CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 7 legge n. 386 del 1990; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondate, in quanto - a fronte di una motivazione che evidenzia l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputata (considerato che sono due le condotte illecite contestate e che una delle due riguarda la messa in circolazione di un titolo di credito per un importo elevato) - si duole della omessa considerazione di due elementi privi di rilievo: lo stato di incensuratezza (che, da solo, per espressa disposizione di legge è insufficiente); il consenso prestato alla acquisizione della documentazione (quando i documenti, quali prove precostituite, sono suscettibili di acquisizione su richiesta di una parte senza necessità del consenso dell'altra); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]