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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34111/2023

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seguente oRuir..!ANzA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CR) i [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa I 15/06/2022 dava Corte di appelio di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del proprio difensore, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] impugna ia senterJa in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i! delitto dí evasione.

Egli denuncia violazione di iedge e vizi di mativazio,--::, in e di non esclusione della punibilità a norma delLart, 131-bis, cod. pen„

2. Si procede a norma delVa;-t. 515.coi-nni.- 5-bis., cod, prcp--.. oen." Pssencio il ricorso inammissibiie, ai sensi deiVart. 391, conm-la A., ialt.

J,)„ c:od.

L,:n..:- -', perché intempestivo.

La sentenza è stata pronunciata, mediante lettura dei discositivo, aU'udien;73 * del 15 giugno 2022.

La motivazione è stata depositata il successivo 10 settembre, e dunque rispetto del termine di novanta giorni dalla pronuncia, indicato in dispositivo, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. oroc. pen..

A norma dell'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. ci, cod. proc. il termine per proporre il ricorso era dunque pari a quarantacinque giorni e decorreva dal 13 settembre, data di scadenza di quello determinato dai giudce per il deposito della motivazione: esso, pertanto, scadeva il 28 ottobre seguente.

Il ricorso, invece, è stato depositato nella cancelleria del giudice a ger, corna da attestazione in calce alla sentenza impugnata, soltanto il 9 marzo SUCCeSS:C.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente -- ai sensi deWart. 616, cod. proc. pen. la condanna del proponente a sostenere le 5 pe Se C procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammencle, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causo d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., seni:. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando l'evidente difetto d: dilige.-.riza, va fissata in tre - sa curo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al parn ,-:?31Y) _I: e spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa deiic ammende.

Così deciso in Roma, i! 21 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente oRuir..!ANzA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CR) i [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa I 15/06/2022 dava Corte di appelio di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] impugna ia senterJa in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i! delitto dí evasione. Egli denuncia violazione di iedge e vizi di mativazio,--::, in e di non esclusione della punibilità a norma delLart, 131-bis, cod. pen„ 2. Si procede a norma delVa;-t. 515.coi-nni.- 5-bis., cod, prcp--.. oen." Pssencio il ricorso inammissibiie, ai sensi deiVart. 391, conm-la A., ialt. J,)„ c:od. L,:n..:- -', perché intempestivo. La sentenza è stata pronunciata, mediante lettura dei discositivo, aU'udien;73 * del 15 giugno 2022. La motivazione è stata depositata il successivo 10 settembre, e dunque rispetto del termine di novanta giorni dalla pronuncia, indicato in dispositivo, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. oroc. pen.. A norma dell'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. ci, cod. proc. il termine per proporre il ricorso era dunque pari a quarantacinque giorni e decorreva dal 13 settembre, data di scadenza di quello determinato dai giudce per il deposito della motivazione: esso, pertanto, scadeva il 28 ottobre seguente. Il ricorso, invece, è stato depositato nella cancelleria del giudice a ger, corna da attestazione in calce alla sentenza impugnata, soltanto il 9 marzo SUCCeSS:C. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente -- ai sensi deWart. 616, cod. proc. pen. la condanna del proponente a sostenere le 5 pe Se C procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammencle, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causo d'inammissibilità (vds. Corte Cost., seni:. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando l'evidente difetto d: dilige.-.riza, va fissata in tre - sa curo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al parn ,-:?31Y) _I: e spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa deiic ammende. Così deciso in Roma, i! 21 giu
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