CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 28665/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27452-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimato - per la correzione della sentenza n. 9130/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/03/2023 R.G.N. 27452/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] materiale R.G.N.27452/2018 Cron. Rep. Ud.18/09/2024 [OSCURATO:PERSONA]: 1. questa Corte , con sentenza nr. 9130 del 2023 , definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall’Inps nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettava il ricorso e condannava la parte ricorrente«al rimborso [ … ] delle spese del giudizio di legittimità, liquida (te) in euro 2 .500,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15 % ed accessori di legge»; 2.l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione della predetta sentenza per l'omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore. [OSCURATO:PERSONA]: 3. larichiesta di correzione non può essere accolta in quanto la decisione della Corte di condannare l’Inps soccombente al pagamento delle spese legali in favore della parte controricorrente, senza distrazione in favore a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta perfettamente coerente con il contenuto degli atti di causa, difettandonelle conclusioni del controricorso ( unico atto depositato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]) la dichiarazione di anticipo, necessaria per il giudizio di attribuzione delle spese al difensore e, quindi, non vi è alcuna discrepanza tra l'ideazione del giudice e la rappresentazione grafica. Mancano, dunque , i presupposti per disporre la invocatacorrezione; 4. nullaè da statuire sulle spese. P.Q.M. Rigetta la