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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 28286/2026

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anza del 05/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto il reclamo, avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso ildecreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha disposto la proroga pertre mesi della sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza, nonché deldivieto di corrispondenza tra il ricorrente, detenuto al regime regolato dall’art. 41-bis Ord. pen., e altri soggetti detenuti allo stesso regime, ad eccezione deicongiunti.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, amezzo del suo difensore, ha eccepito la violazione e l’erronea applicazione degliartt. 18-ter e 41-bis Ord. pen. in relazione all’art. 15 Cost., nonché mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.Ha dedotto che il Tribunale di sorveglianza non ha esposto l’iter logico asostegno della decisione di rigetto del reclamo, limitandosi a richiamare in modogenerico il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato del 3 giugno2024, laddove avrebbe dovuto autonomamente motivare, dando conto delleragioni che giustificano la proroga delle misure limitative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento.2.

La disposizione di cui all’art. 18-ter Ord. pen. consente sia «limitazioni»alla corrispondenza epistolare che la «sottoposizione» al visto di controllo, peresigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovveroper ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto.L’articolo 41-bis Ord. pen., in rapporto alla finalità di prevenire contatti tra ildetenuto e l’ambiente criminale di provenienza, indica la «sottoposizione a vistodi censura della corrispondenza» come contenuto necessario del provvedimentoapplicativo.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 2022, ha sottolineato che illegislatore non ha mai espressamente chiarito quale rapporto intercorra tra laprevisione della «sottoposizione a visto di censura della corrispondenza» deidetenuti e internati in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. e la disciplina sui«controlli della corrispondenza» applicabile alla generalità dei detenuti e internati,contenuta nell’art. 18-ter Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha, tuttavia, ritenuto rispondente a un’interpretazionecostituzionalmente orientata l’indicazione giurisprudenziale che affida all’autoritàgiudiziaria competente ai sensi dell’art. 18-ter, comma 3, Ord. pen. le statuizionisul visto di controllo nei confronti di detenuti e internati sottoposti al regimepenitenziario speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., in ragione del fatto che lalibertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, invirtù di quanto stabilito dall’art. 15 Cost., solo con un provvedimento dell’Autoritàgiudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presuppostiindicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 18-ter cit. (Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978 – 01; in senso conforme, tra le altre, Sez. 5, n. 32452 del22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01).In ossequio alla garanzia costituzionale la motivazione del provvedimentogiurisdizionale, per quanto sintetica, deve comunque dare esaustivamente conto,in modo comprensibile, dell’iter concettuale seguito dal giudice, non potendoessere svilita fino a presentare un contenuto generico (Sez. 1, n. 16744 del14/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013 – 01; per un precedente più recente, in temadi proroga del visto di controllo, vds.

Sez. 1, n. 14675 del 23/02/2024, Libri, nonmass.).Dei principi esposti non ha fatto buon governo l’ordinanza impugnata, inquanto corredata da motivazione apparente sui presupposti che giustificano ladisposta proroga trimestrale del controllo e delle limitazioni alla corrispondenza.Il Tribunale di sorveglianza si è limitato a fare richiamo al provvedimentoreclamato, che ricollegava l’indispensabilità delle misure al raggiungimento degliscopi del regime previsto dall’art. 41-bis Ord. pen., e al provvedimento di prorogadel regime speciale, omettendo di confrontarsi con l’obiezione difensiva, che avevaspecificamente censurato l’automatismo tra l’assoggettamento del condannato alregime ex art. 41-bis Ord. pen. e la sottoposizione della corrispondenza a controllie limitazioni.Il riscontrato vizio si manifesta con maggiore evidenza riguardo al dispostodivieto di corrispondenza con altri detenuti soggetti al regime differenziato.Questa Corte ha già evidenziato che non appare del tutto in linea con ilcontenuto delle disposizioni di legge, pur in un contesto di maggior tutela dei profilidi sicurezza come è quello del regime differenziato, prevedere in assoluto e in viagenerale un «divieto» di corrispondenza epistolare tra soggetti sottoposti al regimespeciale, posto che proprio il contenuto «strutturale» della disposizione di cuiall’art. 41-bis Ord. pen. induce a ritenere che lo strumento di controllo tipico èrappresentato dal «visto di censura», con verifica caso per caso del contenuto dellacomunicazione (Sez. 1, n. 41191 del 27/97/2024, Pagano, non mass.).Le limitazioni di cui all’art. 18-ter, comma 1, lettera a), in riferimento al temadella corrispondenza, possono essere adottate solo in presenza di specificheesigenze di sicurezza, da motivarsi in modo stringente, che rendano non sufficientelo strumento ordinario del visto di censura.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnatodeve essere annullato e gli atti rimessi al Tribunale di sorveglianza di Roma pernuovo esame nel rispetto dei principi di diritto indicati.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 14/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza del 05/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto il reclamo, avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso ildecreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha disposto la proroga pertre mesi della sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza, nonché deldivieto di corrispondenza tra il ricorrente, detenuto al regime regolato dall’art. 41-bis Ord. pen., e altri soggetti detenuti allo stesso regime, ad eccezione deicongiunti.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, amezzo del suo difensore, ha eccepito la violazione e l’erronea applicazione degliartt. 18-ter e 41-bis Ord. pen. in relazione all’art. 15 Cost., nonché mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.Ha dedotto che il Tribunale di sorveglianza non ha esposto l’iter logico asostegno della decisione di rigetto del reclamo, limitandosi a richiamare in modogenerico il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato del 3 giugno2024, laddove avrebbe dovuto autonomamente motivare, dando conto delleragioni che giustificano la proroga delle misure limitative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. La disposizione di cui all’art. 18-ter Ord. pen. consente sia «limitazioni»alla corrispondenza epistolare che la «sottoposizione» al visto di controllo, peresigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovveroper ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto.L’articolo 41-bis Ord. pen., in rapporto alla finalità di prevenire contatti tra ildetenuto e l’ambiente criminale di provenienza, indica la «sottoposizione a vistodi censura della corrispondenza» come contenuto necessario del provvedimentoapplicativo.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 2022, ha sottolineato che illegislatore non ha mai espressamente chiarito quale rapporto intercorra tra laprevisione della «sottoposizione a visto di censura della corrispondenza» deidetenuti e internati in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. e la disciplina sui«controlli della corrispondenza» applicabile alla generalità dei detenuti e internati,contenuta nell’art. 18-ter Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha, tuttavia, ritenuto rispondente a un’interpretazionecostituzionalmente orientata l’indicazione giurisprudenziale che affida all’autoritàgiudiziaria competente ai sensi dell’art. 18-ter, comma 3, Ord. pen. le statuizionisul visto di controllo nei confronti di detenuti e internati sottoposti al regimepenitenziario speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., in ragione del fatto che lalibertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, invirtù di quanto stabilito dall’art. 15 Cost., solo con un provvedimento dell’Autoritàgiudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presuppostiindicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 18-ter cit. (Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978 – 01; in senso conforme, tra le altre, Sez. 5, n. 32452 del22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01).In ossequio alla garanzia costituzionale la motivazione del provvedimentogiurisdizionale, per quanto sintetica, deve comunque dare esaustivamente conto,in modo comprensibile, dell’iter concettuale seguito dal giudice, non potendoessere svilita fino a presentare un contenuto generico (Sez. 1, n. 16744 del14/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013 – 01; per un precedente più recente, in temadi proroga del visto di controllo, vds. Sez. 1, n. 14675 del 23/02/2024, Libri, nonmass.).Dei principi esposti non ha fatto buon governo l’ordinanza impugnata, inquanto corredata da motivazione apparente sui presupposti che giustificano ladisposta proroga trimestrale del controllo e delle limitazioni alla corrispondenza.Il Tribunale di sorveglianza si è limitato a fare richiamo al provvedimentoreclamato, che ricollegava l’indispensabilità delle misure al raggiungimento degliscopi del regime previsto dall’art. 41-bis Ord. pen., e al provvedimento di prorogadel regime speciale, omettendo di confrontarsi con l’obiezione difensiva, che avevaspecificamente censurato l’automatismo tra l’assoggettamento del condannato alregime ex art. 41-bis Ord. pen. e la sottoposizione della corrispondenza a controllie limitazioni.Il riscontrato vizio si manifesta con maggiore evidenza riguardo al dispostodivieto di corrispondenza con altri detenuti soggetti al regime differenziato.Questa Corte ha già evidenziato che non appare del tutto in linea con ilcontenuto delle disposizioni di legge, pur in un contesto di maggior tutela dei profilidi sicurezza come è quello del regime differenziato, prevedere in assoluto e in viagenerale un «divieto» di corrispondenza epistolare tra soggetti sottoposti al regimespeciale, posto che proprio il contenuto «strutturale» della disposizione di cuiall’art. 41-bis Ord. pen. induce a ritenere che lo strumento di controllo tipico èrappresentato dal «visto di censura», con verifica caso per caso del contenuto dellacomunicazione (Sez. 1, n. 41191 del 27/97/2024, Pagano, non mass.).Le limitazioni di cui all’art. 18-ter, comma 1, lettera a), in riferimento al temadella corrispondenza, possono essere adottate solo in presenza di specificheesigenze di sicurezza, da motivarsi in modo stringente, che rendano non sufficientelo strumento ordinario del visto di censura.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnatodeve essere annullato e gli atti rimessi al Tribunale di sorveglianza di Roma pernuovo esame nel rispetto dei principi di diritto indicati. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 14/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]