CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 26873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto pluriaggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., è indeducibile perché, alla luce dell'incontestata sintesi contenuta nella sentenza impugnata, risulta proposto per la prima volta in questa sede; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto, alla luce dell'analitica motivazione offerta (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), il ricorrente non deduce profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; - che, comunque, il motivo è anche manifestamente infondato, considerato, quanto alle circostanza attenuanti generiche, il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che questa presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); princìpi, questi, a cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (si veda pag.3 della sentenza impugnata); - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]