CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 40537/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 19932/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato contravvenzionale di cui al capo 2) per prescrizione è manifestamente infondato essendo evidentemente irrilevante la prescrizione decorsa dopo la pro.nuncia della sentenza di appello (19/12/2024) considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (il termine di anni 5 non era ancora decorso per effetto delle sospensioni disposte durante il primo grado di giudizio pari a 120 giorni, considerato la data del commesso reato del 9 settembre 2019); ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di appello di Palermo escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell'intensità del dolo e delle circostanze del caso (orario notturno e disponibilità di arnesi da scasso) con riferimento all'evasione e al carattere reiterativo del reato contravvenzionale, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il residuo motivo dedotto è ugualmente affetto da genericità, essendo palese la infondatezza della critica alla motivazione della Corte territoriale, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia in ordine alla determinazione della pena e sia rispetto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione anche dei precedenti penali e dell'assenza di elementi favorevoli per riconoscerle; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 43 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il