CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6952/2020 depositata il22/10/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.[OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di NapoliMario Mancuso, esponendo che - in occasione di lavori di ristrutturazionerealizzati dal convenuto nell’appartamento di proprietà sovrastante al suo -si erano verificate, nel marzo del 2010, infiltrazioni di acqua che avevanoNumero registro generale 3587/2021Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9491/2026Data pubblicazione 14/04/2026danneggiato il salone e la cucina del suo appartamento; chiedeva, pertanto,il risarcimento dei danni quantificati in €. 3.000,00.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva e otteneva la chiamata in causa di VincenzoCalenda, titolare della ditta VI.CAL. cui erano stati affidati i suddetti lavoridi ristrutturazione, al fine di essere da questi manlevato da tutte le domandeavanzate nei suoi confronti dall’attrice.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Napoli accoglieva la domanda soltanto nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto lo condannava al risarcimento dei danniquantificati in € 1.550,00.La sentenza veniva impugnata innanzi al Tribunale di Napoli, che – conla sentenza qui impugnata – riformava la pronuncia in punto diindividuazione del responsabile, dichiarando che:- la fattispecie deve essere qualificata come danno cagionato da cose incustodia, ipotesi regolata dall’art. 2051 c.c., che prevede la responsabilitàdei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose e unconseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danniai terzi, mentre non trovano in alcun modo applicazione le norme dettate intema di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi;- dalle dichiarazioni dei testi nonché dalle risultanze della C.T.U.espletata in primo grado emerge che le infiltrazioni nell’appartamento dellaSollo si verificarono durante i lavori edili di ristrutturazione eseguitinell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla ditta Calenda, né è emerso inalcun momento della istruttoria che la causa delle infiltrazioni sia stataeliminata dal condominio: ciò conferma che i danni sono strettamentecollegati all’attività materiale degli operai della ditta Calenda che in quelmomento era unica custode dell’immobile e operava su tubi e/o condottecausa delle infiltrazioni, con la conseguenza ulteriore che lo stesso Calendadeve essere considerato quale unico responsabile dei danni subiti dallaSollo.Numero registro generale 3587/2021Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9491/2026Data pubblicazione 14/04/20262.La pronuncia è stata impugnata per la cassazione da VincenzoCalenda, con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria.Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].All’esito della camera di consiglio del 4.2.2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione di legge,artt. 2051-2043, 1667, c.c.; omesso rigetto della domanda - erroneavalutazione dei fatti e dei documenti di causa, mancanza di prova;violazione art. 116 c.p.c. – art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.”. Il ricorrentecensura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale afferma laresponsabilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], facendo errata applicazionedell’art. 2051 c.c. nei rapporti con la danneggiata, atteso che non si fariferimento ad alcuna prova liberatoria a favore del proprietariodell’appartamento sovrastante, pure richiesta dalla norma citata. Quanto airapporti interni tra il committente Mancuso e l’appaltatore Calenda, osservail ricorrente che il giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 1667 c.c. in temadi contratto di appalto, la cui esistenza e regolarità non è mai stata provatanel giudizio de qua, e rispetto al quale, comunque, il ricorrente lamental’avvenuta decadenza per la denunzia dei vizi e prescrizione dell’azione,essendo trascorsi più di due anni dalla consegna richiesti dalla legge, ex art.1667, comma 3, c.c.2. Con il secondo motivo si deduce “omessa valutazione dell’esitodell’interrogatorio formale, ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.”. Osserva ilricorrente che il Tribunale ha del tutto erroneamente omesso di esaminarel’esito dell’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA], il quale in quella sede –pur avendo chiamato in causa l’appaltatore - aveva ammesso di non esserea conoscenza che le infiltrazioni fossero la causa dei lavori diristrutturazione.Numero registro generale 3587/2021Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9491/2026Data pubblicazione 14/04/20263. Con il terzo motivo si deduce “omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360,comma 1, n. 5) c.p.c.”. Il ricorrente reitera quanto sostenuto nel secondomezzo di impugnazione, sotto il diverso profilo dell’omesso esame di fattodecisivo, osservando che alla dichiarazione perplessa del proprietariodell’appartamento si aggiunge l’incertezza della prova sulla causalità deldanno determinata dalla stessa CTU, che si esprime nel senso della“plausibilità” della rottura di qualche tubazione quale causa delle infiltrazionisubìte dalla proprietaria dell’appartamento sottostante.4. In via preliminare, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorsoper le seguenti ragioni:-a norma dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., insieme col ricorso deveessere depositata, a pena di improcedibilità, «la copia autentica dellasentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, sequesta è avvenuta …». Detto deposito deve avvenire nel termine di ventigiorni dall’ultima notificazione (v. comma 1);- la formulazione della norma processuale è chiara nel senso dirichiedere il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso: trattasi diprevisione normativa che non limita in alcun modo il diritto di difesa, maimpone di esercitarlo - come è per tutte le norme processuali - nel rispettodi forme e tempi dettati dallo stesso codice di rito, e sulla cui legittimitàcostituzionale ebbe già a pronunciarsi la Corte Costituzionale con sentenzan. 471/1992;- nel caso di specie, la parte ricorrente dichiara l’avvenuta notifica dellasentenza impugnata in data 17.11.2020 (v. ricorso p. 2, rigo 3 e p.13 rigo1), ma né nel fascicolo di ufficio né nei fascicoli di parte si rinviene larelazione di notificazione della sentenza: ciò risulta dall’esame del fascicoloda parte della Collegio, nonché dalla certificazione del funzionario dicancelleria, rilasciata in data 4-2-2026 e inserita nel fascicolo d’ufficio;Numero registro generale 3587/2021Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9491/2026Data pubblicazione 14/04/2026- quindi ricorrono i presupposti per applicare l’indirizzo univoco econsolidato della Suprema Corte anche a Sezioni Unite, secondo il quale ladichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenutanel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un “fatto processuale”-l’avvenuta notificazione della sentenza- idoneo a fare decorrere il terminebreve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., in quanto manifestazionedell’autoresponsabilità della parte, la quale si impegna a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo alla stessa, exart. 369 co. 2 n. c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copiadella sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U., n. 21349 del6/7/2022, per tutte); l’effetto della mancata produzione della relata dinotifica è l’improcedibilità del ricorso, da rilevare d’ufficio e non sanabiledalla non contestazione del controricorrente (Cass. Sez. U., n. 10648 del2/5/2017, Cass. Sez. 2, n. 17014 del 20/6/2024, per tutte);- come già evidenziato da Cass. Sez. 3, n. 24724 del 16/9/2024,l’improcedibilità del ricorso in tale ipotesi, secondo quanto affermato dallaCorte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, nonsi pone in contrasto con l’art. 6 CEDU: integra una sanzione adeguatarispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento davantialla Corte di Cassazione, che è preordinato alla verifica della correttaapplicazione della legge e interviene dopo la celebrazione di due gradi digiudizio deputati alla decisione nel merito della pretesa, e non costituisceimpedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale;- è vero che le Sezioni Unite hanno affermato la procedibilità del ricorsoper cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, nonprodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento,sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità, o comunquesia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. Sez. U., n. 10648 del 2/5/2017),ma nel caso di specie si è al di fuori da tali ipotesi, perché le controparti nonNumero registro generale 3587/2021Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 9491/2026Data pubblicazione 14/04/2026si sono costituite né, comunque, detta copia è presente nel fascicolo diufficio;- neanche soccorre il principio (affermato da Cass. Sez. 6-3, n. 17066del 10/07/2013; Sez. 6-3, n. 11386 del 30/04/2019) che esenta dalleformalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, trapubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al terminebreve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore, atteso che lasentenza è stata pubblicata il 22.10.2020 e il ricorso è stato notificato oltreil sessantesimo giorno, ossia il 15.1.2021.5. Nulla sulle spese del presente giudizio, non avendo le contropartisvolto attività difensiva.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l'impugnazione, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civiledella Corte di Cassazione, il 4 febbraio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino