CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36591/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso sentiti i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza 14 febbraio 2019 del Tribunale di Teramo, di assoluzione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Dora in relazione a fattispecie di estorsione e usura. 2. Propone ricorso per cassazione la parte civile ELEFANTE Gerardo con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, la parte civile ricorrente lamenta il vizio di motivazione e violazione di legge in mancanza di compiuta e autonoma valutazione, da parte del giudice di secondo grado, degli elementi presenti nel fascicolo processuale. La difesa lamenta in particolare che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione i profili evocati con l'atto di appello presentato dal PM riproponendo le valutazioni del giudice di primo grado senza nemmeno spiegare in che modo queste superassero le doglianze articolate in secondo grado. In particolare, non sarebbero state prese in considerazione: • le condizioni personali della parte civile che non poteva essere considerata alla stregua di imprenditore navigato e nella posizione di prendere tutte le precauzioni possibili e svolgere tutti i controlli possibili in relazione alla vicenda truffaldina; • il motivo di appello relativo alla tempestività della querela; • l'enorme importo delle somme versate a titolo di interessi; • le testimonianze ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) offerte a supporto della versione della parte civile; • la corretta tenuta delle scritture contabili della società della parte civile e il fatto che le movimentazioni connesse alla vicenda oggetto del giudizio non fossero state riportate nella contabilità della società degli imputati ma fossero confluite in un "brogliaccio extracontabile" e quindi in una contabilità in nero, come da documentazione redatta dagli imputati prodotta dalla parte civile il 20 aprile 2017 e acquisita al fascicolo processuale. I giudici del merito avrebbero inoltre fornito una interpretazione delle risultanze di tale brogliaccio del tutto ipotetica, imputando la sorte capitale a interessi nonostante l'univoca diversa indicazione contenuta nel medesimo scritto. 2.2. t Con il secondo motivo, la parte civile ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al contenuto delle dichiarazioni dei testi Paola ELEFANTE e Gerardo [OSCURATO:PERSONA] (verbale di udienza 20 aprile 2017) in relazione alla causale dell'assegno 14 gennaio 2009 di 449.959.00 C e alla regolarità della contabilità della società della parte civile, nonché dei testi CASTELLO (che — sentito nella medesima udienza - aveva ricostruito in termini di "conto corrente" i rapporti di dare e avere delle parti coinvolte nella vicenda), GOLINO (che - chiamato dalla difesa degli imputati - avrebbe palesato la inattendibilità delle scritture contabili della società di costoro e avrebbe confermato che la stessa imputata [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rammostrato il "brogliaccio extracontabile" specificando anche che entrambi gli imputati avevano trascritto i relativi dati in un foglio Excel da lui preparato), ALTAVILLA (dipendente della società degli imputati che avrebbe confermato la presenza di ingenti crediti non trascritti nella contabilità ufficiale). La motivazione dei provvedimenti di merito sarebbe inoltre apodittica perché aprioristicamente fondata sulla inattendibilità delle dichiarazioni della parte civile. Del tutto aprioristica sarebbe anche la valutazione degli elaborati contabili depositati dalla parte civile e dal PM. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso risulta proposto da parte processuale non legittimata e comunque per motivi non consentiti. 2.1. La ricorrente parte civile - infatti - non aveva proposto appello. In tale situazione, costituisce insegnamento maggioritario della Corte di cassazione quello secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero, in quanto il principio dell'immanenza degli effetti della costituzione di parte civile, di cui all'art. 76 cod. proc. pen., non potrebbe derogare alla necessità di una impugnazione tempestiva la cui mancanza determina il passaggio in giudicato della sentenza a norma dell'art. 329 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 271926 - 01; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015, Rv. 265003 - 01; Sez. 6, n. 35513 del 21/05/2013, Rv. 256091 - 01; Sez. 6, n. 49497 del 13/10/2009, Rv. 245477 - 01; Sez. 5, n. 6911 del 08/05/1998, Rv. 211844 - 01). 2.2. Per altro verso, anche a seguire l'orientamento minoritario che ammette la possibilità di impugnare in cassazione la sentenza di appello ad opera della parte civile non appellante ai soli effetti civili e ove sussista il concreto interesse (Sez. 4, n. 26643 del 15/04/2009, Rv. 244796 - 01; Sez. 4, n. 11016 del 31/05/1994, Rv. 200388 - 01) l'odierno ricorso risulta comunque inammissibile. Infatti, la parte civile non appellante - che, per il principio dell'immanenza, avrebbe potuto profittare in appello di un eventuale riforma della sentenza di primo grado conseguente all'impugnazione del PM - in difetto di ricorso da parte del PG, non può devolvere in cassazione questioni che non ha devoluto in appello e che nel grado precedente siano state disattese o non siano state considerate (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv.270316 - 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577 - 01), potendo proporre ricorso avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione deducendo solo questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e/o di pura legittimità o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento o - ancora - in conseguenza all'intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (Sez. 3, sent. n. 16492 del 27/11/2020 - dep. 30/04/2021 - Rv. 281779 - 01). 2.3. Nel caso di specie, il ricorso della parte civile - unica impugnante - propone solo questioni di fatto, relative al governo delle prove e della logica, mai devolute in appello ed in quanto tali non scrutinabili. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm