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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 15177/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dei 5 novembre 2010 il Tribunale di Modena dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 9 ter comma 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da cui era conseguita la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, previo riconoscimento di una provvisionale di Euro 20.000 ciascuna.

Pronunciandosi sul gravame proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Bologna, in data 8 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Confermava altresì le statuizioni civili nonché la confisca del mezzo e la revoca della patente di guida.

2. Avverso detta sentenza ricorre l'imputato, affidandosi ad un unico motivo di ricorso con cui si duole dell'inesistenza della motivazione della sentenza impugnata in punto di conferma delle statuizioni civili nonché dell'inosservanza o dell'erronea applicazione delle norme civili di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale.

In relazione a tale specifico profilo, espone altresì che il Tribunale civile di Modena ha pronunciato la sentenza n. 1626/2016 provvisoriamente esecutiva già allegata agli atti nella fase d'appello, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite oltre alla rivalutazione della stessa dal 2008 maggiorata degli interessi, importi che comprendono anche la provvisionale e che sono stati integralmente corrisposti dall'assicurazione sicché nessuna somma risulta dovuta alle parti civili a titolo di provvisionale.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria (tardiva) in data 28.2.2022 in cui ha sviluppato i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Quanto al primo profilo, il giudice di appello chiamato, a mente del menzionato art. 578 cod. proc. pen. a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili, contestualmente alla declaratoria d'intervenuta prescrizione, ha assolto l'obbligo motivazionale in merito alle statuizioni civili con il mero assunto di doverle confermare nella totalità per l'evidente loro rispondenza alle situazioni di fatto e di diritto che le hanno determinate.

Quanto al secondo profilo, la censura si rivela generica e aspecifica in quanto non risultano in alcun modo documentati né la pronuncia di condanna in sede civile dell'odierno imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite né l'avvenuto pagamento della somma riconosciuta da parte dell'assicurazione dell'imputato.

2. Va, altresì, evidenziato che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (da ultimo Sez. 2, 17.10.2019, n. 44859, Tuccio, Rv. 277773 - 02).

3. Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato, va dichiarato inammissibile.

Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] esidelite v , Marin ejEug errrae

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dei 5 novembre 2010 il Tribunale di Modena dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 9 ter comma 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da cui era conseguita la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, previo riconoscimento di una provvisionale di Euro 20.000 ciascuna. Pronunciandosi sul gravame proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Bologna, in data 8 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Confermava altresì le statuizioni civili nonché la confisca del mezzo e la revoca della patente di guida. 2. Avverso detta sentenza ricorre l'imputato, affidandosi ad un unico motivo di ricorso con cui si duole dell'inesistenza della motivazione della sentenza impugnata in punto di conferma delle statuizioni civili nonché dell'inosservanza o dell'erronea applicazione delle norme civili di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. In relazione a tale specifico profilo, espone altresì che il Tribunale civile di Modena ha pronunciato la sentenza n. 1626/2016 provvisoriamente esecutiva già allegata agli atti nella fase d'appello, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite oltre alla rivalutazione della stessa dal 2008 maggiorata degli interessi, importi che comprendono anche la provvisionale e che sono stati integralmente corrisposti dall'assicurazione sicché nessuna somma risulta dovuta alle parti civili a titolo di provvisionale. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria (tardiva) in data 28.2.2022 in cui ha sviluppato i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Quanto al primo profilo, il giudice di appello chiamato, a mente del menzionato art. 578 cod. proc. pen. a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili, contestualmente alla declaratoria d'intervenuta prescrizione, ha assolto l'obbligo motivazionale in merito alle statuizioni civili con il mero assunto di doverle confermare nella totalità per l'evidente loro rispondenza alle situazioni di fatto e di diritto che le hanno determinate. Quanto al secondo profilo, la censura si rivela generica e aspecifica in quanto non risultano in alcun modo documentati né la pronuncia di condanna in sede civile dell'odierno imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite né l'avvenuto pagamento della somma riconosciuta da parte dell'assicurazione dell'imputato. 2. Va, altresì, evidenziato che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (da ultimo Sez. 2, 17.10.2019, n. 44859, Tuccio, Rv. 277773 - 02). 3. Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato, va dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] esidelite v , Marin ejEug errrae
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