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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 23109/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 15140/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SIENA n. 444/2022 depositata il17/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] (accoglimento del regolamento). [OSCURATO:PERSONA] La società Fuzelab di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza 17 maggio 2022, n. 444 del Tribunale di Siena.

Il Tribunale, adito in sede di opposizione al decreto che aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 12.132, ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’opponente per essere competente il Tribunale di Firenze, essendo la merce oggetto del processo stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale si è quindi dichiarato incompetente e ha revocato il decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del regolamento.

La ricorrente ha depositato memoria in prossimità della adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Preliminare all’esame del motivo di ricorso, che denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 1182, comma 3 c.c. in relazione all’art. 20 c.p.c., foro del creditore”, è il rilievo della incompletezza della eccezione di incompetenza del giudice adito (rilievo che questa Corte – c ome sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – può compiere d’ufficio, non essendo l’esercizio della sua funzione di individuare definitivamente il giudice competente limitata alle questioni oggetto del ricorso per regolamento di competenza, cfr. Cass. 21422/2016).

Dalla lettura dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo risulta che l’opponente [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a scrutinare il solo profilo relativo al forum contractus senza nulla dire sugli altri concorrenti criteri (cfr. la p. 2 dell’atto).

Il convenuto è invece tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, restando la competenza del giudice radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (ex multis v.

Cass. 17374/2020 e Cass.16284/2019).

Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Siena, davanti al quale dovrà essere riassunto il processo nei termini di legge; il giudice di merito provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte decidendo sul ricorso cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Siena, davanti al quale dovrà essere riassunto il processo nei termini di legge, spese al merito.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 15140/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SIENA n. 444/2022 depositata il17/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] (accoglimento del regolamento). [OSCURATO:PERSONA] La società Fuzelab di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza 17 maggio 2022, n. 444 del Tribunale di Siena. Il Tribunale, adito in sede di opposizione al decreto che aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 12.132, ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’opponente per essere competente il Tribunale di Firenze, essendo la merce oggetto del processo stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale si è quindi dichiarato incompetente e ha revocato il decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del regolamento. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità della adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Preliminare all’esame del motivo di ricorso, che denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 1182, comma 3 c.c. in relazione all’art. 20 c.p.c., foro del creditore”, è il rilievo della incompletezza della eccezione di incompetenza del giudice adito (rilievo che questa Corte – c ome sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – può compiere d’ufficio, non essendo l’esercizio della sua funzione di individuare definitivamente il giudice competente limitata alle questioni oggetto del ricorso per regolamento di competenza, cfr. Cass. 21422/2016). Dalla lettura dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo risulta che l’opponente [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a scrutinare il solo profilo relativo al forum contractus senza nulla dire sugli altri concorrenti criteri (cfr. la p. 2 dell’atto). Il convenuto è invece tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, restando la competenza del giudice radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (ex multis v. Cass. 17374/2020 e Cass.16284/2019). Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Siena, davanti al quale dovrà essere riassunto il processo nei termini di legge; il giudice di merito provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte decidendo sul ricorso cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Siena, davanti al quale dovrà essere riassunto il processo nei termini di legge, spese al merito. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 23109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris