettaglio di sostanza stupefacente, procacciatore di clienti, legato da uno stretto e stabile legame associativo con lo zio, il capo, di cui utilizzava per i contatti illeciti l'utenza telefonica, ( fol 14 e ss sentenza di primo grado ): si tratta all'evidenza di elementi che valgono ad integrare un tessuto organizzativo ben più sofisticato di quello, soltanto rudimentale, sufficiente per costituire l'associazione criminale tipizzata dal citato art. 74.. Quanto alla singola condotta di partecipazione, essa può atteggiarsi, nella pratica, nel modo più diverso: il dato 'qualificante e decisivo, come per tutte le fattispecie associative, consiste nel contributo alla vita ed all'operatività delsodalizio, anche soltanto per una fase temporalmente limitata (Sez. 3, n. 27910 de127/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677) o addirittura già ab origine prestabilita, dovendo l'indeterminatezza riguardare soltanto la serie dei delitti che s'intendono commettere e non la durata del pactum sceleris (Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099). Ovviamente, a tal fine, particolare rilevanza assume il concorso nei "reati-fine", Costituendo questi ultimi, infatti, altrettanti momenti attuativi dello scopo sociale, lareiterata partecipazione agli stessi, in concorso con altri partecipi, assume una valenza indiziaria qualificata, e dunque una capacità dimostrativa della partecipazione del singolo al reato associativo, suscettibile di essere superata solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 de110/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Syndial, Rv.246441). Non di meno, anche il coinvolgimento in un solo "reato-fine" può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le concrete connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890). Sul punto la Corte territoriale ha argomentato proprio a fol 6 che gli elementi posti a sostegno di ciascuna delle imputazioni 12,13,15 vanno valutati congiuntamente in quanto corroborano la ricostruzione dei fatti in relazione alla fattispecie associativa di cui al capo 12). 1.4.Quanto al secondo motivo riguardante la responsabilità per i reati di cui ai capi -13) cessione a persona rimasta ignota di un consistente quantitativo di stupefacente di tipo marijuana, indicato in 8000 bottiglie di vino, in Mondragone e Napoli il 28.02.2017 e -15) per aver ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] un campione di prova di gr 0.679 lordi di marijuana, in Caserta il 20.04.2017, facente parte di un ordine di un quantitativo più ampio al prezzo di 1500 euro al chilo va rilevato l'assoluta genericità e aspecificità delle doglianze a fronte di un percorso argomentativo e fattuale rigoroso riportato nella sentenza impugnata a fol 8 e 9 ss, ricavato dalle intercettazioni telefoniche, dai sequestri della sostanza stupefacente, non solo del campione di droga a carico dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] ma anche di quello ben più consistente di 40 kg di droga ( 30 kg di marijuana e 10 kg di hashish) operato nell'agosto 2017 nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha escluso la qualificazione giuridica nell'ambito della fattispecie autonoma attenuata ritenendo motivatamente, sulla base del compendio probatorio, che la trattativa e le cessioni consentivano di inquadrare il traffico di stupefacenti nell'ambito di ingenti quantitativi con correlate movimentazioni di importi rilevanti di denaro. 1.5. Manifestamente infondato il terzo motivo attinente al trattamento sanzionatorio oltre che generico e aspecifico in quanto, come argomentato dalla Corte territoriale, il Giudice di primo grado correttamente ha riconosciuto in misura pressocchè massima la riduzione per le attenuanti generiche e determinato nel minimo edittale la pena per il reato più grave di cui al capo 12). 2.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dic