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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 00210/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le memorie contenenti "motivi aggiunti" a firma dei difensori del ricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, indicata in epigrafe, è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] (per il reato continuato ex artt. 81, 476, comma secondo, - 479 e 326 cod. pen.) la pena di anni 1, mesi 10 e giorni 19 di reclusione, concordata con il Pubblico Ministero.

Con la stessa sentenza il Maiolo è stato prosciolto dal reato di abuso di ufficio, ascrittogli al capo 17), con la formula "perché il fatto non sussiste' e, di conseguenza, la pena finale è stata rideterminata non tenendo conto dell'aumento contemplato nell'istanza di patteggiamento in relazione al delitto ex art. 323 cod. peri..2.

Con atto, depositato in data 29 aprile 2021 e sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso nell'interesse del Maiolo, con il quale si è denunziata violazione di legge in relazione all'articolo 446, comma terzo, cod. pen..

Ha sostenuto il deducente che "la volontà dell'imputato di definire la propria posizione processuale ai sensi dell'articolo 444 c.p.p" non sarebbe stata espressa "personalmente o a mezzo di procuratore speciale".

3. In data 28 maggio 2021 risulta depositato atto, contenente "motivi aggiunti", sottoscritto dal difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo il difensore denunzia violazione di legge e vizi motivazionali, dolendosi del mancato proscioglimento per tutti i reati ascritti.

3.2. Con il secondo motivo il difensore deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 81 cod. pen..

4. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. In data 29 agosto 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore di fiducia del Maiolo, ha depositato memoria contenente "motivi aggiunti".

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a mezzo PEC (in data 9 settembre 2022) memoria, con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo proposto con l'atto di ricorso depositato in data 29 aprile 2021 è manifestamente infondato.

Risulta dagli atti che la volontà di accedere al patteggiamento è stata ritualmente espressa dai difensori di fiducia del Maiolo, muniti di procura speciale, così come peraltro si evince, oltre che dalla sentenza impugnata (pag. 10), anche dalla stessa documentazione allegata al ricorso.

3. I motivi aggiunti, dedotti con l'atto depositato in data 28 maggio 2021, sono preclusi sia perché non hanno ad oggetto i capi o i punti della dec:isione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen., sia perché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Va, peraltro, aggiunto che la sentenza impugnata appare immune dai vizi denunziati anche con riferimento al trattamento sanzionatorio e all'applicazione corretta dell'art. 81 cod. pen., giacché in caso di patteggiamento per una pluralità di reati uniti dal vinc:olo della continuazione, alcuni dei quali oggetto di pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., l'imputato può censurare la rideterminazione della pena, operata dal giudice mediante scorporo di una quota riferibile ai reati esclusi, solo laddove la misura del trattamento sanzionatorio riferibile ai singoli reati non sia stata previamente determinata dalle parti, delineandosi soltanto in tal caso - da escludersi nella specie (pagg. 25-26 della sentenza impugnata) - un'indebita alterazione del profilo negoziale della pronuncia (Sez. 5, n. 52070 del 06/12/2019, Rv. 277660; Sez. 1, n. 23171 del 01/03/2018, Rv. 273378; Sez. 3, n. 39521 del 20/07/2017, Rv. 271022).4.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2022 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le memorie contenenti "motivi aggiunti" a firma dei difensori del ricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, indicata in epigrafe, è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] (per il reato continuato ex artt. 81, 476, comma secondo, - 479 e 326 cod. pen.) la pena di anni 1, mesi 10 e giorni 19 di reclusione, concordata con il Pubblico Ministero. Con la stessa sentenza il Maiolo è stato prosciolto dal reato di abuso di ufficio, ascrittogli al capo 17), con la formula "perché il fatto non sussiste' e, di conseguenza, la pena finale è stata rideterminata non tenendo conto dell'aumento contemplato nell'istanza di patteggiamento in relazione al delitto ex art. 323 cod. peri..2. Con atto, depositato in data 29 aprile 2021 e sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso nell'interesse del Maiolo, con il quale si è denunziata violazione di legge in relazione all'articolo 446, comma terzo, cod. pen.. Ha sostenuto il deducente che "la volontà dell'imputato di definire la propria posizione processuale ai sensi dell'articolo 444 c.p.p" non sarebbe stata espressa "personalmente o a mezzo di procuratore speciale". 3. In data 28 maggio 2021 risulta depositato atto, contenente "motivi aggiunti", sottoscritto dal difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo il difensore denunzia violazione di legge e vizi motivazionali, dolendosi del mancato proscioglimento per tutti i reati ascritti. 3.2. Con il secondo motivo il difensore deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 81 cod. pen.. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. In data 29 agosto 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore di fiducia del Maiolo, ha depositato memoria contenente "motivi aggiunti". L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a mezzo PEC (in data 9 settembre 2022) memoria, con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo proposto con l'atto di ricorso depositato in data 29 aprile 2021 è manifestamente infondato. Risulta dagli atti che la volontà di accedere al patteggiamento è stata ritualmente espressa dai difensori di fiducia del Maiolo, muniti di procura speciale, così come peraltro si evince, oltre che dalla sentenza impugnata (pag. 10), anche dalla stessa documentazione allegata al ricorso. 3. I motivi aggiunti, dedotti con l'atto depositato in data 28 maggio 2021, sono preclusi sia perché non hanno ad oggetto i capi o i punti della dec:isione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen., sia perché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Va, peraltro, aggiunto che la sentenza impugnata appare immune dai vizi denunziati anche con riferimento al trattamento sanzionatorio e all'applicazione corretta dell'art. 81 cod. pen., giacché in caso di patteggiamento per una pluralità di reati uniti dal vinc:olo della continuazione, alcuni dei quali oggetto di pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., l'imputato può censurare la rideterminazione della pena, operata dal giudice mediante scorporo di una quota riferibile ai reati esclusi, solo laddove la misura del trattamento sanzionatorio riferibile ai singoli reati non sia stata previamente determinata dalle parti, delineandosi soltanto in tal caso - da escludersi nella specie (pagg. 25-26 della sentenza impugnata) - un'indebita alterazione del profilo negoziale della pronuncia (Sez. 5, n. 52070 del 06/12/2019, Rv. 277660; Sez. 1, n. 23171 del 01/03/2018, Rv. 273378; Sez. 3, n. 39521 del 20/07/2017, Rv. 271022).4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2022 Il co
Sentenza Cassazione n. 00210/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris