CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 dicembre 1972
Cassazione n. 25073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, ad anni uno e mesi due di reclusione, articolando quattro motivi di ricorso; deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla mancanza di motivazione (primo motivo), violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo), delle attenuanti generiche (terzo motivo) nonché del beneficio della non menzione (quarto motivo); letta la memoria difensiva con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. Considerato che tutti i motivi di espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondate poiché le stesse sono meramente riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso. L'affermazione della responsabilità per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, oggetto di doppio conforme accertamento, poggia su una motivazione oltremodo logica e fondate sulle evidenze probatorie e segnatamente sulla fittizietà delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], società priva di struttura e operatività, società cartiera, da cui la consapevolezza in capo al Rizzo che di quelle fattura ha fatto utilizzo nelle dichiarazioni (cfr. pag. 4). A corretta e non manifestamente illogica decisione è pervenuto il giudice del merito là dive ha negato il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in ragione della circostanza che erano due gli anni di imposta nei quali erano state utilizzate le fatture per operazioni inesistenti e il numero rilevante delle fatture erano elementi per ritenere il fatto non di minima offensività. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Rileva il Collegio che il giudice dell'impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle, non rilevando la confessione resa nell'evidenza dei fatti. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610), elementi positivi che non sono neppure allegati nel ricorso per cassazione. Ritenuto che il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel negare il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale ai sensi dell'art. 175 cod.pen. il giudice del merito ha dato rilievo alla circostanza che i reati erano stati commessi nell'esercizio di attività commerciale situazione che impone di rendere pubblicamente conoscibile alla clientela i precedenti penali dell'imputato, pur a pena sospesa, a fini di loro tutela, e si attenuto al principio di diritto secondo cui la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021 Rv. 281787 - 01), elementi di segno contrario come sopra argomentato con motivazione che non appare manifestamente illogica. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de