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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41337/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG.23287/25 Ritenuto che il motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che l'omessa valutazione di una memoria difensiva come anche delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC, in applicazione della disciplina emergenziale da Covid-19, può integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che con esse siano state articolate specifiche deduzioni che contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato che rivestano carattere di decisività (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Rv. 267723); rilevato che l'unica richiesta avanzata nelle conclusioni scritte avente carattere di novità rispetto alle richieste già avanzate nei motivi di appello, è costituita dalla dedotta improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., palesemente infondata trattandosi di procedimento di impugnazione avente ad oggetto un reato di resistenza a pubblico ufficiale evasione commesso in data 9 gennaio 2019 e, pertanto, non soggetto a tale disciplina, che si applica solo per i procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020, ex art. 2, comma 3,

I. 27 settembre 2021, n.134; Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG.23287/25 Ritenuto che il motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che l'omessa valutazione di una memoria difensiva come anche delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC, in applicazione della disciplina emergenziale da Covid-19, può integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che con esse siano state articolate specifiche deduzioni che contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato che rivestano carattere di decisività (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Rv. 267723); rilevato che l'unica richiesta avanzata nelle conclusioni scritte avente carattere di novità rispetto alle richieste già avanzate nei motivi di appello, è costituita dalla dedotta improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., palesemente infondata trattandosi di procedimento di impugnazione avente ad oggetto un reato di resistenza a pubblico ufficiale evasione commesso in data 9 gennaio 2019 e, pertanto, non soggetto a tale disciplina, che si applica solo per i procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020, ex art. 2, comma 3, I. 27 settembre 2021, n.134; Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 41337/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris