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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23713/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia ex art. 612/2 c.p. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di cui all'art. 4 L. n. 119/75; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi con i quali lamenta: con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e con il secondo motivo, il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.; - ritenuto che i due motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattesenella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e specificamente: - in merito all'insussistenza di elementi deponenti per la necessità di rinnovazione istruttoria, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni della correttezza ed esaustività della perizia disposta in primo grado, sicchè nessun vizio argomentativo è dato rinvenire in tale valutazione; peraltro, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6„ n. 1400 del 22/10/2014); - in merito, poi, alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p., la Corte territoriale ha anche qui ha dato congrua motivazione delle ragioni del diniego (gravità del fatto precedenti a carico dell'imputato per gravi reati sintomai:ici di una propensione dell'imputato ad analoghe azioni), laddove il ricorrente non dà conto delle ragioni per le quali tale valutazione sarebbe viziata; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]l Presidente ten 1 D E P 03 I TATA 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia ex art. 612/2 c.p. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di cui all'art. 4 L. n. 119/75; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi con i quali lamenta: con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e con il secondo motivo, il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.; - ritenuto che i due motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattesenella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e specificamente: - in merito all'insussistenza di elementi deponenti per la necessità di rinnovazione istruttoria, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni della correttezza ed esaustività della perizia disposta in primo grado, sicchè nessun vizio argomentativo è dato rinvenire in tale valutazione; peraltro, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6„ n. 1400 del 22/10/2014); - in merito, poi, alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p., la Corte territoriale ha anche qui ha dato congrua motivazione delle ragioni del diniego (gravità del fatto precedenti a carico dell'imputato per gravi reati sintomai:ici di una propensione dell'imputato ad analoghe azioni), laddove il ricorrente non dà conto delle ragioni per le quali tale valutazione sarebbe viziata; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]l Presidente ten 1 D E P 03 I TATA 2
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