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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11094/2026

Testo disponibile della fonte

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o difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza N. R.G. 6139/2017 del 26/04/2023 del Tribunale diPerugia depositata il 28/04/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15311/2023Numero sezionale 943/2026Numero di raccolta generale 11094/2026Data pubblicazione 25/04/20261.

Nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi alGiudice di pace di Perugia, la Regione [OSCURATO:SOCIETA], al fine di sentirlacondannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in seguito alsinistro verificatosi in data 29 novembre 2015, lungo la [OSCURATO:PERSONA] di Perugia (Km 12 + 500), che vedeva coinvolti l’autovetturadi proprietà dell’attore e un cinghiale.[OSCURATO:PERSONA] restava contumace nel giudizio di primo grado.1.1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Perugia, con sentenza n. 644/2017, dichiarava laresponsabilità ex art. 2043 c.c. della Regione, condannandola alpagamento di Euro 7.697,02, a titolo di risarcimento del dannopatrimoniale, oltre a interessi legali dal fatto al saldo e rivalutazionemonetaria.

Condannava, altresì, la Regione alla rifusione delle spese di litein favore dell’attore.2.

Il Tribunale di Perugia, con Sentenza N. R.G. 6139/2017 del26/04/2023 pubblicata il 28/04/2023, accoglieva l’appello interposto dallaRegione [OSCURATO:SOCIETA], rigettando la domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA], econdannava quest’ultimo alla rifusione, in favore della Regione, dellespese dei due gradi di giudizio.3.

Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, affidato a due motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

In via pregiudiziale, il Collegio rileva che la copia depositata dalricorrente della sentenza impugnata è priva dei dati identificativinormalmente impressi dal sistema informatico, che ne consentonol’identificazione mediante numero di ruolo e data di pubblicazione.

Ciònonostante, non essendovi contestazione tra le parti costituitesull’identificazione del provvedimento e sulla data di pubblicazione,Numero registro generale 15311/2023Numero sezionale 943/2026Numero di raccolta generale 11094/2026Data pubblicazione 25/04/2026identificata nel 28/04/2023, deve intendersi superata la rilevata carenza(Cass. n. 12971 del 13/05/2024, Rv. 671148-01); pertanto, in assenza dinotifica della sentenza, il termine di sei mesi, veniva a scadere il28/11/2023: e il ricorso è stato notificato alla Regione [OSCURATO:SOCIETA] il19/07/2023, con conseguente tempestività dell’impugnazione, che vapertanto decisa.5.1.

Tanto premesso, con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione in ordine allaLegge 11 febbraio 1992 n. 157 art. 1 e 9 e degli artt. 2043 e 2053 cc».Assume il ricorrente che, in tema di responsabilità per sinistri cagionati dafauna selvatica, l’unico legittimato passivo resta la Regione, e ciò anchenei casi in cui i compiti siano stati delegati alle Province.Osserva che questo principio può essere derogato soltanto là dove allaProvincia siano attribuite autonomie decisionali tali da poter operareautonomamente nell’ambito della tutela della fauna selvatica; nella specie,ritiene che ciò non sia però ravvisabile, volta che l’art. 74 L. 2 marzo 1999n. 3 dispone solamente che “Sono trasferite alle province le funzioni diprogettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle strade regionalie provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione emiglioramento, nonché i compiti di vigilanza”.5.2.

Con il secondo motivo si prospetta «violazione e falsa applicazionedegli artt. 360 e 343 c.p.c. in relazione all’art. 2043 e all’art. 2052 c.c.».Oggetto di specifica censura è la seguente statuizione del Tribunale:«L’appellante Regione si oppone a quest’ultimo argomento, affermandoche l’azione era stata proposta in primo grado con riferimento all’art. 2043e che la sentenza appellata ha a sua volta fatto riferimento a questadisciplina; poiché l’appellato non ha proposto appello incidentale sulpunto, si è formato un giudicato interno che preclude ora il richiamo alladiversa disciplina dell’art. 2052.

Procedendosi ora alla decisione dellacontroversia, si ritiene innanzi tutto condivisibile la tesi dell’appellante nelNumero registro generale 15311/2023Numero sezionale 943/2026Numero di raccolta generale 11094/2026Data pubblicazione 25/04/2026senso che si è formato un giudicato interno sulla questione che lafattispecie va giudicata con riferimento all’art. 2043 e non all’art. 2052c.c.» (a pag. 2 della sentenza impugnata).Osserva che la sentenza d’appello è errata, non avendo applicato ilTribunale l’art. 2052 c.c. in luogo dell’art. 2043 c.c., così ponendosi incontrasto con il più recente orientamento della giurisprudenza dilegittimità (Cass. n. 7969/2020).Riferisce, peraltro, che la responsabilità è individuabile in capo allaRegione [OSCURATO:SOCIETA] sia applicando l’una che l’altra norma.6.

Il secondo motivo, da esaminarsi con priorità per il suo caratterepreliminare, è fondato.6.1.

Risulta, anzitutto, errata la statuizione del Tribunale relativa ad unasserito (ma, per vero, inesistente) giudicato interno in ordine allaapplicazione, alla vicenda concreta, dell’art. 2043 c.c. a seguito delladecisione di primo grado.È stato difatti più volte affermato, nella giurisprudenza di questa Corte,che lo stabilire se la domanda proposta dall’attore debba decidersiapplicando l’art. 2043 c.c. o l’art. 2052 c.c. non è una questione diqualificazione giuridica, stricto sensu intesa, della domanda.

Ciò in quantola qualificazione giuridica della domanda resta invariata nell’uno comenell’altro caso: il risarcimento del danno da fatto illecito.Ne discende che lo stabilire se debba applicarsi l’una o l’altra norma èquestione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base alprincipio iura novit curia, ciò precludendo la possibilità di ravvisare epredicare la esistenza di qualsivoglia giudicato interno sul punto formatosiin seguito alla statuizione del primo giudice (cfr., tra le tante, Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023, al punto

4.6.1. della motivazione;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 31330 del 10/11/2023, Rv. 669467 - 01).Ne discende che, nella specie, la scelta operativa del primo giudice nonostava ad una diversa soluzione del giudice d’appello, volta -Numero registro generale 15311/2023Numero sezionale 943/2026Numero di raccolta generale 11094/2026Data pubblicazione 25/04/2026segnatamente - ad individuare la norma di diritto applicabile nell’art. 2052c.c. in luogo dell’art. 2043 c.c., così conformandosi all’indirizzointerpretativo inaugurato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7969 del20/04/2020, pur espressamente prospettato dall’appellato [OSCURATO:PERSONA](come risulta - peraltro - anche dalla sessa sentenza impugnata, a pag. 2,righe 14 ss.).6.2.

L’accoglimento del secondo motivo comporta non solo l’assorbimentodel primo (da questo espunto l’incomprensibile richiamo all’art. 2053 c.c.,in tema di danni da rovina di edifici), ma pure la cassazione della sentenzad’appello, che la domanda ai sensi dell’art. 2052 c.c. ha erroneamenteomesso di esaminare, impropriamente reputandola preclusa, affinché ilgiudice del rinvio - che si identifica nel medesimo Tribunale di Perugia, inpersona di diverso Magistrato, cui si demanda pure la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità - quella domanda (beninteso, quiimpregiudicatone l’esito) prenda in considerazione, applicando ad essa, adogni buon conto, i principi messi a punto sulla materia, in composizione disopravvenute disarmonie, dalle recenti pronunce nn. 2526 e 2528 del 5febbraio 2026 di questa Corte, alla cui motivazione qui si rinvia.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, dichiarato assorbito il primo; cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Perugia, inpersona di diverso magistrato, cui demanda altresì di provvedere allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 11 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza N. R.G. 6139/2017 del 26/04/2023 del Tribunale diPerugia depositata il 28/04/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15311/2023Numero sezionale 943/2026Numero di raccolta generale 11094/2026Data pubblicazione 25/04/20261. Nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi alGiudice di pace di Perugia, la Regione [OSCURATO:SOCIETA], al fine di sentirlacondannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in seguito alsinistro verificatosi in data 29 novembre 2015, lungo la [OSCURATO:PERSONA] di Perugia (Km 12 + 500), che vedeva coinvolti l’autovetturadi proprietà dell’attore e un cinghiale.[OSCURATO:PERSONA] restava contumace nel giudizio di primo grado.1.1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Perugia, con sentenza n. 644/2017, dichiarava laresponsabilità ex art. 2043 c.c. della Regione, condannandola alpagamento di Euro 7.697,02, a titolo di risarcimento del dannopatrimoniale, oltre a interessi legali dal fatto al saldo e rivalutazionemonetaria. Condannava, altresì, la Regione alla rifusione delle spese di litein favore dell’attore.2. Il Tribunale di Perugia, con Sentenza N. R.G. 6139/2017 del26/04/2023 pubblicata il 28/04/2023, accoglieva l’appello interposto dallaRegione [OSCURATO:SOCIETA], rigettando la domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA], econdannava quest’ultimo alla rifusione, in favore della Regione, dellespese dei due gradi di giudizio.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, affidato a due motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4. In via pregiudiziale, il Collegio rileva che la copia depositata dalricorrente della sentenza impugnata è priva dei dati identificativinormalmente impressi dal sistema informatico, che ne consentonol’identificazione mediante numero di ruolo e data di pubblicazione. Ciònonostante, non essendovi contestazione tra le parti costituitesull’identificazione del provvedimento e sulla data di pubblicazione,Numero registro generale 15311/2023Numero sezionale 943/2026Numero di raccolta generale 11094/2026Data pubblicazione 25/04/2026identificata nel 28/04/2023, deve intendersi superata la rilevata carenza(Cass. n. 12971 del 13/05/2024, Rv. 671148-01); pertanto, in assenza dinotifica della sentenza, il termine di sei mesi, veniva a scadere il28/11/2023: e il ricorso è stato notificato alla Regione [OSCURATO:SOCIETA] il19/07/2023, con conseguente tempestività dell’impugnazione, che vapertanto decisa.5.1. Tanto premesso, con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione in ordine allaLegge 11 febbraio 1992 n. 157 art. 1 e 9 e degli artt. 2043 e 2053 cc».Assume il ricorrente che, in tema di responsabilità per sinistri cagionati dafauna selvatica, l’unico legittimato passivo resta la Regione, e ciò anchenei casi in cui i compiti siano stati delegati alle Province.Osserva che questo principio può essere derogato soltanto là dove allaProvincia siano attribuite autonomie decisionali tali da poter operareautonomamente nell’ambito della tutela della fauna selvatica; nella specie,ritiene che ciò non sia però ravvisabile, volta che l’art. 74 L. 2 marzo 1999n. 3 dispone solamente che “Sono trasferite alle province le funzioni diprogettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle strade regionalie provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione emiglioramento, nonché i compiti di vigilanza”.5.2. Con il secondo motivo si prospetta «violazione e falsa applicazionedegli artt. 360 e 343 c.p.c. in relazione all’art. 2043 e all’art. 2052 c.c.».Oggetto di specifica censura è la seguente statuizione del Tribunale:«L’appellante Regione si oppone a quest’ultimo argomento, affermandoche l’azione era stata proposta in primo grado con riferimento all’art. 2043e che la sentenza appellata ha a sua volta fatto riferimento a questadisciplina; poiché l’appellato non ha proposto appello incidentale sulpunto, si è formato un giudicato interno che preclude ora il richiamo alladiversa disciplina dell’art. 2052. Procedendosi ora alla decisione dellacontroversia, si ritiene innanzi tutto condivisibile la tesi dell’appellante nelNumero registro generale 15311/2023Numero sezionale 943/2026Numero di raccolta generale 11094/2026Data pubblicazione 25/04/2026senso che si è formato un giudicato interno sulla questione che lafattispecie va giudicata con riferimento all’art. 2043 e non all’art. 2052c.c.» (a pag. 2 della sentenza impugnata).Osserva che la sentenza d’appello è errata, non avendo applicato ilTribunale l’art. 2052 c.c. in luogo dell’art. 2043 c.c., così ponendosi incontrasto con il più recente orientamento della giurisprudenza dilegittimità (Cass. n. 7969/2020).Riferisce, peraltro, che la responsabilità è individuabile in capo allaRegione [OSCURATO:SOCIETA] sia applicando l’una che l’altra norma.6. Il secondo motivo, da esaminarsi con priorità per il suo caratterepreliminare, è fondato.6.1. Risulta, anzitutto, errata la statuizione del Tribunale relativa ad unasserito (ma, per vero, inesistente) giudicato interno in ordine allaapplicazione, alla vicenda concreta, dell’art. 2043 c.c. a seguito delladecisione di primo grado.È stato difatti più volte affermato, nella giurisprudenza di questa Corte,che lo stabilire se la domanda proposta dall’attore debba decidersiapplicando l’art. 2043 c.c. o l’art. 2052 c.c. non è una questione diqualificazione giuridica, stricto sensu intesa, della domanda. Ciò in quantola qualificazione giuridica della domanda resta invariata nell’uno comenell’altro caso: il risarcimento del danno da fatto illecito.Ne discende che lo stabilire se debba applicarsi l’una o l’altra norma èquestione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base alprincipio iura novit curia, ciò precludendo la possibilità di ravvisare epredicare la esistenza di qualsivoglia giudicato interno sul punto formatosiin seguito alla statuizione del primo giudice (cfr., tra le tante, Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023, al punto 4.6.1. della motivazione;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31330 del 10/11/2023, Rv. 669467 - 01).Ne discende che, nella specie, la scelta operativa del primo giudice nonostava ad una diversa soluzione del giudice d’appello, volta -Numero registro generale 15311/2023Numero sezionale 943/2026Numero di raccolta generale 11094/2026Data pubblicazione 25/04/2026segnatamente - ad individuare la norma di diritto applicabile nell’art. 2052c.c. in luogo dell’art. 2043 c.c., così conformandosi all’indirizzointerpretativo inaugurato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7969 del20/04/2020, pur espressamente prospettato dall’appellato [OSCURATO:PERSONA](come risulta - peraltro - anche dalla sessa sentenza impugnata, a pag. 2,righe 14 ss.).6.2. L’accoglimento del secondo motivo comporta non solo l’assorbimentodel primo (da questo espunto l’incomprensibile richiamo all’art. 2053 c.c.,in tema di danni da rovina di edifici), ma pure la cassazione della sentenzad’appello, che la domanda ai sensi dell’art. 2052 c.c. ha erroneamenteomesso di esaminare, impropriamente reputandola preclusa, affinché ilgiudice del rinvio - che si identifica nel medesimo Tribunale di Perugia, inpersona di diverso Magistrato, cui si demanda pure la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità - quella domanda (beninteso, quiimpregiudicatone l’esito) prenda in considerazione, applicando ad essa, adogni buon conto, i principi messi a punto sulla materia, in composizione disopravvenute disarmonie, dalle recenti pronunce nn. 2526 e 2528 del 5febbraio 2026 di questa Corte, alla cui motivazione qui si rinvia. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, dichiarato assorbito il primo; cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Perugia, inpersona di diverso magistrato, cui demanda altresì di provvedere allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 11 marzo 2026.Il Presidente
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