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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 31327/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, del 21/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 4 marzo 2025, con la quale era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato dei delitti di tentato omicidio e rapina commessi in Roma il 4 ottobre 2024; in particolare, il Tribunale riteneva infondati i motivi posti alla base della richiesta di riesame presentata dall'indagato ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. 2.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la misura cautelare applicata non è proporzionattted adeguata e chiedendo, pertanto, l'annullamento 'r del provvedimento impugnato.

3. Con atto sottoscritto in data 13 giugno 2025 l'indagato (unitamente al difensore di fiducia) ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 17 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, del 21/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 4 marzo 2025, con la quale era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato dei delitti di tentato omicidio e rapina commessi in Roma il 4 ottobre 2024; in particolare, il Tribunale riteneva infondati i motivi posti alla base della richiesta di riesame presentata dall'indagato ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la misura cautelare applicata non è proporzionattted adeguata e chiedendo, pertanto, l'annullamento 'r del provvedimento impugnato. 3. Con atto sottoscritto in data 13 giugno 2025 l'indagato (unitamente al difensore di fiducia) ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 17 l
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