CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25032/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22096 d el ruo l o generale dell’anno 20 15 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161, presso lo studio di quest’ultimo difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] io Leoni per procura speciale a margine del contro ricorso , elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone, n. 44, presso lo studio Corbyons-Protto; - controricorrente - Oggetto: iscrizione ipotecaria - cartella di pagamento –notifica -prova- per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 397/1/ 20 15 , depos itata i n data 10 febbraio 2015; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria sull’immobile di sua proprietà e le cartelle di pagamento ad essa presupposte; la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che:poiché il contribuente, con il ricorso introduttivo, aveva contestato di avere ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento poste alla base dell’iscrizione ipotecaria nonché la comunicazione del suddetto atto, era onere del concessionario per la riscossione produrre in giudizio, oltre che gli avvisi di ricevimento, anche la copia delle suddette cartelle di pagamento, nonessendo idonea la produzione degli estratti di ruolo informali, poiché solo la suddetta produzione avrebbe potut o consentire di verificare l’esistenza delle cartelle di pagamento ed il loro contenutoe di collegare le stesse agli atti relativi alla notifica ; erano da considerarsi assorbite le ulteriori questioni; avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato ad un unico motivo di censura,cui ha resistito il contribuente depositando controricorso; considerato che: con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2714 e 2718, cod. civ., nonché dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973;in particolare, si lamenta che non correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che la concessionaria per la riscossione non aveva assolto al proprio onere di provare la regolare notifica delle cartelle di pagamento non avendo prodotto copia delle stesse, essendo invece, a tal fine, sufficiente la produzione degli estratti di ruolo e la copia delle relate di notifica delle cartelle di pagamento; il motivo è fondato; questa Corte (Cass. civ., 8 settembre 2021, n.24295; Cass. civ., 26 giugno 2020, n. 12883) ha precisato che, per respingere la contestazione con cui il contribuente destinatario di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione, è sufficiente che l'agente della riscossione dia la prova di avere eseguito regolarmente la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,comma 1, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento,e detta prova può essere fornita mediante la produzione di copia dell'avviso di ricevimento, attestante la ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario, senza che sussistal'onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento notificata, anche perché la cartella esattoriale è la stampa del ruolo in unico originale, notificata alla parte, e, pertanto, l'agente della riscossione non sarebbe comunque in grado di produrre in giudizio le cartelle esattoriali, atteso che il suo unico originale è in possesso della parte debitrice; la sentenza censurata, dunque, non è conforme al suddetto principio, avendo invece ritenuto necessario, ai fini della prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, anche la produzione di copia delle stesse; ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio; P.Q.M. La Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione del