CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12035/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MACCHIARULO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MUOTRI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30 gennaio 2025, confermavala sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMassimo [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di ricettazione; avverso la sentenzaricorre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo:1.1. nullità della sentenza impugnata per violazione di norme, nonchémancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti:i carabinieri si erano recati sul posto per un mero controllo amministrativo, per cuinon si comprendeva come potesse essere avvenuta una vera e propriaperquisizione senza alcuna autorizzazione della Procura, senza alcuna garanzia esenza alcun consenso da parte degli aventi diritto; erano pertanto inutilizzabili ilverbale di sequestro e le dichiarazioni dei testi su detta attività;1.2 nullità della sentenza impugnata per violazione di norme, nonchémancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti:con l’atto di appello il primo giudice aveva rigettato la richiesta di procedere, aisensi dell’art. 507 cod. proc. pen., all’ispezione dello stato dei luoghi, ondecomprovare come fosse impossibile per gli imputati raggiungere il terrazzino doveerano stati trovati dai militari, ma tale richiesta era stata totalmente ignorata daigiudici di appello;1.3 nullità della sentenza per violazione di norme, nonché mancanza,illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti: essendol'area ove ebbero ad avvenire i fatti molto vasta ed essendo praticata da unamoltitudine di persone che svolgevano le più svariate attività, non era possibileaffermare con certezza che gli imputati, fermati mentre si trovavano seduti su diun salottino posto innanzi alla casa del proprietario dell'autoparco, fossero proprioquelli fuggiti dal box dove erano state rinvenute le autovetture oggetto diricettazione; ammesso poi che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stessero “operando” sulleautovetture, non poteva escludersi che gli stessi fossero meri operai e stesseroeseguendo meri ordini dal datore di lavori, con conseguente dubbio sull’elementopsicologico del reato;1.4 nullità della sentenza impugnata per violazione di norme, nonchémancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione relativamente alladeterminazione della pena, al bilanciamento delle attenuanti generiche: la penainferta avrebbe dovuto essere contenuta in ambiti più ristretti riconoscendo, previaesclusione della recidiva, le attenuanti generiche nella massima estensione.2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:2.1 erronea applicazione dell’art. 157 e seguenti e 161 comma 2 cod. pen,stante il mancato riconoscimento dell’avvenuta prescrizione del reato, visto ildecorso del termine massimo di anni 12 e mesi 6;2.2. difetto dell’elemento soggettivo ed oggettivo del reato: non era emersauna condotta a titolo di concorso penalmente rilevante da parte di [OSCURATO:PERSONA],non essendo stato possibile desumere il rapporto che lo stesso avrebbe avuto conil bene di presunta e non accertata provenienza illecita; neppure erano presenticircostanze aventi valore probatorio atte a riscontrare nel comportamentodell’imputato la volontà di ricevere, occultare o comunque detenere cose diprovenienza illecita;2.3 omessa motivazione in relazione all’effettivo contributo causale, erroneaapplicazione degli artt. 110 e 648 cod. pen.: in particolare, la Corte di appello haritenuto che la asserita refurtiva rinvenuta all’interno del box n. 27, intestato adun soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]Anna, non imputato nel procedimento) fosse comunquericonducibile al ricorrente, senza fornire una motivazione logica e coerente sulpunto e senza considerare che il complesso aziendale constava di oltre cinquantabox, frequentati quotidianamente da un elevato numero di soggetti; il ricorrenteera stato semplicemente visto dagli operanti intervenuti al momento del controlloin compagnia dei correi, mentre era seduto, con atteggiamento indifferente, suldivanetto posizionato nella zona retrostante i box.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.1.1. Con riferimento al primo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],si deve rilevare come nessuna nullità si sia verificata, essendo irrilevante il motivoper cui i militari stessero controllando l’autoparco all’interno del quale si trovavanoi veicoli oggetto di ricettazione; peraltro, i militari hanno riferito di ciò che hannopotuto constatare in dibattimento, senza che siano stati utilizzati a fini probatoriverbali di perquisizione o di sequestro, indicati genericamente in ricorso; sul puntosi deve ribadire che non sussiste un principio generale di invalidità derivatariferibile anche al vizio dell'inutilizzabilità (vedi Sez.2, n. 24492 del 19/04/2023,Rv. 284826 – 01).1.2 I rimanenti motivi di ricorso, a parte quelli sulla pena e sulla prescrizione,sono reiterativi di quanto già sostenuto nell’atto di appello, e se ne deve rilevarela natura meramente fattuale, in quanto con essi i ricorrenti propongono una merarivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante lapreclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, econsiderato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento diuna operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella direinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini delladecisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 6, 22/01/2014, n. 10289); in particolare, idetti motivi non si confrontano affatto con la motivazione della Corte di appelloche, con le argomentazioni ampie ed esaustive riportate nelle pagine da 4 a 6 dellasentenza impugnata, ha ritenuto inattendibile la tesi degli imputati,1.3 Relativamente alla chiesta esclusione della recidiva ed alla concessionedelle attenuanti generiche prevalenti, vi è esaustiva motivazione a pag.6 dellasentenza impugnata; sebbene vi sia riferimento soltanto alla recidiva, la mancataprevalenza delle attenuanti generiche è impedita dall’art. 69 4°comma cod. pen.1.2 Quanto all’eccezione di prescrizione, essendo stata contestata e ritenutala recidiva specifica ed infraquinquennale, il termine di prescrizione, ai sensi degliartt. 157 e seguenti cod. pen. è di anni 18 (anni 8, aumentati della metà= anni12, aumentati di una ulteriore metà= anni 18), non ancora decorso.2. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento chedichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono esserecondannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentoa favore della Cassa delle ammende di una somma di € 3.000,00 cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 17/03/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]