CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 26771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9155/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato dì cui all'art. 341-bis cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto quanto all'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la omessa notifica del dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 20 ottobre 2021, che il ricorrente è privo di interesse all'impugnazione, avendo egli in effetti proposto rituale ricorso senza peraltro dedurre alcuna specifica doglianza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/